Il commento
Il recente esito referendario sembra aver consegnato un messaggio chiaro: la separazione delle carriere non è, oggi, il nodo centrale della Giustizia, ma solo un tema divisivo, ideologico e, per il cittadino medio, anche piuttosto astratto. Bene: ci si inchina al Volere del Popolo Sovrano. E si torna alle cose che non fanno audience, ma sono “lacrime e sangue”, ogni giorno, per il diritto di difesa.
Tra queste, il Portale dei Depositi Telematici, che si inserisce, formalmente, nell’alveo della digitalizzazione del processo penale (articolo 111-bis c.p.p.; Dm 29 dicembre 2023 n. 217), con conseguente obbligo di deposito telematico per atti, richieste e memorie, in ogni stato e grado del procedimento.
Ma la sua genesi reale è diversa, è figlio dell’emergenza sanitaria, non di una visione organica: durante il covid occorreva non fermare l’attività giudiziaria. Prima di allora, è bene ricordarlo senza indulgenze, nel processo penale non era consentito l’uso della Pec nemmeno per i depositi difensivi ordinari; una chiusura culturale, prima ancora che tecnica. Finita l’emergenza, però, non si poteva più tornare indietro; è rimasto il compromesso che, quando diventa infrastruttura, smette di essere provvisorio e comincia a fare sistema.
Il P.d.t., il sopracitato Portale. oggi è uno strumento monco: consente il deposito degli atti, e basta. Non è un ambiente di lavoro, non è un fascicolo digitale, non è interlocuzione. È una “casella evoluta”: invii, speri, aspetti. Depositi, ma non vedi; trasmetti, ma non interagisci. Il sistema acquisisce (quando funziona), ma non risponde.
Il confronto con gli strumenti interni della magistratura è inevitabile: in quel caso c’è gestione integrata del fascicolo, consultazione dinamica, organizzazione del lavoro (anche se, si sente dire, mal funzionante), dal quale la difesa è esclusa. Due sistemi che coesistono e non comunicano, ove l’asimmetria tecnologica replica quella culturale: giudice e pm “dentro”, difesa “fuori”. Anche nel digitale, giudicante e requirente restano nello stesso salotto, la difesa in anticamera.
Poi c’è la pratica, cioè la realtà quotidiana: accessi che saltano, upload che si bloccano, ricevute tardive o incomplete, atti “non pervenuti” nonostante l’invio nei termini. Il paradosso è che, in un sistema pensato per dare certezza, la prova del deposito diventa contenzioso. La giurisprudenza cerca di porre rimedio, evitando che i malfunzionamenti ricadano sulla parte, ma la stessa necessità di tali interventi dimostra la fragilità dell’architettura complessiva.
Ai disservizi occasionali si aggiungono problemi di carattere strutturale: tipizzazione rigida degli atti, spesso inadeguata per la complessità del processo penale, allegati voluminosi ingestibili, formati non consentiti, nessuna vera gestione delle versioni, e soprattutto nessuna possibilità di “vedere” il fascicolo come nel civile telematico, dove almeno consulti, controlli, verifichi in tempo reale eventuali depositi altrui. Nel penale, invece, la digitalizzazione si ferma all’invio dell’atto; talvolta non arriva nemmeno lì, se poi ti chiedono ancora le copie cartacee quando depositi le impugnazioni.
“Il penale è diverso”, si dice, impone cautele ulteriori. Vero, ma esse riguardano semmai il fascicolo della Procura, che per sua natura richiede segretezza; quest’ultimo, nel caso, potrebbe essere strutturalmente distinto, con livelli di accesso e segretezza coerenti con la fase processuale. Il fascicolo del giudice, invece, è per definizione conoscibile dalle parti: se lo si consulta in cancelleria, perché non renderlo consultabile anche da remoto, per il solo fatto che risulti la nomina (e senza bisogno di istanze ad effetti temporanei)?
La cosa più scoraggiante è l’indifferenza, perché il P.d.t. inceppa semmai la difesa, ma non incide direttamente sull’organizzazione del lavoro giudiziario, che si poggia su strumenti diversi. Solo per l’avvocato (e per il cittadino) l’effetto è netto: incertezza sui termini, rischio di decadenze non imputabili, compressione del diritto di difesa. Non un mero problema tecnologico, quindi, ma culturale, di garanzie, inserite nel più ampio quadro delle disfunzioni del sistema Giustizia che – messa in soffitta la separazione delle carriere – tutti si impegnano, con entusiasmo, a risolvere al più presto!
Certo, i problemi della Giustizia sono molti – durata dei processi in testa – e c’è sempre qualcosa di “più urgente”. Ma un sistema telematico inefficiente è un moltiplicatore di disfunzioni, che allunga i tempi e abbassa le garanzie. Se l’infrastruttura nel suo complesso rivela criticità strutturali, e alla prossimità, anche tecnologica, tra la magistratura requirente e giudicante, si accompagna la speculare distanza del difensore e della parte assistita, non è più in gioco solo un problema organizzativo. Perché l’architettura tecnologica non è neutra: o garantisce parità, o la compromette.