Nessun rapimento a Bibbiano. E nessuna complicità da parte del Tribunale dei minori di Bologna, che ha agito sempre in autonomia, a prescindere dalle conclusioni dei servizi sociali. Una certezza arrivata, nei giorni scorsi, dalle parole del procuratore generale di Bologna, Ignazio De Francisci, che nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario ha chiarito che, in almeno un paio di casi, non solo i minori non sono stati allontanati dalle madri, ma i padri, una volta stabilita la decadenza della patria potestà, non hanno fatto alcun tipo di ricorso. Di fatto accettando di non essere più considerati, legalmente, i genitori dei propri figli. Nella sua relazione, De Francisci ha difeso il presidente del Tribunale dei minori Giuseppe Spadaro, preso di mira per aver smentito l’esistenza di un sistema e aver parlato piuttosto, di anomalia, senza, dunque, avallare la delegittimazione di tutti i servizi sociali e dell’intera giustizia minorile. Una posizione a difesa delle istituzioni condivisa anche dal pg, secondo cui il sistema sarebbe invece frutto di un’informazione «pressapochista» e della «polemica politica». Ma le sue parole hanno anche fatto chiarezza su alcuni degli otto casi finiti nell’inchiesta. Partendo da una precisazione: le segnalazioni sulle difficoltà dei minori arrivavano da contesti scolastici o sanitari e, dunque, ben prima del coinvolgimento dei servizi sociali della Val d’Enza. Gli interventi del Tribunale, dunque, «sono risultati del tutto doverosi». Il primo caso è quello di Angelo e Sara (i nomi sono di fantasia), finiti nel circolo dei servizi sociali a seguito di una denuncia della madre nei confronti dell’ex marito nel 2013, poi archiviata per insostenibilità dell’accusa in giudizio. In quell’occasione, la donna riferì ai Carabinieri una confidenza fattale da Angelo, ovvero di aver subito abusi dal padre nel periodo in cui vivevano in un’altra regione. Da qui il coinvolgimento, da parte del Tribunale dei minori, dei servizi sociali, con i bambini sempre in custodia alla madre e con l’organizzazione di incontri protetti con il padre. Per l’accusa, gli assistenti sociali avrebbero forzato la mano nelle relazioni, documentando un falso affido di sostegno smentito sia dalla presunta affidataria sia dalla madre dei ragazzi. Ma dai documenti emerge anche come di fronte alla pronuncia della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale lo stesso non abbia presentato alcuna eccezione difensiva, limitandosi a proporre appello, salvo poi non comparire in udienza e costringendo, dunque, i giudici a dichiarare improcedibile il ricorso. E nessun’altra forma di protesta sarebbe giunta al Tribunale dei minori. Situazione simile a quella dei casi contestati allo psicoterapeuta Claudio Foti, accusato di aver condotto le proprie sedute con modalità «suggestive e suggerenti», di fatto inducendo la minore a confessare un abuso successivamente negato davanti ai magistrati. Il caso riguarda due sorelle, Veronica e Viola (anche qui nomi di fantasia), affidate ai servizi sociali dopo la segnalazione, da parte della scuola, circa comportamenti autolesionistici e aggressivi da parte di Viola. Da qui, ancor prima dell’intervento di Foti, sono partiti gli accertamenti del Tribunale, davanti al quale le due giovani hanno affermato di vedere il padre solo perché obbligate dalla madre e non per volere personale. Le successive relazioni dei servizi sociali hanno documentato i presunti abusi subiti da Veronica a 4 anni da parte di un amico del padre e, successivamente, un rapporto non completamente consenziente con un fidanzatino, nonché atteggiamenti ambigui da parte del padre nei confronti di Viola. Il Tribunale ha così sospeso la potestà genitoriale del padre, disponendo un intervento psicologico, il tutto mentre le ragazze sono rimaste sempre insieme alla madre, così come prima del coinvolgimento dei servizi sociali. Madre che, in un colloquio preliminare con Foti, aveva riferito le circostanze sospette, compresi gli abusi confidati dalla figlia, confessioni poi attribuite dalla stessa al “metodo Foti”. Nel 2017 la pronuncia del Tribunale: decadenza della responsabilità genitoriale per il padre. Una decisione, anche in questo caso, di fronte alla quale nessuno ha opposto resistenza.