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Giudici di pace come i “togati”, via libera dal Consiglio di Stato

Sconfessata la linea della difesa governativa nella procedura d’infrazione: Palazzo Spada riconosce il ruolo dei magistrati onorari come lavoratori subordinati

03 Aprile 2026, 17:31

Giudici di pace come i “togati”, via libera dal Consiglio di Stato

Una sentenza rivoluzionaria? Se non lo è, poco ci manca. Il Consiglio di Stato con la pronuncia n. 2716/2026 del 2 aprile, accogliendo l’appello di una ex Giudice di Pace a riposo dal 2019, ha riformato una precedente decisione del Tar per il Lazio e si è conformato pienamente al diritto dell’Unione europea. È stata così riconosciuta la primazia e la vincolatività delle sentenze della Corte di Giustizia.

I giudici di Palazzo Spada hanno dato ragione all’appellante che ha svolto ininterrottamente le funzioni giurisdizionali, ricoprendo la carica di Giudice di Pace dal 2002 al 2019 in Veneto ed Emilia-Romagna, e che ha agito, tra le varie cose, per l’accertamento del diritto al riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o part-time con il ministero della Giustizia, con la conseguente condanna del ministero stesso al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, oltre oneri previdenziali e assistenziali.

Bruno Nascimbene, professore emerito di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli Studi di Milano, già ordinario di Diritto internazionale nell’Università degli Studi di Genova (autore del libro “Corti europee e regole del processo”, Pacini giuridica) evidenzia il grande valore della sentenza di Palazzo Spada. «Il Consiglio di Stato – dice Nascimbene al Dubbio -, pur ribadendo che non vi può essere una “totale assimilazione” tra le figure e le carriere dei giudici ordinari e dei giudici onorari, applicando i principi dettati dalla sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2022, causa C-236/20, che il Tar Lazio ha ignorato, ha sancito il diritto dell’ex magistrato onorario alle ferie retribuite “per ogni singolo anno in cui ha prestato le mansioni di Giudice di pace”, quindi, nella fattispecie, dal 2002 al 2019, al trattamento di fine rapporto e alla regolarizzazione della posizione previdenziale. Il parametro economico di riferimento è stato stabilito dal Consiglio di Stato nella classe stipendiale HH03 propria del magistrato ordinario che corrisponde a quella dei magistrati di prima nomina».

Un altro aspetto rilevante della sentenza riguarda il riconoscimento ad un risarcimento del danno in favore dell’ex Giudice di Pace. «In particolare – osserva il professor Nascimbene -, il Consiglio di Stato ha chiaramente affermato che, trattandosi di un magistrato onorario non più in servizio che, come tale, non può essere stabilizzato, “l’unico rimedio per sanare l’abuso dei rapporti a termine non può che essere quello del risarcimento del danno ai sensi della clausola 5 di cui all’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001”». All’ex Giudice di Pace sono state riconosciute 14 mensilità a titolo di risarcimento del danno.

Inoltre, la pronuncia del Consiglio di Stato segna una svolta per quanto riguarda i rapporti fra il diritto dell’Ue con la giurisprudenza della Corte di Giustizia e il diritto italiano con la giurisprudenza nazionale. «Il Consiglio di Stato – commenta Bruno Nascimbene - si conforma pienamente al diritto Ue. Gli elementi europei erano stati messi in discussione fra i giudici nazionali, ma anche dal Csm che ha rivendicato una sua autonomia di giudizio fornendo al Governo elementi di difesa nella causa di infrazione C-863/25. Difesa, peraltro, che era stata svolta anche dall’Avvocatura dello Stato nella causa decisa proprio dal Consiglio di Stato».

Infine, il professor Nascimbene riflette sullo status dei Giudici di Pace. «La sentenza del CdS – conclude - riguarda i magistrati collocati a riposo. Tuttavia, le affermazioni di principio sulla figura e ruolo degli stessi si applicano dunque a tutti, indistintamente. Si tratta di un riconoscimento formale di status atteso da molti anni. In un passaggio della sentenza si legge, infatti, che “occorre accertare e dichiarare, ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il diritto dell’appellante ad ottenere lo status di pubblico dipendente a tempo pieno o part-time e determinato in ragione della tendenziale, per quanto non totale, assimilabilità di funzioni ai magistrati togati”».