Giovedì 05 Marzo 2026

×

Richiedenti asilo

Dublino III, la Corte Ue: stop unilaterali non valgono, ma dopo 6 mesi cambia la competenza

Il rifiuto di uno Stato “competente” non lo libera dagli obblighi: se il trasferimento non avviene nei termini, l’esame della domanda passa allo Stato richiedente

05 Marzo 2026, 12:04

Dublino III, la Corte Ue: stop unilaterali non valgono, ma dopo 6 mesi cambia la competenza

Migranti

La Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce un punto chiave del regolamento Dublino III: uno Stato membro designato come competente non può sottrarsi alle responsabilità previste dal sistema con un semplice annuncio unilaterale. Ma, allo stesso tempo, la Corte ribadisce che se il trasferimento non viene eseguito entro il termine massimo, alla fine la competenza può passare allo Stato richiedente, che dovrà quindi esaminare la domanda di asilo.

La pronuncia arriva in relazione a un rinvio di un tribunale tedesco sulla decisione dell’Italia di non accettare trasferimenti di richiedenti protezione internazionale nell’ambito del regolamento Dublino III.

Il contesto: l’annuncio dell’Italia e il caso tedesco

La Corte ricostruisce che alla fine del 2022 l’Italia ha comunicato agli altri Stati membri che, provvisoriamente e salvo eccezioni, avrebbe rifiutato di prendere in carico i richiedenti rientranti nella propria competenza.

Da qui il caso concreto: un giudice tedesco deve stabilire se, nonostante il rifiuto italiano, la Germania potesse respingere come irricevibile la domanda di asilo di un cittadino siriano e disporne l’allontanamento verso l’Italia ritenuta competente. Il dubbio centrale è se il “no” dell’Italia faccia automaticamente diventare competente la Germania.

Per i giudici Ue, lo Stato designato competente in base ai criteri del regolamento resta tale e non può sottrarsi agli obblighi con un annuncio unilaterale: una simile possibilità, sottolinea la Corte, metterebbe a rischio il buon funzionamento del sistema Dublino III.

In altre parole: il “blocco” unilaterale non cancella la competenza dello Stato che, secondo Dublino, deve occuparsi della domanda.

La regola dei sei mesi e il passaggio di competenza

La Corte però richiama anche l’altro pilastro del sistema: il trasferimento deve avvenire, in linea di principio, entro un termine massimo di sei mesi.

Il punto operativo è decisivo: quando viene concesso l’effetto sospensivo del ricorso contro la decisione di trasferimento (come nel caso esaminato), il termine dei sei mesi decorre dalla decisione definitiva su quel ricorso. Quindi, l’esecuzione del trasferimento deve avvenire entro sei mesi da quel momento.

Se il trasferimento non avviene entro il termine, scatta un effetto automatico: lo Stato inizialmente competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza passa allo Stato richiedente.

E la Corte precisa un elemento che pesa: questo trasferimento di competenza avviene indipendentemente dalle cause della mancata esecuzione. Quindi accade anche se il trasferimento non si è concluso entro i sei mesi a causa della sospensione unilaterale delle procedure da parte dello Stato inizialmente competente.

Secondo la Corte, questo meccanismo serve a garantire che il richiedente abbia accesso effettivo alla procedura di asilo e quindi l’effettività del diritto fondamentale di chiedere asilo in uno Stato membro.

Infine, la Corte indica anche lo strumento per reagire a eventuali violazioni del regolamento: la Commissione europea o qualsiasi altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento contro lo Stato che non rispetta Dublino III.