La riforma Cartabia sull’elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita immobiliare entra in vigore domani 28 febbraio. Nonostante la mancanza di linee guida sulla formazione e l’impossibilità di ottenere il titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata, la tempistica per l’adozione dei nuovi elenchi dei professionisti delegabili subisce un’importante accelerazione. Cerchiamo di capire come si completerà il quadro normativo di riferimento.

La legge n. 302/1998 ha introdotto un’interessante novità nell’ordinamento giuridico italiano con l’obiettivo di accelerare i tempi processuali: la possibilità per i giudici delle esecuzioni di delegare le operazioni di vendita all’incanto dei beni immobili a notai. Questa soluzione è stata poi estesa nel 2005 anche ad avvocati e dottori commercialisti, iscritti nell’elenco formato dal Presidente del Tribunale.
In pratica, quando un giudice delle esecuzioni deve procedere alla vendita di un immobile, può affidare l'incarico a uno di questi professionisti, che svolge tale attività in sua rappresentanza.

L’evoluzione legislativa

Successivamente la delega dei giudici delle esecuzioni ai professionisti si è ulteriormente evoluta nel tempo. Infatti, oggi questi professionisti sono stati nominati anche custodi degli immobili, con il compito di garantirne la conservazione e la tutela durante il periodo di vendita. Inoltre la procedura telematica è diventata la prassi più comune per le vendite esecutive degli immobili. semplificando ulteriormente la procedura e riducendo i tempi di attesa.

Le novità della riforma Cartabia

Tuttavia, la riforma del processo civile, introdotta dal Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile riguardanti l’elenco dei professionisti delegati per le vendite esecutive. Le modifiche riguardano i criteri di iscrizione e la documentazione necessaria per l’iscrizione nell’elenco, richiedendo in particolare la dimostrazione di specifiche competenze tecniche ai fini della prima iscrizione. Nello specifico:

- aver svolto, nei cinque anno precedenti, non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione;

- il possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata, o la partecipazione a corsi di alta formazione specifici e di aver superato la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.

L’entrata in vigore del nuovo art. 179 ter disp. att. cpc è prevista per il 30 giugno 2023, a partire dal quale solo i professionisti iscritti ai nuovi elenchi potranno essere incaricati di gestire la vendita all’asta dei beni oggetto di esecuzione.

La strada per diventare un avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata non è facile. Attualmente, l’unico modo per accedere ai nuovi elenchi dei professionisti delegati è attraverso il numero di deleghe già ricevute o frequentando un corso specifico in materia di procedure esecutive. Ma c’è un problema: la formazione richiesta non è ancora disponibile poiché le linee guida della Scuola Superiore della Magistratura non sono ancora state diffuse.
Inoltre, la legge di Bilancio 2023 ha accelerato i tempi per l’adozione dei nuovi elenchi, anticipando l’entrata in vigore al 28 febbraio 2023. Ciò significa che il primo popolamento dei nuovi elenchi accoglierà solo i professionisti che hanno svolto almeno dieci incarichi negli ultimi cinque anni, dato che non è possibile frequentare i corsi abilitanti alla figura del professionista delegato alle vendite esecutive.