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Due anni e mezzo di battaglie legali, ordinanze disattese, ispezioni e promesse mai mantenute. Alla fine il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha fatto quello che pochi si aspettavano: ha sollevato una questione di legittimità costituzionale e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale. La questione riguarda l’articolo 147 del codice penale, che stabilisce quando si può rinviare l’esecuzione di una pena detentiva. Secondo i giudici fiorentini, quella norma è incompleta e incostituzionale perché non prevede la possibilità di sospendere la pena quando le condizioni del carcere costituiscono un trattamento inumano. Il provvedimento, firmato il 17 febbraio 2026 dal presidente estensore Marcello Bortolato, porta il numero 636/2026 e rappresenta l’epilogo di una vicenda che dice tutto su cosa significa oggi essere detenuti a Firenze-Sollicciano.
Dietro questo atto ci sono due avvocati: Michele Passione e Nicola Muncibì, entrambi del foro fiorentino. Sono stati loro a costruire, nel corso di un procedimento lungo e tortuoso, l’architettura giuridica che ha convinto il Tribunale a fare il passo finale verso la Consulta.
Le celle del blocco penale vengono allagate ogni volta che piove. Le facciate oblique dell’edificio, per un errore commesso durante i lavori, non sono mai state impermeabilizzate correttamente: le trattarono come pareti verticali invece che come coperture inclinate, e l'acqua piovana filtra dovunque. L'intonaco si stacca, si formano muffe diffuse. A ottobre 2023 le sezioni IX e XI del settore penale erano diventate inagibili per un allagamento. Quando la situazione è grave, ai detenuti viene semplicemente detto di spostare il letto al centro della stanza e di usare dei secchi.
A questo si aggiungono le cimici - il Cimex lectularius - accertate dalla Asl Toscana Centro in quasi tutti i reparti. Una ditta è stata incaricata nel luglio 2025 di una disinfestazione straordinaria, conclusasi a febbraio 2026. La stessa ditta ha però avvertito che le crepe nelle pareti offrivano siti di annidamento ideali che avevano “fortemente ostacolato” la buona riuscita degli interventi. Non c'è acqua calda in cella, nonostante la legge lo preveda da vent'anni. In cucina sono stati trovati escrementi di topo. Il riscaldamento si guasta di frequente: anche a gennaio e febbraio 2026 è arrivato al Tribunale un reclamo collettivo per il freddo nelle sezioni.
Il detenuto al centro del caso si trova nella camera 18 della sezione XI, condivisa con altri due compagni in circa 10,8 metri quadrati, con uno spazio pro capite appena sopra i tre metri quadrati - soglia minima fissata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Dopo due anni e mezzo di reclami, ricorsi in Cassazione, ordinanze accolte e rimaste sulla carta, gli avvocati Passione e Muncibì si sono trovati davanti a un muro. L’articolo 147 del codice penale consente il rinvio di una pena detentiva solo in tre casi tassativi: domanda di grazia, gravidanza o puerperio, grave infermità fisica. Non è estensibile per analogia. Il detenuto - condannato a 22 anni per omicidio, fine pena ottobre 2042 - non può accedere ad alcuna misura alternativa: il tipo di reato, la pena residua superiore a quattro anni, la quota di pena non ancora scontata, bloccano qualsiasi via d'uscita. L’unica strada rimasta era la questione di legittimità costituzionale.
Il Tribunale chiede alla Corte una pronuncia “additiva”: dichiarare incostituzionale l'articolo 147 nella parte in cui non prevede che la pena possa essere rinviata anche quando si svolge in condizioni contrarie al senso di umanità. I parametri costituzionali invocati sono l’articolo 27 - che vieta trattamenti inumani e impone la funzione rieducativa della pena - l’articolo 117 che recepisce la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, l’articolo 2 sulla dignità umana e l'articolo 25 sul principio di legalità: detenere qualcuno in condizioni inumane significa infliggere un surplus di sofferenza senza base legale.
Non è la prima volta che una questione simile arriva alla Consulta. Nel 2013 i Tribunali di sorveglianza di Venezia e Milano avevano sollevato una questione analoga. La Corte la dichiarò inammissibile, ma lanciò un appello al legislatore affinché risolvesse il problema nel più breve tempo possibile, riservandosi di intervenire in futuro in caso di inerzia. Quell’appello è rimasto inascoltato per oltre dodici anni. Nel 2019 la stessa Corte aveva invece dichiarato incostituzionale l'art. 47-ter nella parte in cui non prevedeva la detenzione domiciliare per i casi di infermità psichica sopravvenuta - aprendo la strada alle cosiddette pronunce “a rime possibili”, cioè interventi additivi in materia penale in cui la soluzione è ricavabile direttamente dal sistema. È a questa evoluzione giurisprudenziale che il Tribunale di Firenze fa riferimento quando sostiene che ora la questione è matura per una decisione nel merito.
Il Tribunale sottolinea anche che la soluzione auspicata non svuoterebbe l'obbligatorietà della pena: si potrebbe disporre la detenzione domiciliare - cosiddetta “in surroga” - e l’esecuzione della condanna continuerebbe il suo corso, soltanto fuori dal carcere. Con il braccialetto elettronico se necessario. Il detenuto ha un domicilio verificato e idoneo, a casa della cognata. Dopo cinque anni di detenzione ininterrotta e una buona adesione al trattamento, il rischio di commissione di nuovi reati “non appare concreto”, scrive il Tribunale. Nell’ordinanza si ricorda anche come altre democrazie abbiano già percorso questa strada: nel 2009 una corte federale californiana ordinò la riduzione di un terzo della popolazione carceraria, confermata dalla Corte suprema nel 2011. E nel settembre 2025 il Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera ha bloccato estradizioni verso l’Italia proprio citando le condizioni delle carceri italiane.
Il procedimento a Firenze è sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale. Gli atti sono stati trasmessi anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai presidenti di Camera e Senato e alla Procura generale presso la Corte d’appello di Firenze. Il Procuratore generale Sergio Affronte, presente all'udienza, aveva già espresso parere favorevole alla rimessione alla Consulta.
Se la Corte dovesse accogliere la questione, i giudici di sorveglianza di tutta Italia avrebbero in mano uno strumento nuovo: la possibilità di rinviare la pena ogni volta che le condizioni detentive raggiungono la soglia del trattamento inumano. Un detenuto in un carcere degradato, con le celle allagate, infestato da parassiti, privo di acqua calda e riscaldamento, potrebbe chiedere e ottenere di scontare la pena fuori dal carcere, con le misure di controllo del caso.
Significherebbe che lo Stato non potrebbe più nascondersi dietro i cantieri fermi, i fondi insufficienti e le promesse rinviate. Ogni carcere indegno diventerebbe un potenziale moltiplicatore di scarcerazioni. E a quel punto il Parlamento sarebbe costretto a fare quello che non ha fatto finora: mettere mano seriamente al sovraffollamento, agli edifici fatiscenti, alle condizioni di vita dei detenuti. Perché l'articolo 27 della Costituzione non è un'aspirazione generica. Dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Non “non dovrebbero”. Non possono. Il carcere di Sollicciano, nel frattempo, continua ad allagarsi ogni volta che piove.