La decisione
Ex Ilva Taranto
Una data, questa volta, è scritta nero su bianco: 24 agosto 2026. È da quel giorno che, secondo un decreto del Tribunale di Milano (Sezione XV civile, specializzata in materia di impresa), dovrebbe scattare la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento ILVA di Taranto, salvo che nel frattempo vengano messi nero su bianco tempi certi per una serie di prescrizioni ambientali.
Lo comunica il comunicato stampa: il provvedimento è stato emesso “in data odierna” a conclusione di un procedimento per inibitoria ex art. 840-sexiesdecies c.p.c., promosso da residenti nel Comune di Taranto.
Il Tribunale ha disapplicato parzialmente il provvedimento che autorizza l’attività produttiva (indicata come AIA 2025) e ha ordinato la sospensione dell’area a caldo a partire dal 24 agosto 2026.
La disapplicazione dell’AIA 2025 riguarda — si legge — alcune prescrizioni per le quali non sarebbero stati previsti termini di esame e di realizzazione degli interventi di ambientalizzazione, e viene indicata come misura “acceleratoria” della loro esecuzione.
Nel comunicato vengono citati, a titolo di esempio, alcuni ambiti interessati dalla disapplicazione:
monitoraggio PM10 e PM2,5, regime wind days, installazione di serbatoi con sostanze pericolose, temperatura minima di combustione delle torce a cui sono inviati i gas di affinazione dell’acciaio, intercettazione completa delle emissioni diffuse nella fase di trasferimento del coke, e altre prescrizioni.
Il provvedimento viene motivato come tutela dei ricorrenti e, più in generale, delle persone residenti a Taranto, Statte e nei quartieri limitrofi allo stabilimento rispetto a rischi attuali di pregiudizi alla salute.
Il comunicato richiama anche la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel procedimento C-626/22 del 25 giugno 2024, alla quale la questione era stata “previamente rimessa”.
Secondo il comunicato, entro il 24 agosto 2026 le parti resistenti — Acciaierie d’Italia S.p.A. in A.S., Acciaierie d’Italia Holding S.p.A. in A.S., ILVA S.p.A. in A.S. — potranno adoperarsi per ottenere un’integrazione dell’AIA 2025 che indichi tempi certi e ragionevolmente brevi per l’attuazione degli studi di fattibilità, piani e cronoprogrammi richiamati nelle prescrizioni ritenute illegittime, impegnandosi alla loro tempestiva esecuzione.
Dal 24 agosto 2026, in assenza di questi adempimenti, dovranno iniziare le attività tecniche e amministrative necessarie alla sospensione dell’area a caldo. In ogni caso, l’ordine di sospensione cesserà quando le parti resistenti avranno adempiuto agli incombenti indicati.
C’è un punto tecnico decisivo: il comunicato chiarisce che il decreto, “a mente dell’art. 741 c.p.c.”, non è esecutivo e lo diventerà solo se non impugnato nei termini di legge.
È stata inoltre disposta la trasmissione del decreto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, come richiesto.