L'intervista
Gialuz
Professore avvocato Mitja Gialuz, ordinario di Diritto processuale penale, in molti, dal fronte del No, hanno sostenuto che il problema non fosse la separazione delle carriere ma la riscrittura del Csm. Dunque possiamo “separare” adesso con legge ordinaria?
Nell’autunno del 2024 avevo scritto che la separazione era un errore e quasi 14 milioni e mezzo di voti contrari alla riforma Nordio hanno allontanato quella prospettiva. Riproporla oggi, con un escamotage tecnico, suonerebbe come irrispettoso della volontà popolare. Mi pare invece che la vittoria del No possa aprire le porte a una prospettiva alternativa di riaffermazione di un diritto penale costituzionalmente orientato, che rimette al centro la persona.
Il segretario dell’Anm Maruotti ha detto: “Non si faranno passi indietro rispetto al modello accusatorio italiano, nel rispetto della figura di pm che il nostro sistema conosce ormai dall'introduzione del codice Vassalli”. Gli avvocati temono un ritorno al giudice istruttore.
Non vedo alcun pericolo di un ritorno al passato. Il gip non fa indagini e non ha un proprio fascicolo investigativo. La direzione delle indagini è e deve rimanere del pm. Qualsiasi rafforzamento dei poteri di controllo del gip non significa affatto mutarne il ruolo: rimane un giudice delle garanzie.
Il presidente dell’Anm Tango ha detto che un sistema accusatorio non è di per sé garantista. Che ne pensa?
Credo ci si debba intendere sulle formule e, in particolare, sulla nozione di accusatorio. Se si pensa al modello americano, sono d’accordo con Tango: un sistema in cui il 95% degli imputati si dichiara colpevole dopo aver negoziato con l’accusa è assai poco garantista. Se invece si ragiona dell’accusatorio all’italiana, credo che, almeno sulla carta, sia un sistema molto garantista: il problema è però l’effettività delle garanzie, soprattutto per i più fragili. In definitiva, mi pare che la priorità non sia inseguire un modello astratto, ma rendere concrete e non illusorie le garanzie, attuando fino in fondo i canoni del giusto processo e del contraddittorio scolpiti in Costituzione.
Se lei dovesse suggerire al legislatore delle riforme cosa consiglierebbe?
Distinguerei quattro piani. Il primo è quello delle riforme strutturali: revisione delle piante organiche; assunzione di magistrati e di personale dell’Uepe e dell’area trattamentale dell’amministrazione penitenziaria; stabilizzazione degli addetti all’Upp; cambio di rotta sul processo penale telematico con la presa d’atto del fallimento di App. Il secondo è quello delle riforme sostanziali: occorre superare la centralità della pena detentiva, ampliando il novero delle pene sostitutive all’affidamento in prova e rendendo efficace la pena pecuniaria. Il terzo è quello processuale, con un ripensamento delle garanzie rispetto alle indagini digitali e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale a livello investigativo e probatorio. L’ultimo versante è quello delle carceri: la situazione è drammatica e bisogna rimettere al centro i valori costituzionali, affinché la pena detentiva sia “dispositivo di speranza” e non di mera afflizione. Nella stessa ottica di un personalismo costituzionalmente orientato va portato a compimento il faticoso percorso di attuazione della giustizia riparativa.
Alcuni suoi colleghi accusano la riforma Cartabia di aver svilito l’accusatorio per aver spostato tutto nelle fasi precedenti il processo.
Il peso delle indagini preliminari è cresciuto perché negli ultimi decenni è cambiato il mondo. Nella società dell’informazione quello che conta è il dato e la prova tecnologica, che mira ad acquisirlo, si forma inesorabilmente nelle indagini. La completezza delle indagini e la regola di giudizio della prognosi di colpevolezza per l’esercizio dell’azione penale sono garanzie essenziali, al fine di evitare di far subire un’indebita pena processuale a imputati che verrebbero assolti solo all’esito del dibattimento. A più di tre anni dall’entrata in vigore della riforma si dovrebbe invece fare un bilancio sull’udienza preliminare e sulla nuova udienza pre-dibattimentale, perché rappresentano uno snodo davvero problematico. Ho l’impressione che allunghino molto il processo, senza svolgere la necessaria funzione di filtro.
Nella magistratura qualcuno comincia a voler proporre uno scambio: maggiori aperture all’avvocatura sulle impugnazioni, ma abrogazione del divieto della reformatio in peius. Sarebbe d’accordo?
La Commissione Lattanzi aveva fatto una proposta ambiziosa di ripensamento dell’appello nel quadro di una riforma complessiva delle impugnazioni. Mi pare si possa ripartire da lì per un tagliando necessario, non in una logica di scambio, ma di riflessione sistematica. Negli anni vi sono state anche autorevoli proposte che, nell’ottica di una ineludibile trasformazione dell’appello in uno strumento di controllo, hanno prospettato il superamento del divieto di reformatio in peius. Credo che la materia vada affrontata in modo laico, con l’unico caveat che il ragionamento riguardi l’intero sistema e quindi anche il ricorso per Cassazione: la funzione nomofilattica è decisiva in un panorama giuridico complesso e frammentato come quello attuale.
Alcune toghe auspicano una modifica della legge elettorale del Csm ma anche cambiamenti delle regole che sino ad ora hanno governato Palazzo Bachelet. Sarebbe favorevole?
Il tema è più profondo: la riforma Nordio era una risposta grossolana a un’evoluzione storica per cui la magistratura non è più semplice dispositivo di attuazione della volontà della legge, ma istituzione indipendente che concorre alla creazione del diritto. I cittadini hanno bocciato una scorciatoia che guardava al passato e hanno schiuso la strada a una visione opposta: il potere giudiziario va aperto di più alla società, per un verso, assicurando maggiore trasparenza e, per l’altro, rendendo i docenti universitari, gli avvocati e i cittadini più partecipi all’esercizio della giurisdizione. Insomma: meno separazioni corporative e più contaminazione tra le professioni del diritto.