La decisione
La rapina impropria resta configurabile anche senza il materiale impossessamento della cosa altrui. È questo il principio ribadito dalla Corte costituzionale, che con una sentenza depositata oggi ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Firenze sull’articolo 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui disciplina la fattispecie della rapina impropria in modo diverso rispetto alla rapina propria.
Il nodo portato davanti alla Consulta riguardava il possibile contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza. Secondo il giudice rimettente, la disciplina della rapina impropria avrebbe potuto apparire irragionevole nella misura in cui, a differenza della rapina propria, non richiede l’impossessamento del bene ai fini della consumazione del reato. La Corte, però, ha escluso questo contrasto e ha confermato l’impianto della norma.
La questione di costituzionalità nasceva dall’osservazione di un diverso assetto tra rapina propria e rapina impropria, entrambe sottoposte allo stesso trattamento sanzionatorio. Il tribunale di Firenze aveva dubitato della compatibilità della norma con il principio di uguaglianza e ragionevolezza, chiedendosi se fosse coerente punire allo stesso modo due figure criminose nelle quali, almeno apparentemente, cambia il grado di realizzazione dell’offesa patrimoniale.
Al centro del dubbio c’era proprio l’assenza, nella rapina impropria, del requisito dell’impossessamento del bene. Una diversità che, secondo il giudice rimettente, avrebbe potuto rendere sproporzionato o irragionevole l’equiparazione sanzionatoria rispetto alla rapina propria.
La Consulta ha però ritenuto la questione non fondata. Nella motivazione, i giudici costituzionali spiegano che le due forme di rapina, pur caratterizzate da una diversa dinamica esecutiva, sono accomunate da un elemento essenziale comune: l’uso della violenza o della minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale.
Secondo la Corte, ciò che rileva non è il grado di attuazione dell’aggressione patrimoniale, ma il contesto unitario in cui si inserisce la condotta. Per questo motivo, il legislatore non avrebbe ecceduto i limiti della ragionevolezza nel prevedere un uguale trattamento sanzionatorio.
La sentenza sottolinea infatti che le due figure criminose sono «accomunate dall’elemento essenziale dell’utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale, non dal grado di attuazione dell’aggressione medesima».
Il punto più rilevante della decisione riguarda proprio la struttura della rapina impropria. La Corte evidenzia che, in questa figura di reato, «l'impossessamento può non concretizzarsi affatto», e ciò può accadere per due ragioni diverse.
La prima è legata alla scelta dell’agente, che può usare violenza o minaccia non per consolidare l’impossessamento, ma soltanto per garantirsi l’impunità. La seconda riguarda l’intervento di terzi, che può impedire la realizzazione dell’impossessamento stesso. In entrambe queste eventualità, secondo la Consulta, si è comunque in presenza di rapina impropria consumata.
La Corte costituzionale si sofferma anche sul confine con il tentativo di rapina impropria, precisando quando la fattispecie non può dirsi ancora consumata. Secondo la sentenza, il tentativo è configurabile «qualora l’agente, subito dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia».