Urbanistica
Viale Papiniano 48 a Milano
Il caso Papiniano 48 torna al centro dello scontro giudiziario sull’urbanistica milanese. Il Tribunale del Riesame di Milano ha infatti disposto nuovamente il sequestro del cantiere di viale Papiniano 48, annullando di fatto il precedente stop al vincolo deciso a novembre dalla gip Sonia Mancini. Per i giudici, sugli abusi edilizi «rilevanti» non è «ammissibile» riconoscere la «buona fede» ai costruttori sulla base di una loro «differente interpretazione» o «opinione» rispetto a «chiare e ribadite indicazioni».
Il provvedimento del Riesame assume rilievo non solo per il singolo intervento immobiliare in zona San Vittore, ma anche perché si inserisce in uno dei filoni più sensibili delle inchieste aperte a Milano su Scia, piani attuativi, oneri di urbanizzazione e qualificazione degli interventi come semplici ristrutturazioni invece che come nuove costruzioni.
Nel provvedimento, i giudici della libertà chiariscono che un eventuale accertamento su buona fede e affidamento incolpevole dei costruttori della Papiniano 48 srl potrà essere svolto soltanto nel processo e non in questa fase cautelare. Ma già adesso, spiegano, tale buona fede non può essere riconosciuta per la natura del soggetto coinvolto.
Secondo il collegio, si tratta infatti di un «operatore economico esperto» che avrebbe dovuto nutrire «più di qualche dubbio» sulla legittimità del titolo edilizio utilizzato: una Scia per ristrutturazione senza piano attuativo, impiegata per trasformare un fabbricato di due piani, collocato in area vincolata, in un edificio «differente» di dieci piani, con cambio di destinazione d’uso e in «scostamento» dalle regole del Piano di governo del territorio di Milano.
Per il Riesame, quei dubbi sarebbero dovuti emergere almeno dal febbraio 2024 e comunque «sicuramente sin dal 30 maggio» dello stesso anno, quando il Comune di Milano aveva comunicato alla società la necessità del piano attuativo, disponendo anche la sospensione dei lavori.
I giudici Galli, Guadagnino e Nosenzo fissano un momento preciso da cui far decorrere la piena consapevolezza dei costruttori. Si tratta del 23 febbraio 2024, data in cui Palazzo Marino, con una delibera di giunta, decide di orientare l’attività urbanistica e gli iter edilizi al primo decreto del gip di Milano Daniela Cardamone, che aveva accolto le tesi della Procura sulle presunte lottizzazioni abusive.
Da quel momento, secondo il provvedimento, tutti gli «operatori del settore» e perfino i «comuni cittadini» erano a conoscenza delle indagini della Procura sui presunti abusi relativi a Scia, oneri di urbanizzazione, ristrutturazioni e obbligo di piano attuativo per edifici più alti di 25 metri e con densità superiore a 3 metri cubi per metro quadrato.
Il Riesame, accogliendo il ricorso dei pm Cavalleri, Baima Bollone e Ielo e respingendo le tesi difensive degli avvocati Alberto Sirani e Fabio Todarello, scrive che i costruttori hanno «ritenuto» di «iniziare e proseguire» il cantiere «ben sapendo che il titolo edilizio non era idoneo».
Nel provvedimento viene ritenuta confermata la «gravità indiziaria» di entrambi i reati edilizi contestati all’imprenditore Salvatore Murè e al progettista Mauro Colombo. Si tratta dello stesso impianto accusatorio che sta attraversando anche molte altre indagini e processi già avviati sull’urbanistica milanese.
I giudici richiamano infatti anche altri dossier già noti, come quelli relativi alla Torre Milano di via Stresa, al palazzo nel cortile di via Fauchè, alle Park Tower di Bluestone di via Crescenzago, all’Hidden Garden di piazza Aspromonte e al Bosco Navigli di Stefano Boeri.
Uno dei passaggi più netti dell’ordinanza riguarda l’obbligo del piano attuativo, ossia lo strumento necessario per calibrare i nuovi servizi pubblici destinati ai residenti in caso di interventi edilizi impattanti. Secondo il Riesame, tale obbligo, previsto da leggi nazionali del 1942 e del 1967, è ancora «tutt'ora vigente».
Per i giudici, la norma non è stata «abrogata» e non può essere derogata da fonti secondarie come regolamenti edilizi comunali o determine dirigenziali. Nel caso di Papiniano 48, viene quindi esclusa la possibilità di aggirare il piano attuativo appellandosi alla figura del cosiddetto lotto intercluso, cioè un’area completamente urbanizzata in cui, in alcuni casi eccezionali, il piano può risultare superfluo.
Il Riesame esclude questa ipotesi per due ragioni. La prima è che, secondo Cassazione e Consiglio di Stato, la piena urbanizzazione rappresenta una situazione del tutto «eccezionale». La seconda è che, nel caso concreto, il progetto sarebbe comunque in «discostamento dalle norme morfologiche» del Pgt e quindi «non conforme alla normativa urbanistica comunale», presupposto che impedisce di invocare quella deroga.
I giudici aggiungono anche che, per Papiniano 48, è «pacifico» che il Comune di Milano non abbia mai affrontato davvero il tema né svolto considerazioni per motivare la eventuale «superfluità» di un obbligo di legge.
Altro nodo centrale è quello della qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia. Per i costruttori, questa classificazione comportava vantaggi sul piano dell’iter e degli oneri da versare. Ma il Riesame smonta anche questo punto.
Secondo i giudici, non si può parlare di ristrutturazione quando il progetto determina il «rinnovo del carico urbanistico» rispetto all’edificio precedente, cioè quando introduce nuovi o diversi abitanti e nuove funzioni urbane nello stesso lotto. L’«essenza» della ristrutturazione, scrivono, resta la «continuità» con «l’immobile pregresso».
Il provvedimento sottolinea che la ristrutturazione non può mai prescindere dall’obiettivo di recupero del patrimonio edilizio esistente. Anche se negli anni alcuni criteri legislativi, come il mantenimento della stessa sagoma, volumetria o sedime, sono stati progressivamente attenuati, per il Riesame resta «insuperabile» un requisito: il recupero dello stesso immobile abbattuto, anche se poi ricostruito in tutto o in parte diverso.