L'analisi
Davvero la mancata modifica integrale dell’articolo 107 della Costituzione creerebbe un “buco” normativo che priverebbe l’Alta Corte di un reale potere sanzionatorio? La risposta è no. Almeno secondo la “terza via” suggerita dal consigliere del Csm Andrea Mirenda, togato indipendente e sostenitore del Sì. Quello che viene dipinto come un pasticcio potrebbe essere, in realtà, un’applicazione coerente dei principi di diritto costituzionale e amministrativo.
L’articolo 107, primo comma, sancisce il principio dell’inamovibilità: i magistrati non possono essere dispensati, sospesi dal servizio o destinati ad altre sedi se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario. Questa garanzia è considerata il baluardo dell’indipendenza sia esterna che interna. Storicamente, la garanzia di inamovibilità si riferisce indistintamente tanto ai provvedimenti di natura amministrativa quanto a quelli disciplinari, poiché entrambi possono incidere seriamente sulla vita professionale del magistrato e, in astratto, condizionarne l’indipendenza. La nuova versione di questo articolo recita ancora che “i magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi [...] se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura”.
Secondo il Fatto Quotidiano e costituzionalisti come Gaetano Azzariti, dunque, l’Alta Corte sarebbe un “organo con il buco”: avrebbe la giurisdizione, ma non il potere di irrogare le sanzioni più gravi, le quali resterebbero testualmente riservate ai due nuovi Csm. Il risultato sarebbe un’incongruenza capace di rendere l’organo di fatto inutile o paralizzato da conflitti di competenza.
Per Mirenda, però, la modifica parziale del 107 (con l’inserimento del termine “rispettivo” riferito ai due Csm) lascia ragionevole spazio anche ad altra interpretazione: il potere sanzionatorio (trasferimento, sospensione, radiazione, ma anche ragionevolmente ammonimento, censura e perdita di anzianità, disposte con successiva legge ordinaria) potrebbe restare in capo al Consiglio superiore della magistratura, al pari di quanto previsto per i Consigli di presidenza delle altre magistrature, non più però con sentenza, ma con atto amministrativo sanzionatorio. È lo stesso modello che vige, ad esempio, per i ministri che destituiscono un funzionario. L’attività giudiziaria vera e propria viene invece trasferita a un organo terzo, l’Alta Corte, appunto, che esamina gli atti del Csm in sede impugnatoria. Il sistema sarebbe così lineare: il Csm irroga la sanzione con atto amministrativo e l’Alta Corte decide sui ricorsi presentati dall’incolpato o dal procuratore generale. Quella che per il Fatto è una “contraddizione insuperabile”, dunque, potrebbe rappresentare un’ulteriore garanzia per le toghe.
Il diritto costituzionale, spiega Mirenda, mal si concilia con l’abrogazione di norme di principio attraverso la cosiddetta regolamentazione dell’intera materia. Un’interpretazione di questo tipo, ritiene Mirenda, avrebbe il pregio di armonizzare l’apparente conflitto tra norme costituzionali. In questo modo il Csm mantiene il potere sanzionatorio proprio perché l’Alta Corte è il giudice che deve valutare la legittimità di quel potere. «Il fatto che l’articolo 107 abbia subito solo un parziale “make-up” - ha sottolineato Mirenda - induce ragionevolmente a ritenere che il legislatore abbia voluto conservarne intatto il perimetro di applicazione».
Il nuovo sistema offre quindi garanzie superiori al magistrato - incolpato, anche perché non si può dimenticare che nella sezione disciplinare del Csm «siedono i medesimi soggetti che decidono sulle carriere in base ad una logica correntizia - continua il togato -. Il nuovo modello separa finalmente l’amministrazione (Csm) dalla giurisdizione (Alta Corte), garantendo al magistrato un giudice speciale previsto dalla Costituzione e un doppio grado di merito, oltre al ricorso in Cassazione».
In sintesi, quello che secondo i detrattori della riforma sarebbe un “pasticcio” potrebbe invece far tirare un sospiro di sollievo a chi teme un processo disciplinare senza garanzie.