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Circa due mesi dopo la condanna dell’inviato delle Iene Luigi Pelazza per violenza privata nei confronti della giornalista e scrittrice Guia Soncini, sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della settima sezione penale del Tribunale di Milano. Pelazza era stato condannato a 2 mesi di carcere, convertiti su richiesta della difesa in 15mila euro di multa. La condanna si riferisce a fatti avvenuti nel 2015, quando Pelazza si introdusse, insieme ad un cameraman invece assolto, nel cortile del palazzo della Soncini per intervistarla sul processo in cui era imputata insieme al altri (poi tutti assolti) per accesso abusivo a sistema informatico. Pur avendo la Soncini dichiarato di non voler essere intervistata, Pelazza «col piede si frapponeva tra il montante e il portone d’ingresso, non consentendone la chiusura, continuando a fare domande» alla donna «e riuscendo in tal modo ad inseguirla all'interno della propria palazzina, contro la sua volontà, fino all'ascensore», «frustrando in tal modo la sua libera determinazione di bloccare l’accesso al giornalista e al cameraman, non gradendo di essere né intervistata né ripresa dalle telecamere». Allo stesso modo, «frapponendosi con il proprio corpo tra la soglia e la porta dell’ascensore, ha impedito insistentemente» alla donna, «anche con la mano, di chiudere le porte dell’ascensore»: la scrittrice, per evitare che i due arrivassero all'appartamento, si sedette sui gradini e chiamò le forze dell'ordine. Questo comportamento di Pelazza, ad avviso del Tribunale, ha costituito un «mezzo anomalo diretto a esercitare pressione sulla volontà altrui», e così ha «ancora una volta coartato la libertà di movimento e la capacità di autodeterminazione» della persona oggetto del tentativo di intervista, «avendole impedito di raggiungere casa» e «costringendola a tollerare di essere ripresa per tutto il tempo dell’intervista contro la propria volontà». La difesa di Pelazza aveva invocato il diritto di cronaca ma per il giudice non si poteva accogliere, poiché il diritto di cronaca può esimere da «eventuali reati commessi con la diffusione della notizia», ma non da «quelli compiuti al fine di procacciarsi la notizia». Come ha evidenziato Giuseppe Battarino, giudice del tribunale di Varese, su Questione Giustizia questo tipo di reato può essere rappresentato proprio come «un agguato a una persona a cui si impongono domande indesiderate, che si trasforma in "oggetto" della comunicazione anche nel caso in cui non accetti di rispondere, perché il montaggio successivo delle immagini e la redazione di un testo critico o allusivo costruiscono, attraverso una comunicazione ostile, una figura deteriore della persona aggredita, sul postulato di un suo (inesistente) “obbligo di rendere conto”, di cui si assume essere creditore il detentore dei mezzi di produzione delle immagini».