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Gip collegiale, conto alla rovescia. Le toghe: tribunali a rischio blocco

Dal 25 agosto può entrare in vigore la nuova disciplina sulle misure cautelari: obiettivo garantista, ma restano dubbi su tempi, organici e coerenza del sistema

03 Aprile 2026, 08:51

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Gip collegiale, conto alla rovescia. Le toghe: tribunali a rischio blocco

A meno di una proroga nelle prossime settimane, il 25 agosto entrerà in vigore la tanto attesa riforma del giudice delle indagini preliminari prevista della legge 114 del 2024. Il punto principale della riforma è l’introduzione della “collegialità”. La misura, come disse il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nasce con una chiara finalità garantista: rafforzare le tutele dell’indagato nelle fasi più delicate del procedimento, in particolare quando si tratta di disporre misure cautelari personali che incidono sulla libertà individuale.

Affidare la decisione a un collegio di giudici anziché a un singolo gip dovrebbe, nelle intenzioni, favorire una valutazione più ponderata del materiale probatorio, riducendo il rischio di errori e di automatismi decisionali, e quindi un “appiattimento” sulle richieste del pubblico ministero. Si tratta, dunque, di uno degli interventi più innovativi ma al contempo più controversi di questa legislatura in materia di giustizia. La riforma, infatti, è stata sempre fortemente osteggiata dall’Associazione nazionale magistrati che fin dall’inizio ne ha evidenziato criticità di ordine sistematico, organizzativo e funzionale che rischiano di comprometterne l’effettività e, in alcuni casi, di produrre effetti opposti rispetto a quelli auspicati. Una prima criticità riguarderebbe la “coerenza” del sistema processuale.

L’introduzione di un giudice collegiale per la fase cautelare si scontra con l’attuale assetto del processo penale che affida il giudizio di merito, anche per reati puniti con pene particolarmente elevate, a un giudice monocratico. Ne deriverebbe un evidente squilibrio: la decisione sulla libertà personale affidata a un organo collegiale, mentre la decisione finale sulla responsabilità penale in capo a un singolo giudice. Un ulteriore elemento problematico sarebbe rappresentato dalla frammentazione delle competenze. La riforma non attribuisce infatti al gip collegiale una competenza generale in materia cautelare, prevedendo numerose eccezioni: resteranno infatti affidate al giudice monocratico le decisioni in sede di convalida di arresto o fermo, nei procedimenti direttissimi e nelle richieste avanzate nel corso dell’udienza preliminare. Una pluralità di modelli decisionali che, secondo i detrattori, rischia di generare incertezze applicative, disomogeneità di trattamento e complicazioni procedurali, soprattutto nei procedimenti complessi. Particolarmente delicata è poi la gestione dei procedimenti plurisoggettivi.

In tali casi, la possibilità che vengano richieste misure cautelari differenti per diversi indagati (custodiali per alcuni, non custodiali per altri) potrebbe, affermano sempre i critici della riforma, comportare la necessità di separare le posizioni processuali, con conseguente trasmissione di parte degli atti al collegio e permanenza di altri davanti al giudice monocratico.

Questo meccanismo di “stralcio” potrebbe all’atto pratico compromettere la visione unitaria del fatto e di indebolire la capacità del giudice di cogliere il contesto complessivo delle condotte contestate. Un altro punto sensibile riguarda i tempi della giustizia. La decisione collegiale implica inevitabilmente una maggiore complessità organizzativa e di conseguenza un allungamento dei tempi di emissione delle misure cautelari, con effetti potenzialmente gravi soprattutto nei procedimenti caratterizzati da esigenze di urgenza, come quelli relativi ai reati del cosiddetto “codice rosso”. A ciò, infine, si aggiunge il tema delle incompatibilità processuali.

L’estensione del numero dei giudici coinvolti nella fase cautelare aumenterebbe il rischio che gli stessi magistrati risultino incompatibili a partecipare a fasi successive del procedimento. Sul fronte delle risorse, invece, non dovrebbero esserci problemi. La riforma presupponeva un significativo incremento dell’organico dei magistrati, condizione che ha infatti differito di due anni l’entrata in vigore della norma proprio per consentire l’adeguamento degli uffici giudiziari. Il problema, però, potrebbe rimanere nei tantissimi uffici medio-piccolie che sono la maggioranza sul territorio nazionale. La necessità di costituire collegi per ogni decisione cautelare potrebbe pertanto tradursi in un blocco dell’attività giudiziaria, con effetti negativi sulla durata dei procedimenti. La necessità di rivedere la geografia giudiziaria, con una revisione dei tribunali esistenti, pare allora essere destinata a tornare di attualità. È ormai acclarato che un tribunale per poter funzionare in maniera adeguata non possa avere meno di quaranta giudici. Un dato che stride con i numeri della stragrande maggioranza dei tribunali italiani.