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L'intervento

Con le carriere separate il giudice obbligherebbe davvero il pm a rispettare i “tempi” delle indagini

Con la tardiva iscrizione dell'indagato nel registro, spesso le procure "sforano illecitamente" i limiti: serve un vero, autonomo controllo giurisdizionale

26 Febbraio 2026, 08:56

Con le carriere separate il giudice obbligherebbe davvero il pm a rispettare i “tempi” delle indagini

Il sistema processuale penale italiano si fonda su un delicato equilibrio tra l’esigenza di assicurare investigazioni efficaci e la necessità di circoscrivere temporalmente la posizione di chi ne è sottoposto. L’articolo 407 del codice di procedura penale, come modificato dalla riforma Cartabia, stabilisce termini precisi per la durata delle indagini preliminari: 6 mesi per le contravvenzioni, un anno per la generalità dei delitti, un anno e 6 mesi per i delitti più gravi elencati all’art. 407, comma 2, lett. a) del codice di rito. Tuttavia, la prassi giudiziaria ha evidenziato negli anni un’insidiosa deriva: Procure che conducono indagini senza iscrivere tempestivamente il nome dell’indagato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., acquisendo elementi a carico prima dell’iscrizione formale. Questo meccanismo consente, di fatto, di guadagnare tempo prezioso rispetto ai termini massimi previsti dal codice di rito, posticipando artificiosamente il dies a quo della decorrenza dei termini investigativi. La riforma Cartabia ha introdotto l’art. 335-ter c.p.p., attribuendo al giudice per le indagini preliminari un potere di controllo ex ante sull’iscrizione.

La norma prevede che quando il gip deve compiere un atto del procedimento e ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona non ancora iscritta nel registro, può ordinare con decreto motivato al pubblico ministero di provvedere all’iscrizione, previa audizione del pm stesso. Questo meccanismo rappresenta un primo significativo strumento di controllo giurisdizionale: il giudice non si limita più ad applicare misure cautelari o a disporre atti investigativi, ma può sindacare la correttezza dell’operato della Procura in ordine all’adempimento degli obblighi di iscrizione. Si tratta di un potere incisivo, che può essere esercitato in ogni momento in cui il giudice interviene nel procedimento e che impone al pm di giustificare eventuali ritardi o omissioni nell’iscrizione nominativa.

Ancora più rilevante è l’istituto della retrodatazione, introdotto dall’art. 335-quater c.p.p.. L’indagato può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato e del proprio nome, con richiesta di retrodatazione. Il presupposto è che il ritardo nell’iscrizione sia inequivocabile e non giustificato. In caso di accoglimento, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato è attribuito. Le conseguenze della retrodatazione sono dirompenti sul piano processuale. Se il giudice accerta che l’iscrizione è avvenuta in ritardo e retrodata il dies a quo della decorrenza dei termini, tutti gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini (calcolati dalla data retrodatata) diventano inutilizzabili ai sensi dell’art. 407, comma 3, c.p.p.. Si tratta di una sanzione processuale di particolare rigore, che può travolgere interi tronconi di attività investigativa e compromettere l’esercizio stesso dell’azione penale.

Il cardine della inutilizzabilità

Il cuore del sistema di garanzie risiede nella sanzione dell’inutilizzabilità prevista dall’art. 407, comma 3, c.p.p.: gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari (stabilito dalla legge o prorogato dal giudice) sono inutilizzabili. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per atto di indagine deve intendersi solo quello con efficacia probatoria, escludendo meri atti ricognitivi o riassuntivi. L’inutilizzabilità rappresenta una sanzione processuale di particolare severità: l’atto colpito non può essere utilizzato ai fini della decisione, né per l’esercizio dell’azione penale né tantomeno per la condanna. Si tratta di un vizio che attiene alla formazione dell’atto e che ne preclude radicalmente l’impiego nel procedimento. La Corte costituzionale ha ripetutamente dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione a questa previsione, evidenziando come essa risponda alla duplice esigenza di imprimere tempestività alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi viene sottoposto a indagini.

Il nesso fra il "potere di retrodatare" e la separazione delle carriere

Tuttavia, l’efficacia deterrente di questa sanzione dipende dalla possibilità concreta di farla valere. Ed è qui che emerge il nodo cruciale: se il ritardo nell’iscrizione impedisce all’indagato di conoscere tempestivamente l’esistenza delle indagini a suo carico, questi non potrà neppure eccepire l’inutilizzabilità degli atti compiuti oltre i termini. La ritardata iscrizione diventa così uno strumento per precludere l’operatività della sanzione. Da qui l’importanza dirimente del potere di retrodatazione: consentendo al giudice di accertare che l’iscrizione avrebbe dovuto avvenire in epoca anteriore, si rende operativa la sanzione dell’inutilizzabilità anche in presenza di ritardi nell’iscrizione. Il meccanismo diventa così circolare e virtuoso: il rischio di retrodatazione incentiva le Procure a iscrivere tempestivamente gli indagati; la tempestiva iscrizione consente all’indagato di conoscere l’esistenza delle indagini e di far valere l’eventuale superamento dei termini; la minaccia dell’inutilizzabilità spinge le Procure a concludere le indagini nei termini o a chiedere tempestivamente la proroga.

Gli strumenti normativi introdotti dalla riforma Cartabia sono necessari ma non sufficienti. La loro effettività dipende dalla disponibilità dei giudici a esercitare con rigore i poteri di controllo che la legge attribuisce loro. Ed è qui che il tema della separazione delle carriere assume un ulteriore decisivo rilievo . Nell’attuale assetto ordinamentale, giudici e pubblici ministeri appartengono a un’unica magistratura, condividono la medesima formazione, transitano nel corso della carriera da una funzione all’altra, sono valutati da un unico Consiglio Superiore. Questo sistema, pensato per garantire l’indipendenza della magistratura nel suo complesso dal potere politico, genera però un effetto collaterale non trascurabile: una solidarietà di corpo tra giudici e pubblici ministeri che potrebbe tradursi in una minore propensione del giudice a sindacare con rigore l’operato della Procura.

Il fenomeno non è legato a una questione di malafede ma di condizionamenti culturali inconsapevoli. Il giudice che oggi svolge funzioni giurisdizionali può essere stato pubblico ministero in passato e sa che domani potrebbe tornare a svolgere funzioni requirenti. Conosce le difficoltà pratiche delle indagini, le pressioni organizzative, le ragioni che a volte inducono a ritardare le iscrizioni. Questa comprensione delle dinamiche investigative potrebbe tradursi in una minore severità nel sindacato giurisdizionale sull’operato del pm. La separazione delle carriere dei magistrati quale nuovo assetto ordinamentale è destinata a produrre effetti profondi sul piano culturale e funzionale. Il giudice che sin dall’inizio della carriera sa di non poter mai diventare pm svilupperà una cultura professionale distinta, orientata esclusivamente alla funzione giurisdizionale di controllo e garanzia. Non condividerà col pm logiche organizzative, pressioni operative, dinamiche. La separazione istituzionale genererà anche una separazione culturale, favorendo lo sviluppo di una mentalità autenticamente terza.

In questo contesto, i poteri di controllo attribuiti al giudice dalla riforma Cartabia potranno esplicare pienamente la loro funzione garantista. Il giudice non esiterà a ordinare l’iscrizione quando ritiene che il pm l’abbia omessa perché non si sentirà parte della stessa organizzazione. Sarà più propenso ad accogliere le richieste di retrodatazione quando il ritardo risulti inequivocabile perché non percepirà l’accoglimento come una critica a un collega, ma come l’esercizio fisiologico della funzione di controllo che gli è propria. Valuterà con maggiore rigore le richieste cautelari, perché non sarà condizionato da logiche di solidarietà corporativa.

I limiti delle norme sulla retrodatazione

Tutto vero? Un primo ordine di interrogativi attiene all’effettività della sanzione di inutilizzabilità. La giurisprudenza ha chiarito che l’inutilizzabilità degli atti compiuti oltre i termini non è rilevabile d’ufficio ma solo su eccezione di parte, da sollevare immediatamente dopo il compimento dell’atto o alla prima occasione utile. Questa limitazione rischia di attenuare significativamente la portata garantista dell’istituto: se l’indagato non è stato tempestivamente iscritto e quindi ignora che sono in corso indagini a suo carico, non potrà eccepire l’inutilizzabilità degli atti tardivi. Si pone allora la domanda: non sarebbe opportuno prevedere una rilevabilità d’ufficio dell’inutilizzabilità, almeno nei casi in cui emerge chiaramente che l’iscrizione è stata ritardata proprio al fine di eludere i termini? O, quantomeno, non si dovrebbe stabilire che il dies a quo per l’eccezione dell’indagato decorra non dalla conoscenza dell’atto tardivo, ma dalla conoscenza del ritardo nell’iscrizione?

Gli strumenti normativi introdotti dagli articoli 335-ter e 335-quater c.p.p. sono destinati a rimanere ineffettivi se non accompagnati da un mutamento culturale che solo la separazione delle carriere può produrre. Non si tratta di sminuire il ruolo del magistrato ma di affermare con nettezza la distinzione tra chi accusa e chi giudica, tra chi investiga e chi controlla. Solo questa distinzione può garantire l’effettività del controllo giurisdizionale sulla legalità delle indagini. Il giudice esercita con rigore i poteri di controllo che la legge gli attribuisce, senza timori, senza condizionamenti derivanti dall’appartenenza comune a un’unica magistratura. La ritardata iscrizione nel registro delle notizie di reato, la violazione dei termini di indagine, l’adozione di misure cautelari prive di adeguata motivazione: tutte queste patologie possono essere efficacemente contrastate da un giudice autenticamente terzo, non da un collega comprensivo.

In questa prospettiva, la separazione delle carriere si configura come la precondizione necessaria per l’attuazione di un processo penale realmente garantista, in cui il giudice è garante imparziale della legalità del procedimento. Solo così il controllo giurisdizionale sull’attività del pm, reso possibile dalla riforma Cartabia sul piano normativo, diverrà effettivo sul piano della prassi giudiziaria. Questo percorso evolutivo pone interrogativi costruttivi che meritano di essere affrontati con spirito di riforma. L’obiettivo è chiaro: costruire un sistema in cui il rispetto delle regole processuali non sia un’aspirazione teorica ma una realtà effettiva, presidiata da un giudice forte, autonomo, culturalmente e istituzionalmente distinto dal pubblico ministero. Solo così il processo penale italiano potrà dirsi compiutamente garantista.