Per gli avvocati la “situazione familiare critica e fonte di preoccupazione” non è criterio utilizzabile per giustificare l’assenza e il rinvio di una singola udienza mentre per i magistrati rileva per giustificare il reiterato grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni e anche qualche altro peccatuccio.

TF è un blog curioso: da qui l’interesse a verificare se per i magistrati la “situazione familiare critica, fonte di preoccupazione e di impegno per l’interessato” sia valutata e in che modo nell’ambito dei procedimenti disciplinari che li riguardano.

La ricerca si sofferma sulle decisioni fino al 2021 (ultime disponibili, anche lì non è che brillino per velocità) della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Non commentiamo le decisioni e lasciamo ai lettori giudicare la “sensibilità” doverosa nei confronti dei magistrati alle prese con “condizioni di salute dei propri congiunti”, di “gravi vicende familiari e di grave debilitazione fisica del magistrato” e “una situazione familiare critica, fonte di preoccupazione e di impegno per l’interessato”.

Tutte condizioni che hanno evitato la sanzione disciplinare a fronte di incolpazioni disciplinari di varia natura. Giusto, giustissimo, si dirà, meraviglia solo che la medesima condizione “fonte di preoccupazione e impegno” non sia stata presa in considerazione per giustificare il rinvio di una udienza.

Sentenza n. 26/2021

Non integra l’illecito disciplinare del reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del magistrato il quale abbia depositato alcuni provvedimenti con ritardi gravi e reiterati e non abbia rispettato il piano di rientro, allorquando, in esito a un giudizio di proporzionalità ragionevolezza, sono provate delle condizioni oggettive e soggettive quali: le criticità presenti nell’ufficio giudiziario di appartenenza; la mole di lavoro concretamente riversatasi sul magistrato; le condizioni di salute dei propri congiunti e lo sforzo profuso per l’abbattimento dell’arretrato, che escludono una effettiva offensività della condotta rispetto al bene giuridico tutelato dalla normativa disciplinare.

Ordinanza n. 55/2021

Non integra l’illecito disciplinare del reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del magistrato il quale ha depositato alcuni provvedimenti con ritardi reiterati e gravi laddove, effettuando una valutazione ex post e in concreto, la condotta posta in essere risulti inoffensiva per non aver leso l’immagine e il prestigio di cui deve godere il magistrato; per essere stata posta in essere in presenza di una produttività elevata e in concomitanza della riconversione delle funzioni e del verificarsi di gravi vicende familiari.

Ordinanza n. 42/2019

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del giudice del Tribunale del Riesame, relatore del procedimento, che abbia ritardato il deposito della motivazione dell’ordinanza che aveva rigettato l’istanza di riesame, così provocando la perdita di efficacia della misura cautelare, e abbia omesso di adottare alcuna iniziativa affinché venisse disposta l’immediata scarcerazione degli indagati, che interveniva con un ritardo di sei giorni, allorquando sia risultata la sussistenza di impedimenti gravissimi che abbiano precluso al magistrato di assolvere il dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale, quali una grave debilitazione fisica del magistrato e una situazione familiare critica, fonte di preoccupazione e di impegno per l’interessato.

In tal caso la condotta del magistrato, contrassegnata da evidente colpa, non può ritenersi determinata da una negligenza di natura grave e, come tale, inescusabile, cosicché la sussistenza dell’illecito è esclusa per mancanza del requisito della inescusabilità della negligenza.

(Testo tratto dal blog Terzultimafermata)