Niente colloqui in videoconferenza per i detenuti in 41 bis, non perché intende negarli, ma perché il legislatore ancora non ha dettato norme ben precise.

Parliamo della sentenza della Cassazione n. 16557 del 2019. È accaduto che il tribunale di sorveglianza di Sassari aveva rigettato il reclamo proposto dal ministero della Giustizia avverso quella del magistrato di sorveglianza che, in accoglimento dell’istanza del detenuto in 41 bis Francesco Pesce, aveva ordinato alla direzione della casa circondariale di Sassari di consentire colloqui visivi periodici con il fratello Giuseppe, anch’egli detenuto, con il sistema della videoconferenza. Il ministero reclamante aveva rimarcato che tale sistema tecnologico è stato introdotto a fini processuali e aveva sostenuto che era un errore autorizzarlo per altre finalità, sottolineando, inoltre, che in tal modo si introduceva una nuova fronte di spesa in violazione dell’articolo 81 della Costituzione. Il Tribunale, invece, osservava che il sistema indicato per garantire i colloqui tra i due Pesce era un banale videocollegamento, già usato per il collegamento tra la casa circondariale di Bancali e il tribunale: si trattava di una “specie di Skype”, realizzabile con mezzi artigianali dal Tribunale e che necessitava soltanto di un computer, un microfono e una connessione internet.

Secondo sempre il tribunale, l’adeguamento costante e inevitabile è imposto dall’avanzare della tecnologia; inoltre, il colloquio poteva essere immediatamente interrotto se l’operatore avesse riscontrato comunicazioni non consentite, esattamente come quello visivo, e sarebbe stato registrato. A quel punto sono ricorsi in Cassazione la casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il ministero della Giustizia.

I giudici, intervenuti sulla questione hanno però chiarito che il comma 2 quater dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, che regolamenta la materia dei colloqui per i detenuti sottoposti a tale regime, prevede che i colloqui siano svolti «in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti». Inoltre la norma prevede che «solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato con provvedimento motivato del direttore dell'istituto e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque a registrazione». L'articolo 39, comma 10, del regolamento prevede espressamente il caso di corrispondenza telefonica con un congiunto o un convivente anch'esso detenuto, disponendo che è possibile se entrambi gli interlocutori sono stati autorizzati.

In sostanza di tratta di un ambito ampiamente regolamentato dalla legge che non prevede, né per i detenuti in regime ordinario, né per i detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41bis ord. pen., videoconferenze o video colloqui e nemmeno permette di costruire ' colloqui visivi sui generis', in quanto la legge delinea con precisione il concetto di ' colloquio', così come quello di ' corrispondenza telefonica'. Ma hanno tenuto a precisare che non intendono assolutamente negare l’interesse per l’evoluzione tecnologica al fine di rendere più agevole la corrispondenza tra detenuti, ma ci vorrebbe, appunto, l’introduzione di una norma specifica.