Vincenzo Comi
Il senso più profondo della separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero lo conoscono meglio di chiunque le persone che hanno avuto un’esperienza nei nostri tribunali.
Dopo di loro veniamo noi avvocati penalisti. Perché la nostra vita quotidiana ci porta a cogliere l’essenzialità di questa separazione, ci consente di apprezzare il pregiudizio derivante oggi dalla mancanza anche perché abbiamo nel Dna la cultura delle garanzie del giusto processo, anche perché siamo i primi a rivendicare un diritto penale liberale e perché, per noi, l’articolo 111 della Costituzione rappresenta – senza se e senza ma – l’unico presupposto di un processo giusto e garantista.
Di fronte a derive di giustizia populista o autoritaria siamo sempre stati noi penalisti a denunciarne l’incostituzionalità, qualunque fosse la provenienza politica delle riforme.
Nel 2017 abbiamo raccolto le firme e la proposta di legge costituzionale per la separazione delle carriere. Oggi siamo all’ultimo miglio per sostenere la riforma anche nel nome di coloro che nella storia delle Camere Penali hanno portato avanti questa battaglia.
La nostra vita è scandita dal tempo trascorso nelle aule giudiziarie. Uno dei momenti più drammatici per un avvocato penalista è quello di essere accanto al proprio assistito nell’attesa della sentenza, quando imputato o parte civile attendono che il giudice rientri in aula e decida della loro vita.
Da qui nascono le nostre convinzioni su questa riforma.
Non ci interessa se la legge di riforma costituzionale sia stata approvata da un governo di centrodestra o di centrosinistra. Non ci interessa il “benaltrismo” e che questa legge non aumenti le risorse finanziarie attribuite dal Ministero agli uffici giudiziari. E non ci interessano pregiudizi e paure. Ci interessa – come dovrebbe interessare a tutti – che questa modifica costituzionale finalmente darà completa attuazione al giusto processo secondo i principi della nostra costituzione.
Il ruolo sociale della nostra funzione ci deve indurre a sostenere la separazione delle carriere. L’inviolabile diritto di difesa, sancito dall’articolo 24 della Costituzione, ha rappresentato un caposaldo per la definizione della nostra funzione e del nostro ruolo sociale che poi si materializza plasticamente anche nell’esercizio della difesa d’ufficio e nel principio dell’effettività della difesa.
Tra l’altro solo pochi mesi fa è stata rievocata al Congresso Nazionale Forense di Torino la figura di Fulvio Croce – presidente dell’Ordine piemontese e barbaramente assassinato dalle Brigate rosse il 28 aprile 1977 con l’unica colpa di aver svolto il suo mandato di difensore d’ufficio – proprio nell’ottica di rafforzare nella massima assise dell’Avvocatura italiana una linea culturale ispirata al ruolo sociale dell’avvocato e al dovere di difesa nell’interesse dei cittadini. Anche il nuovo codice deontologico forense pone come presupposto la figura dell’avvocato nel processo, inteso come garante dei diritti e fonda la normativa deontologica proprio con la finalità di regolamentare la professione forense come presidio della legalità del processo. In questo spirito l’impegno dell’avvocatura per garantire la realizzazione del giusto processo secondo il modello costituzionale accusatorio vigente e regolato dall’articolo 111 della costituzione diventa un obiettivo doveroso, legato alla funzione e al ruolo sociale soprattutto in un momento di profondo cambiamento della società davanti al pericolo della tutela dei diritti fondamentali nel futuro.
In sostanza la separazione delle carriere diventa un dovere connesso alla funzione di avvocato.
Sgomberiamo il campo dalle etichette politiche, non mi interessa che la riforma provenga dal governo di centrodestra, e non è una riforma “fascista” nel contenuto. È una riforma voluta da Giuliano Vassalli, medaglia d’argento della Resistenza, uno degli architetti dell’attuale sistema processuale penale che sosteneva la necessità della separazione delle carriere. Storicamente, le carriere unite di giudice e pubblico ministero sono un’eredità del periodo fascista, quando si realizzò quella sovrapposizione tra funzioni che oggi appare anacronistica. E tra l’altro ho ascoltato Giuliano Vassalli con le mie orecchie nei primi anni del nuovo millennio al corso nazionale di formazione dell’Unione delle Camere Penali che all’epoca, sotto la presidenza del compianto Ettore Randazzo, si svolgeva all’hotel Palatino di Roma in Via Cavour.
In questa chiave il perché della separazione delle carriere è elementare e logico. Il processo penale deve svolgersi davanti a un giudice terzo e imparziale. Il codice di procedura penale del 1989 ha introdotto un modello accusatorio, nel quale il giudice deve essere indifferente rispetto alle parti. Se vogliamo realizzare davvero questo obiettivo, è necessario che chi accusa e chi giudica appartengano a carriere separate.
Il pubblico ministero non è un giudice, ma ha come finalità quella di raccogliere le prove per sostenere l’accusa e, come tutti i soggetti del processo, deve avere la cultura della legalità, cioè del rispetto delle regole ma non della giurisdizione sovrapponibile a quella del giudice; non è un organo pubblico di garanzia e non è obbligato a fare indagini a favore dell’indagato ex art. 358 cpp. Vorrei chiedere chi - essendo entrato in contatto con il sistema processuale - possa condividere il pensiero che il pubblico ministero oggi sia “il primo difensore d’ufficio gratis dell’imputato”.
La riforma costituzionale rafforzerà anche la figura dell’avvocato perché avremo un processo più equo e giusto secondo le regole costituzionali e perché potremo esercitare la difesa effettiva nello spirito della funzione sociale della nostra professione.