Spetta «allAzienda sanitaria laccertamento della mancata osservanza dellobbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione ex lege dallesercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dellattività lavorativa. Laccertamento viene comunicato dalla Asl allinteressato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza». Lo chiarisce una comunicazione del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, rivolta agli Ordini provinciali dei camici bianchi e alle Commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri. Sullobbligo di vaccinazione anti-Covid per gli operatori sanitari la Fnomceo si è rivolta al ministero della Salute per «acquisire lesatta interpretazione degli obblighi normativi scaturenti dalle disposizioni su menzionate al fine di fornire precisi indirizzi agli Omceo territoriali». E, con una nota del 17 giugno allegata alla comunicazione, il ministero «ha definitivamente chiarito - si legge nella comunicazione - la natura della sospensione dallesercizio professionale dei professionisti che non ottemperino allobbligo vaccinale e i conseguenti provvedimenti che gli Ordini devono adottare». Dopo gli accertamenti della mancata vaccinazione da parte dellAsl, «la sospensione è comunicata immediatamente allinteressato dallOrdine professionale». «Emerge con chiarezza - si legge ancora - che una volta ricevuto latto di accertamento della Asl lOrdine e, nello specifico, la competente Commissione dAlbo deve adottare tempestivamente delibera di Commissione avente carattere di mera presa datto della sospensione del professionista interessato riportando lannotazione relativa nellAlbo». Infine, il presidente della Fnomceo informa che «nei confronti del provvedimento di sospensione è ammesso unicamente ricorso amministrativo al Tar entro 60 giorni dalla data di notifica».