La decisione della Cassazione, che ha annullato senza rinvio la condanna emessa nei confronti di un imputato privato della possibilità di difendersi
La Cassazione, quarta sezione penale, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Genova. La decisione, depositata il 3 novembre 2025 (sentenza numero 968/2025), affronta un tema centrale per la validità del contraddittorio: la notifica dell’atto di citazione d’appello a un difensore cancellato dall’albo è nulla, perché inidonea a garantire la conoscenza effettiva del processo all’imputato.
L’imputato era stato condannato per tentato furto aggravato di quattro bottiglie di liquore, del valore di 48,75 euro, e per recidiva qualificata, dopo un tentativo di sottrazione avvenuto alla Spezia nel novembre 2016. La Corte d’appello di Genova aveva confermato la sentenza del Tribunale, ma la difesa ha impugnato la decisione denunciando un vizio di notifica: il decreto di citazione in appello era stato inviato a un legale, poi cancellato dall’albo, e successivamente al difensore d’ufficio, nominato dopo l’esito negativo della notifica in una comunità, dove l’imputato aveva eletto domicilio.
Per la Cassazione, la notifica così effettuata è “radicalmente inidonea a instaurare un valido contraddittorio”, integrando un’ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179 del codice di procedura penale. Il Collegio, presieduto dal presidente Lucia Vignale e con giudice estensore Gabriella Cappello, ricostruisce la sequenza degli atti: l’avvocato di fiducia risultava cancellato dall’albo, la comunità indicata come domicilio non aveva più rapporti con l’imputato, e la Corte territoriale aveva infine disposto la notifica al difensore d’ufficio. Una catena procedimentale che, secondo i giudici di legittimità, ha privato l’imputato della reale possibilità di difendersi.
La cancellazione del difensore fiduciario dall’albo professionale – si legge nella motivazione – configura un’ipotesi di elezione presso un domicilio inesistente, tale per causa non riconducibile alla volontà dell’imputato. In casi simili, precisa la Suprema Corte, il giudice deve disporre la notifica personale ai sensi dell’articolo 157 del codice di procedura penale o, se necessario, avviare le ricerche previste dall’articolo 159, ma non può affidarsi al meccanismo dell’articolo 161, comma 4, che consente la consegna dell’atto al difensore d’ufficio.
Il principio richiamato si inserisce nel solco delle Sezioni Unite del 2021 e del 2023, che hanno ridisegnato il concetto di conoscenza effettiva del processo, imponendo al giudice di verificare la reale informazione dell’imputato e non solo la regolarità formale della notifica. Diversamente, si correrebbe il rischio di un processo celebrato “in assenza” ma senza una consapevolezza effettiva, in contrasto con l’articolo 6 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e con la giurisprudenza europea che esige la possibilità concreta di partecipare al giudizio.
Nel caso in esame, la Cassazione ha quindi ritenuto che la Corte d’appello avesse proceduto in assenza di un valido contraddittorio, dichiarando la nullità della citazione e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Gli atti tornano ora a Genova per un nuovo giudizio, nel quale dovrà essere assicurata la notifica personale e la piena garanzia di difesa dell’imputato.