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MAGISTRATI
Egregio Direttore, in qualità di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma sono a richiedere la rettifica ai sensi dell'art 8 L. n. 47/ 38 in relazione all'articolo, a firma di Gianni Alemanno e Fabio Falbo, dal titolo “Quell’ultimo saluto negato in un carcere senza memoria. Familiari in fin di vita, permessi di necessità negati troppo spesso e diritti calpestati', pubblicato in data 31.7.2025 sul giornale, sia cartaceo che online, da lei diretto.
Nell'articolo in questione i due detenuti riportano e commentano vicende relative a richieste di benefici di altri detenuti rappresentandole in modo parziale, anche attraverso la trascrizione di alcuni stralci dei provvedimenti, con effetto distorsivo della realtà. Nell'articolo vengono altresì indicati nomi e cognomi dei magistrati autori dei provvedimenti, destinatari di frasi di dileggio, così sviando sulla persona i motivi della critica.
L'articolo esorbita dai due dei tre requisiti fondamentali, quello della verità dei fatti e della continenza espressiva, tutti parimenti necessari affinché il libero esercizio del diritto di critica o della pubblica denunzia non trasmodi nel delitto di diffamazione a mezzo stampa.
Al fine di ristabilire la verità dei fatti, anche per consentire al Suo giornale di dare un'informazione corretta e scevra da strumentalizzazioni di sorta, è doveroso da parte mia puntualizzare quanto segue.
1) Non corrisponde al vero l'affermazione secondo la quale la Corte di Cassazione avrebbe di recente aperto i permessi di necessità anche ad eventi lieti come matrimoni e battesimi, come riportato nel citato articolo, dovendosi, piuttosto, rilevare come la S. C. sia ferma nel ritenere che ai fini della concessione del permesso di necessita previsto dall'art. 30 co. 2 o. p. rilevano unicamente i requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravita dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ma non anche l'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali ( cfr. ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 33400 del 29/ 04/ 2024 Cc. ( dep. 03/ 09/ 2024) Rv. 286695).
2) Quanto, in particolare, al caso del detenuto Centro Salvatore, l'articolo riporta solo stralci, selezionati ad hoc e del tutto parziali, del provvedimento giudiziario reiettivo del permesso di necessità, rappresentando, con la tecnica del taglia ed incolla, una realtà distorta ed una situazione totalmente difforme da quella effettivamente presa in considerazione del magistrato di sorveglianza Marilena Panariello. La realtà, ben evincibile dalla lettura integrale del provvedimento giudiziario, è che il permesso non e stato concesso in quanto il dedotto aggravamento della patologia oncologica della madre del detenuto non sussisteva, alla luce della documentazione medica allegata dal difensore a sostegno dell'istanza, in cui vi era una semplice attestazione di avvenuta assistenza infermieristica per “ impianto pic e prelievi” ed una “ diagnosi di vomito”, con prescrizione di un “ integratore antiacido per lo stomaco” ( parti del provvedimento, queste, non riportate nell'articolo); elementi che, all'evidenza, non attestavano affatto un peggioramento delle condizioni cliniche della donna né una situazione di imminente pericolo di vita come richiesto dalla norma.
Del resto, non ricorreva nel caso in questione neppure il requisito dell'eccezionalità della situazione familiare, atteso che il detenuto aveva avuto permessi di far visita alla madre malata sino al mese precedente allorquando si trovava in affidamento terapeutico poi revocato per gravi violazioni commesse proprio durante le suddette visite. Che poi la signora sia deceduta quattro giorni dopo, e una circostanza certamente umanamente e comprensibilmente dolorosa, che nulla toghe, tuttavia, alla correttezza del provvedimento, adottato nel pieno rispetto dei principi di diritto stabiliti dalla norma richiamata, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.
3) Sempre quanto al detenuto Centro Salvatore, non corrisponde al vero che a costui sia stata preclusa la possibilità di recarsi al cimitero ove è sepolta la madre defunta, a seguito della mancata conduzione ai funerali, in quanto già in data 23.05.2025 lo stesso era stato autorizzato dal magistrato di sorveglianza a recarsi al cimitero il giorno successivo qualora non fosse stato possibile organizzare in tempi rapidi l'accompagnamento con scorta ai funerali.
4) Per quanto concerne l'omessa esecuzione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza per mancanza dt scorta, nulla è ascrivibile a detta Autorità Giudiziaria, trattandosi di provvedimenti amministrativi di esecuzione di competenza esclusiva dell'amministrazione penitenziaria, con la quale pure l'interlocuzione è costante nella sollecitazione dei necessari interventi. Confidando nell'integrale pubblicazione della rettifica, nei termini rappresentati, porgo cordiali saluti.
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Gentile Presidente, La ringraziamo per aver voluto ricostruire con precisione la vicenda che nell’articolo era stata riportata in maniera parziale. Ci permettiamo tuttavia di sottolineare, come da Lei correttamente evidenziato, che solo quattro giorni dopo la mancata concessione del permesso di necessità la madre del detenuto è venuta a mancare. La perdita di una persona così cara rappresenta un dolore profondo per chiunque; per chi è recluso, privo della libertà e dei gesti di vicinanza che normalmente si darebbero ai propri cari, questa sofferenza si fa ancora più intensa e silenziosa. In carcere, dove le relazioni umane sono già sospese e spesso diluite in regole e protocolli, momenti come questo ricordano quanto fondamentale sia mantenere, anche dietro le sbarre, la dimensione dell’umanità.