La denuncia
Il tribunale di Bergamo
Diritto di difesa violato e decisione anticipata dal giudice prima della conclusione dell’attività difensiva. La denuncia arriva dall’avvocata Daniela Agnello. Pochi giorni fa, nel corso di un’udienza da remoto davanti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bergamo, la trattazione della causa è stata bruscamente interrotta. L’avvocata Agnello, con studio a Milano e a Messina, difende una società maltese in un contenzioso in materia di imposizione fiscale di giochi e scommesse contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
«Sono stati violati i principi costituzionali del giusto processo», dice al Dubbio Daniela Agnello, che non nasconde il proprio rammarico. «Il giudice – spiega la professionista -, come riporta pure il verbale d’udienza, dopo aver dato atto di una questione preliminare sollevata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha dichiarato “inammissibile” il ricorso». Una decisione che ha spiazzato il difensore della società di Malta, che a quel punto della trattazione ha immediatamente rilevato una grave anomalia: l’anticipazione da parte del Giudice, in pubblica udienza, della decisione, prima ancora di dare la parola alle parti e, dunque, prima dell’esercizio del diritto di difesa.
«Per l’effetto – aggiunge l’avvocata Agnello - ho eccepito subito la grave violazione processuale, pretendendone la verbalizzazione, nel rispetto del Codice di rito. Dal verbale d’udienza emerge che il Presidente ha anticipato il giudizio sulla causa, ha manifestato “apertamente una valutazione della questione” e ha proceduto a dichiarare “l’inammissibilità del ricorso prima della discussione orale, prima quindi di consentire il diritto di difesa”. Di fronte ad una decisione assunta “prima del contraddittorio tra le parti, prima di consentire alla difesa il legittimo diritto costituzionalmente tutelato e prima della chiusura del verbale”, ho formalmente richiesto l’astensione del giudice per gravi ragioni di opportunità».
Nel verbale, inoltre, è stata richiesta la trasmissione degli atti al Presidente della Corte Tributaria di Bergamo per assumere ogni determinazione in merito all’«increscioso» episodio accaduto in udienza, laddove si è assistito all’emissione di un provvedimento decisorio prima del contraddittorio tra le parti. A questo punto della trattazione della causa, un altro episodio che, a detta di Agnello, ha relegato in un angolo le prerogative difensive. «Nonostante la ferma opposizione e la richiesta di un termine per presentare ricusazione – evidenzia l’avvocata -, il giudice ha persino ignorato le richieste della difesa e ha pronunciato sentenza nei termini anticipati. L’atteggiamento tenuto dal giudice, prima ancora della chiusura della discussione e della camera di consiglio, rappresenta una palese violazione di legge. Voglio ricordare che il rito processuale e l’articolo 111 della Costituzione impongono che il giudice non possa emettere sentenza manifestando un convincimento già formatosi prima di consentire ai difensori di esprimersi. Dichiarare l’inammissibilità del ricorso in via anticipata e de plano durante l’udienza rappresenta una gravissima violazione dei principi del giusto processo e una palese violazione del diritto di difesa».