L'intervento
Plenum del Csm
Mancano ormai pochi giorni alla data del referendum e sembra, dati anche i messaggi disinformativi dei mass-media, che si andrà a votare soltanto sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, malgrado l’unico quesito contenga altre tre domande oggetto di altrettante riforme (sorteggio per la nomina dei componenti del Csm, creazione di un secondo Csm per i Pm e di un’Alta Corte disciplinare, unica per tutti i magistrati).
Una semplificazione approssimativa, quest’ultima, perché si costringe l’elettore a esprimere una sola valutazione sui quattro quesiti. Invero si pone in difficoltà quella parte dell’elettorato che non dando un giudizio omogeneo sugli stessi, è indotto a farne una comparazione e quindi alla fine ad esprimere una valutazione politica. Del resto chi la farà da padrona in questa consultazione sarà proprio quest’ultima, dal momento che il progetto di revisione costituzionale è figlio del governo ed il Parlamento lo ha solo battezzato. Superfluo ricordare che la Costituzione appartiene ai cittadini e ad essa dovrebbero porci mano soltanto i suoi rappresentanti cioè il Parlamento.
Ma le tre riforme, in parte neglette, forse sono più importanti e invasive nella dialettica istituzionale, perché alterano in qualche modo l’equilibrio tra i poteri. È inutile negarlo. Tra di esse la più significativa appare quella del sistema di nomina dei componenti del Csm.
Il testo vigente dell’art.104 stabilisce che i “componenti (non quelli di diritto) sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari…” Il testo emendato, data la creazione di due Csm, prevede che gli stessi due terzi dei componenti “sono estratti a sorte, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti…”
Si è voluto porre a confronto i due testi per meglio evidenziarne la differenza. Una vera rivoluzione, meglio un’involuzione. Una norma costituzionale attribuisce il diritto di elettorato attivo a tutti i magistrati e una successiva norma di pari rango di fatto lo abolisce. Non si potrà negare che l’estrazione a sorte non sia una elezione. (Treccani: elezione= scelta per un libero atto di volontà). Non si esclude un problema di legittimità costituzionale certamente ipotizzabile anche per le leggi di revisione.
Si tratta di un vulnus alla libera espressione di voto ai danni dei magistrati che non ha eguali in nessuno ordinamento e in nessun organismo, sia esso rappresentativo o meno, che agisca nell’interesse degli elettori.
Un vulnus che non ha precedenti. Quelli spesso richiamati: i componenti delle Corti Assise, quelli del tribunale dei Ministri, i 16 membri che integrano la Corte Costituzionale nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, tutti estratti a sorte, non provano assolutamente nulla, non sono pertinenti. Si tratta infatti di membri di organi giudicanti, per la nomina dei quali non vi è una base elettorale che ha diritto a eleggerli.
Il sorteggio è stato considerato l’unico strumento idoneo per comprimere lo strapotere delle correnti all’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati. Sono le correnti (alle quali – sia detto per inciso – i magistrati aderiscono liberamente in virtù del principio sancito dall’art.18 Cost.) a determinare l’elezione dei componenti del Csm. Costoro, una volta eletti, si spartiscono gli incarichi da assegnare. Ciascuno di essi protegge in qualche modo i propri elettori.
In sostanza si è ritenuto che i magistrati non sono in grado di fare scelte condivisibili per cui, non essendo possibile estirpare diversamente questo cancro delle correnti, si lascia decidere alla sorte.
Si introduce il principio che sembrava accantonato: “Uno vale l’altro”.
Si afferma che se viene sorteggiato un magistrato che per sua natura, determinazione o inclinazione, è estraneo al tipo di attività connaturata a quella di componente del Csm, può svolgerla lo stesso. Può mandare in galera la gente, figurarsi se non può gestire le pratiche amministrative del Csm!
In definitiva ogni magistrato possiede poliedriche capacità; è inidoneo però ad eleggere i componenti del Csm da lui preferiti.
Ma ammettiamo pure che col sorteggio si raggiunga questo auspicato risultato, viene spontanea la domanda: nella gerarchia o nel bilanciamento dei valori è corretto che esso debba prevalere su uno dei diritti fondamentali di un cittadino e quindi anche di un magistrato? Appare coerente con un sistema democratico il sacrificio di questo diritto sull’altare di una presunta migliore efficienza di un organo?
Si è già detto che si viola un diritto costituzionale riconoscibile e ciò a prescindere da qualsiasi qualificazione giuridica si voglia dare al Csm. Sia che lo si definisca organo di rappresentanza o di autogoverno della Magistratura o altro, i suoi componenti non sono dei robot, né devono svolgere soltanto funzioni di tipo amministrativo.
L’art.10 della legge istitutiva del 1958 stabilisce infatti che il Csm “può fare proposte al Ministro della Giustizia su tutte le materie riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e dare pareri al ministro sui disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario e l’amministrazione della giustizia, oltre che su ogni altro oggetto comunque attinenti a tali materie”.
Insomma i suoi componenti devono esprimere anche valutazioni politiche di opportunità, sulla base di un implicito potere discrezionale da esercitare nell’interesse della magistratura e dei magistrati che hanno quindi il diritto di scegliere coloro che ritengono più idonei.
Per altro verso si verificherebbe inoltre la seguente stridente anomalia: i componenti dei consigli giudiziari, organi periferici collocati in ogni distretto e di supporto al Csm, continueranno ad essere eletti e quindi avranno una maggiore legittimazione rispetto a quelli nazionali dei Csm.
Pur non volendo assolutamente sminuire le varie criticità (evidenziate negli ultimi tempi, ma datate), sulle deviazioni cui sono pervenute le correnti (anche chi scrive ne è stato vittima), non si può disconoscere le funzioni che esse hanno svolto sotto il profilo di un maggior impegno culturale della magistratura nel rispetto dei principi costituzionali.
Ma è ingenuo pensare che il sistema del sorteggio porti a quel risultato. Il 90% dei magistrati è iscritto all’Associazione e un’alta percentuale è aderente ad una delle quattro correnti. È verosimile quindi la stessa percentuale si riprodurrà tra sorteggiati. Non è pensabile che costoro, una volta nominati, recidano i contatti con il gruppo di appartenenza o abiurino alla loro ideologia più affine alla corrente. Se inesperti andranno ancora di più alla ricerca di aggregazioni all’interno e all’esterno del Csm. Saranno certamente fagocitati dai vari esponenti più attivi per cui il cerchio di influenza tenderà ad allargarsi. Il rischio è anche un condizionamento dai membri laici estratti a sorte, ma da un elenco già predisposto dal Parlamento. In definitiva sarà forse ancora peggio.
Certo il problema della valutazione dei magistrati sembra essere particolarmente avvertito. Viene considerata una grossa anomalia l’altissima percentuale di essi che supera positivamente le valutazioni che consentono la permanenza in servizio, la progressione e la nomina alle qualifiche superiori. Sarà argomento su cui discutere dopo il referendum.