PHOTO
agevolazioni fiscali risposta crisi
Il Comitato organizzatore ha individuato tre temi da sottoporre all’esame del Congresso Nazionale Forense. Il primo tema riguarda l’essere dell’Avvocatura, una riflessione sulla sua identità nel periodo storico segnato dalla rivoluzione digitale, dalla pandemia, da un conflitto armato che potrà esser foriero di stravolgimenti epocali, e la sua trattazione è declinata in tre diversi argomenti: le Istituzioni Forensi, il sistema formativo e quindi l’esercizio della professione. Il Gruppo di Lavoro, partecipato solo da parte dei suoi componenti, ha dialogato sui temi che attengono le modalità di esercizio della professione, individuando le criticità che da tempo la affliggono e la cui risoluzione è ineludibile per la sopravvivenza stessa della nostra categoria.
La situazione attuale può così esser riassunta:
- Il numero degli iscritti è quadruplicato nel corso degli ultimi trenta anni (da 62.342 nel 1991 a 241.830 nel 2021).
- Vi è stata una costante riduzione del reddito: oltre il 50% degli iscritti realizza un reddito inferiore a € 50.000 e meno del 4% degli iscritti realizza oltre il 40% del reddito complessivo della professione.
- La crisi economico finanziaria, l’emergenza pandemica, la degiurisdizionalizzazione nei recenti interventi legislativi hanno profondamente inciso sulla attività forense, nella sua capacità di produrre reddito, nelle modalità di svolgimento della professione e nella stessa composizione della classe professionale.
- La professione forense non ha saputo avere adeguata attenzione per i rapidi cambiamenti degli ultimi tempi, quali la digitalizzazione del processo e l’introduzione delle nuove modalità di composizione delle controversie.
- Negli ultimi due decenni si sono sviluppati un modello di studio professionale organizzato in forma aziendale e la diffusione della figura dell’avvocato che svolge in via esclusiva o prevalente la propria attività professionale in favore di altro avvocato (avvocati monomandatari).
- Tali fenomeni non sono stati considerati dalla legge professionale del dicembre 2012.
- Il numero di colleghi che svolge l’attività in forma individuale è preponderante rispetto a quanti hanno scelto una formula di condivisione (in associazione o in forma societaria per il tramite di una Società tra Avvocati); ma, in tale maggioranza, risultano anche gli avvocati monomandatari. La discussione all’interno del Gruppo ha portato a considerare gli elementi di piena condivisione che rappresentano i capisaldi per l’individuazione di possibili soluzioni alla crisi attuale.Di seguito, si evidenziano gli elementi condivisi.
- Rispetto del codice deontologico
- Precipuità della professione di avvocato in quanto unica professione espressamente menzionata nella Costituzione italiana.
- Salvaguardia dei principi di Libertà, Autonomia e indipendenza nell’esercizio della professione negli interventi di riforma della organizzazione e dell’esercizio della professione.
- Interventi per eliminare il Gap economico legato a territorio, genere, età.
- Necessità di interventi sulla legge professionale in tema di esercizio della professione in forma societaria e aggregata e in tema di fiscalità.
- Supporto allo sviluppo delle aggregazioni anche pluridisciplinari.
- Supporto allo sviluppo delle specializzazioni anche mediante la effettiva applicazione del Dm 144/15 come modificato a successivo 163/2020.
- Conferma ed ampliamento della riserva di competenza
- Armonizzazione con la normativa comunitaria (Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE; Corte di Giustizia sentenza Wouters C-309/99 (2) 190202) laddove gli avvocati, in quanto soggetti che svolgono una attività economica, sono parificati alle imprese pur mantenendo la propria natura giuridica – Corte di Giustizia 2011) e nazionale Jobs act autonomi sub L. 81/2017 art 12 co 2, per cui ai fini dell’accesso a POR e PON si equiparano i lavoratori autonomi alle PMI
- Regolamentazione della disciplina dell’avvocato dipendente e collaboratore di altro avvocato in regime di monocommittenza.
- Piena applicazione del contratto di rete di impresa ai professionisti.
- Migliore regolamentazione - sia nella normazione primaria che nella specifica normativa deontologica - della disciplina del socio di capitale nelle Sta nel rispetto del principio di indipendenza, autonomia e libertà.
- Favorire la formazione al fine della conoscenza degli strumenti di innovazione digitale e di AI per gestirne la loro applicazione. Si deve sottolineare che è stata condivisa la necessità di favorire la specializzazione per chiari ambiti di competenza, la necessità di favorire l’aggregazione tra professionisti, la necessità di dare pronta soluzione al tema dell’avvocato dipendente di altro avvocato, la necessità di meglio definire l’ingerenza di soci di capitali all’interno delle Sta e la necessità di superare i diversi regimi fiscali. Più nello specifico, si sono individuati i necessari interventi:
- Inserire nella legge professionale il riconoscimento del contratto di rete come strumento di svolgimento della professione in forma aggregata.
- Riconoscere la figura dell’avvocato dipendente di altro avvocato e/o collaboratore di altro avvocato nel rispetto del principio di indipendenza ed autonomia di giudizio dell’avvocato, con superamento del principio di incompatibilità.
- Riserva di competenza dell’avvocato nella tutela giurisdizionale tecnica del cittadino (vedi Giustizia Tributaria) e limiti alla riserva in ambito consulenziale.
- Incentivazione delle effettive specializzazioni in aderenza anche alle nuove professionalità ed alle sinergie pluridisciplinari.
- In ambito fiscale: 1) applicare il principio di neutralità fiscale alle operazioni di riorganizzazione degli studi (conferimento, fusione, cessione beni strumentali, avviamento di clientela) come già previsto per le imprese; 2) favorire le aggregazioni, estendendo alle stesse le detrazioni fiscali previste per le società, sia sotto il profilo dei costi detraibili che delle percentuali di tassazione; 3) auspicare la rimozione di ogni differenziazione di trattamento fiscale passando ad un regime fiscale unitario per evitare discriminazioni nella offerta dell’attività forense alla collettività e in ogni caso estendere la possibilità anche per i soggetti partecipanti alle associazioni professionali, di fruire del regime fiscale forfettario; 4) definire, all’interno dell’art 4 bis L 247/2012, il principio contabile applicabile alle società professionali, stabilendo quello per cassa quale regola, con la possibilità di optare per quello per competenza.