Pur non avendo ricoperto ruoli apicali, Giovanni Riina, il figlio dell’ex capo dei capi, resta al 41 bis. La Cassazione, con la sentenza numero 31835 di recente depositata, ha respinto il ricorso del figlio di Riina contro la proroga del regime del carcere duro. In sostanza, per la Corte suprema sono corrette le valutazioni del Tribunale di sorveglianza di Roma che ha rigettato il reclamo avverso al decreto di proroga del 41 bis. Quest’ultimo si è soffermato diffusamente sul ruolo associativo ricoperto da Giovanni Riina nell'ambiente mafioso corleonese, riconducibile alla figura egemonica di Totò Riina. Per i giudici Giovanni Riina, pur non avendo ricoperto ruoli apicali, doveva ritenersi un esponente di spicco della criminalità organizzata È stato evidenziato, infatti, che Giovanni Riina, pur non avendo ricoperto ruoli apicali, doveva ritenersi un esponente di spicco della criminalità organizzata isolana, radicata nell'area corleonese e collegata a Cosa Nostra, tanto è vero che il padre - che, per lungo tempo, era stato il capo indiscusso del raggruppamento consortile in questione e possedeva una caratura criminale addirittura notoria - risultava coinvolto in numerosi delitti riconducibili alla sfera di operatività del sodalizio in cui gravitava, avendo, tra l'altro, partecipato alla deliberazione di tutti gli omicidi "eccellenti" commessi in Sicilia tra la fine degli anni Settanta e il suo arresto, avvenuto nel 1993. Il profilo criminale, la posizione rivestita nell'associazione: indicatori rilevanti In questa, incontroversa, cornice, la mancata assunzione di ruoli apicali nel contesto associativo mafioso nel quale Giovanni Riina aveva militato nel corso degli anni, secondo la Cassazione non possiede una valenza decisiva, dovendosi valutare la posizione consortile del detenuto in un più in un più vasto ambito, collegato alla sfera di operatività di Cosa Nostra, rispetto al quale assumono rilievo indicatori differenti, come costantemente affermato dalla Cassazione stessa , secondo cui: «Ai fini della proroga del regie detentivo differenziato di c:ui all'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo». Sempre secondo la Cassazione, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di sorveglianza di Roma, che, nel passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 5 e 6 del provvedimento impugnato, ha evidenziato che «lo status in seno alla famiglia e, dunque, in seno all'associazione comporta la capacità di interlocuzione con una realtà criminale esterna, nonostante la "fluidità" della stessa (...)», con la conseguenza che «eventuali mutamenti dell'assetto del clan, verificatisi durante la detenzione dell'affiliato, non scalfiscono la collocazione da quest'ultimo assunta in ambito associativo ed il conseguente giudizio di perdurante pericolosità del medesimo (...)». I giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato da Giovanni Riina, ricordano che ai fini della proroga del 41-bis, non è necessario accertare la permanenza dell’attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi concreti di dissociazione del condannato dalla stessa, ma basta «una potenzialità attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario».