L'intervento
Post Facebook del magistrato Francesco Agnino
Illustrissimo Signor Ministro,
mi rivolgo a Lei, nella qualità istituzionale di Guardasigilli e titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati ai sensi dell'art. 107, comma 2, della Costituzione e del D.Lgs. n. 109/2006, per segnalare un episodio di eccezionale gravità che ha turbato profondamente la comunità forense e una parte significativa della magistratura nazionale, e che non può restare privo di un intervento serio e doveroso delle autorità competenti.
Nelle ore immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di voto del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere della magistratura (22-23 marzo 2026), il dott. Francesco Agnino, magistrato in servizio presso la Corte Suprema di Cassazione, pubblicava sulla propria pagina personale del social network Facebook un post dal tenore che si riporta integralmente:
«È stato detto che i magistrati iscritti alle correnti avevano paura di perdere il potere, insensibili a qualunque cambiamento. Mi rivolgo ad alcuni avvocati e colleghi che hanno sostenuto il sì, dal mio angolo privilegiato della Corte di Cassazione, vi invito ad abbandonare la toga, non perché avete sostenuto legittimamente il sì, ma perché ho letto di vostri ricorsi o sentenze e l'aggettivo che meglio si attaglia è IMBARAZZANTI. il diritto ed in alcuni casi la lingua italiana scorrono paralleli ai vostri scritti imbarazzanti. Solo per questo dovreste dimettervi o cancellarvi dall'ordine. Ed adesso è giusto togliersi qualche sassolino dalle scarpe.»
Il post è ancora consultabile pubblicamente e ne è allegata la riproduzione fotografica (All. n. 1).
La condotta del magistrato si presta a un triplice ordine di considerazioni, ciascuna delle quali avrebbe già autonoma dignità per giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare.
Il magistrato che esercita le proprie funzioni in seno alla Corte di Cassazione è il custode per eccellenza della nomofilachia e dell'uniforme interpretazione della legge. L'esercizio di tale funzione esige, per definizione costituzionale (art. 101 Cost.) e per consolidato orientamento del CSM, un distacco assoluto da qualsiasi manifestazione pubblica di parte, a fortiori quando essa sia orientata a delegittimare categorie di operatori del diritto che si troveranno a confrontarsi con lui in udienza.
Il dott. Agnino non si è limitato a esprimere – peraltro in modo improprio – un'opinione di merito sul referendum. Ha, con tono apertamente sprezzante, invitato avvocati e magistrati favorevoli al sì ad “abbandonare la toga” e a “cancellarsi dall'ordine”, qualificando in modo indiscriminato i loro scritti forensi come “imbarazzanti” e lesivi della lingua italiana.
Ciò in ragione di quale verifica oggettiva e imparziale? Nessuna: si tratta di un giudizio soggettivo, incontrollabile e offensivo, calato dall'alto del proprio “angolo privilegiato della Corte di Cassazione” – espressione che rivela non già umiltà istituzionale, bensì consapevole ostentazione del potere gerarchico della funzione.
Tali comportamenti integrano in astratto le fattispecie disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e d) del D.Lgs. n. 109/2006, che sanzionano rispettivamente la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, riserbo e indipendenza; i comportamenti che ledono la dignità e il decoro della funzione; la manifestazione pubblica di giudizi lesivi del prestigio dell'ordine giudiziario.
L'avvocatura italiana è un'istituzione costituzionale di rango primario: il difensore è, per costante affermazione della Corte Costituzionale (ex multis, sent. n. 190/1985, n. 238/1975), parte essenziale del processo e presidio dei diritti fondamentali della persona.
Apostrofare in modo generale e indiscriminato avvocati – e colleghi magistrati – che hanno esercitato un diritto costituzionalmente garantito come quello del voto referendario, qualificandone gli scritti come “imbarazzanti” e invitandoli a dimettersi, costituisce una gravissima offesa all'intera categoria forense e alla componente della magistratura che ha ritenuto, nel pieno esercizio della propria libertà di coscienza, di esprimere voto favorevole alla riforma.
L'avvocato non è un subordinato del magistrato. L'avvocato, come il magistrato, concorre all'attuazione della giustizia. Un magistrato di Cassazione che pubblicamente ne delegittima la professionalità, sulla base di un anonimo e indimostrato giudizio personale, svilisce il dialogo istituzionale tra i protagonisti del processo che è invece il fondamento di ogni sistema giudiziario civile.
La chiusura del post con l'espressione «adesso è giusto togliersi qualche sassolino dalle scarpe» è la parte più inquietante dell'intera pubblicazione. Non si tratta di un commento innocente: è la dichiarazione esplicita di un proposito personale di rivalsa, formulata da un magistrato della massima giurisdizione del Paese all'indomani di una consultazione referendaria che ha diviso – per esplicita ammissione dello stesso autore – avvocati e colleghi.
Mi chiedo con viva apprensione, e con il rispetto dovuto all'istituzione: quando quei sassolini diventeranno macigni, chi li riceverà sulle spalle? I ricorrenti in Cassazione? Le parti assistite dagli avvocati ritenuti “imbarazzanti”? I colleghi magistrati che hanno votato sì?
La preoccupazione non è teorica: è concreta, attuale, e rischia di minare la fiducia dei cittadini nella terzietà dell'organo giurisdizionale supremo, che rappresenta l'ultimo presidio di tutela dei loro diritti.
L'imparzialità del giudice non è soltanto un valore interno alla funzione: è una garanzia che deve essere percepita, prima ancora che praticata. Un magistrato che dichiara pubblicamente di volersi togliere sassolini dalle scarpe nei confronti di determinate categorie di soggetti ha già, oggettivamente, compromesso quella percezione di terzietà che è essenziale alla legittimazione della funzione giudiziaria.
La condotta segnalata e commessa dal magistrato di Cassazione introduce la necessità di ricordare allo stesso le seguenti disposizioni:
– Art. 54 Cost.: il magistrato, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto a svolgere le sue funzioni con disciplina e onore;
– Art. 101 Cost.: i giudici sono soggetti soltanto alla legge e la loro funzione esige imparzialità oggettiva e soggettiva;
– Art. 107, comma 2, Cost. e art. 14 D.Lgs. n. 109/2006: il Ministro della Giustizia può promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati;
– Art. 2, comma 1, lett. a), b), d) D.Lgs. n. 109/2006: illeciti disciplinari per violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, riserbo e indipendenza; comportamenti che ledono il prestigio dell'ordine giudiziario;
– Circolare CSM n. P-14858 del 2021 in materia di uso dei social media da parte dei magistrati: impone un obbligo di riserbo e imparzialità anche nelle manifestazioni del pensiero su piattaforme digitali;
– Art. 3, comma 1, lett. e) e f) R.D. n. 37/1934 (Ordinamento Professionale Forense): la dignità e il decoro della professione forense esigono che nessun operatore del diritto sia esposto a giudizi sprezzanti e pubblici da parte dei propri interlocutori istituzionali.
Ed in conclusione, visto che il magistrato di Cassazione assume errori imbarazzanti negli scritti di Avvocati e Colleghi, è il caso di mettere in evidenza che il testo del suo post presenta errori grammaticali oggettivi, costruzioni sintattiche difettose e scelte stilistiche che contraddicono frontalmente la pretesa di giudicare la qualità degli scritti altrui.
Si registrano, difatti, errori gravi di punteggiatura:
«Mi rivolgo ad alcuni avvocati e colleghi che hanno sostenuto il sì, dal mio angolo privilegiato della Corte di Cassazione, vi invito ad abbandonare la toga, non perché avete sostenuto legittimamente il sì…».
Il risultato è una frase priva di architettura sintattica. Un Magistrato di Cassazione dovrebbe sapere che la virgola non può sostituire il punto fermo, il punto e virgola e i due punti insieme. È la prima regola di qualunque manuale di scrittura giuridica e in lingua italiana.
Ma sono presenti anche errori morfologici:
«non perché avete sostenuto»
La congiunzione “non perché” regge il congiuntivo, non l'indicativo. La forma corretta è “non perché abbiate sostenuto”. Si tratta di un errore elementare di grammatica italiana, presente in ogni grammatica scolastica dal Serianni in poi. Particolarmente stridente in bocca a chi giudica imbarazzanti gli scritti altrui.
Ed altri errori lessicali e sintattici: «i magistrati iscritti alle correnti avevano paura di perdere il potere, insensibili a qualunque cambiamento». “Insensibili” è un aggettivo predicativo che resta sintatticamente appeso: non ha un verbo di appoggio esplicito né un nesso logico chiaro con il predicato principale. La costruzione corretta richiederebbe “mostrandosi insensibili” oppure una proposizione relativa (“che si dimostravano insensibili”).
Anche sull’affermazione: «ho letto di vostri ricorsi o sentenze»
La preposizione “di” è qui del tutto erronea. La forma corretta sarebbe stata “ho letto alcuni vostri ricorsi” oppure “ho letto dei vostri ricorsi” (partitivo). La forma “ho letto di vostri ricorsi” è un costrutto agrammaticale, privo di riscontro nell'italiano standard.
Ci sarebbe tanto altro, ma mi fermo qui.
Per quanto precede, chiedo a Vostra Eccellenza:
1) di valutare tempestivamente l'esercizio dei poteri di iniziativa disciplinare di cui all'art. 107 Cost. e al D.Lgs. n. 109/2006 nei confronti del dott. Francesco Agnino, magistrato in servizio presso la Corte Suprema di Cassazione, per i fatti descritti in premessa;
2) di trasmettere, ove lo si ritenga opportuno, la presente segnalazione al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che è anch'egli titolare dell'azione disciplinare, affinché valuti autonomamente l'esistenza dei presupposti di legge;
3) di sollecitare ogni altra iniziativa che il Consiglio Superiore della Magistratura ritenga opportuno intraprendere nell'esercizio delle proprie prerogative costituzionali, al fine di ribadire con fermezza i limiti entro i quali deve mantenersi la comunicazione pubblica di un magistrato, specie nell'attuale delicata fase di transizione istituzionale;
4) di farsi promotore, in sede legislativa e regolamentare, di criteri più rigorosi e vincolanti in materia di uso dei social media da parte dei magistrati in servizio, che sanciscano con chiarezza le conseguenze disciplinari di condotte come quella in esame.
Auspico, Illustrissimo Signor Ministro, che la presente segnalazione non resti inascoltata. Non si tratta di una questione corporativa né di un riflesso condizionato post-referendario: si tratta della difesa di un principio irrinunciabile, quello per cui la magistratura deve essere – e deve apparire – imparziale, equidistante, sobria. Non per un privilegio di casta, ma perché è l'unica garanzia reale dei diritti dei cittadini.
Quel “sassolino” di cui il dott. Agnino si è vantato di togliersi dalla scarpa, in un contesto di così alta tensione istituzionale, non può rimanere senza risposta. Il silenzio delle istituzioni sarebbe complicità.
Catanzaro, 23 marzo 2026
Con ossequio
Avv. Antonello Talerico