Giovedì 26 Marzo 2026

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Hannoun, il Riesame: la guerra non entra nei tribunali italiani, prove anonime non ricevibili

Misura cautelare confermata, ma i giudici sottolineano la centralità delle garanzie e l’inutilizzabilità del materiale israeliano

31 Gennaio 2026, 10:19

Hannoun, i legali contro i materiali di intelligence

I giudici del Tribunale del Riesame di Genova ritengono che ci siano elementi sufficienti per confermare la misura cautelare nei confronti di Hannoun, a prescindere dai file provenienti da Israele. È quanto emerge dalle motivazioni depositate ieri. Appare però «ugualmente pacifico che il finanziamento effettuato, dopo aver raccolto la zakat versata dai fedeli nei luoghi di preghiera, nelle moschee e anche durante tutti gli eventi che vedono la partecipazione di un grande numero di soggetti di regola di religione islamica, persegua innanzitutto la finalità di rafforzare Hamas».

Per il Riesame sono decisive le intercettazioni e l’adesione ideologica dell’indagato ad Hamas. Nei confronti di Hannoun sussistono esigenze cautelari, sia per quanto riguarda il pericolo di fuga, visto che ha un passaporto turco, un’abitazione in Turchia e lì voleva trasferire l’attività dell’associazione, sia il rischio di inquinamento probatorio, in quando emerge «in atti che Hannoun assieme ai suoi più fidati sodali, consapevoli dell’indagine in corso, hanno posto in essere comportamenti volti a eliminare documenti e dati che possono costituire provare a loro carico». Tuttavia, dall’altro lato, per il gruppo di legali dei vari indagati, la motivazione «conferma in modo netto quanto la difesa aveva già evidenziato nel corso della discussione e alla luce degli esiti cautelari».

Il Tribunale ha chiarito che «pur essendo astrattamente consentita l’acquisizione di atti e informazioni spontaneamente trasmessi da autorità straniere ai sensi dell’art. 234-bis c.p.p., tale possibilità incontra limiti invalicabili: atti assunti contra legem non possono essere utilizzati in nessuna fase del procedimento». Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che «il vettore che ha raccolto e trasmesso i materiali è risultato anonimo, riconducibile a un soggetto non identificato che si firma con la sigla “Avi”. Tale anonimato non è stato superato neppure dalle produzioni (tardive) effettuate dal pm in udienza, consistenti in atti di trasmissione privi di sottoscrizione, anch’essi anonimi». Il Tribunale ha affermato che quanto contenuto in tali atti «non può essere utilizzato per valutare la tenuta dell’impianto accusatorio, riaffermando la centralità delle garanzie del processo penale».

«Questa decisione dice una cosa semplice ma decisiva: la guerra non entra nei tribunali italiani», ha dichiarato in particolare l’avvocato Nicola Canestrini . «Non si può costruire un processo penale su materiali anonimi, raccolti su campi di battaglia, trasmessi da apparati di intelligence e sottratti a ogni verifica. Si tratta di prove avvelenate, e come tali vanno espulse dal processo. Il contrasto al terrorismo non può mai giustificare la demolizione delle regole del giusto processo, perché quando si rinuncia ai diritti in nome dell’emergenza, non vince la giustizia: vince la sopraffazione. Con questa decisione è stato così rintuzzato il tentativo di portare la guerra dentro l’aula di giustizia italiana, sostituendo la logica della tutela dei diritti con quella dell’emergenza permanente». Alla luce delle motivazioni, la difesa valuterà ora le iniziative conseguenti, «chiedendo che anche l’autorità giudiziaria inquirente prenda definitivamente atto della natura inutilizzabile e avvelenata di tali materiali, affinché il procedimento possa proseguire nel rispetto delle regole».