Ennesimo attacco al diritto di difesa e al ruolo del difensore obbligato a presenziare in aula anche se impedito. La storia che stiamo per raccontare ha come protagonista l’avvocata Marinella Oliva del Foro di Bologna, impegnata in una causa penale nel Tribunale di Vibo Valentia. Oliva è componente del Comitato Pari opportunità del Coa bolognese e fa parte del gruppo di lavoro presso il Consiglio nazionale forense sul legittimo impedimento. L’avvocata Oliva per motivi di salute non ha potuto recarsi in Calabria ed è stata costretta a fare i conti con l’insensibilità del Pubblico ministero, oltre che con un’ordinanza del collegio giudicante a dir poco incomprensibile.

Ma veniamo ai fatti. Il 2 maggio scorso l’avvocata chiede al Tribunale penale in composizione collegiale di Vibo Valentia di differire un’udienza prevista due giorni dopo: il 4 maggio. Alla base dell’istanza di differimento il legittimo impedimento del difensore per motivi di salute ( pressione bassa e numerosi episodi di vomito accompagnati ad extrasistole) con l’allegazione del certificato medico contenente la prognosi. Il documento non indicava però la patologia, dato che il malore non aveva natura certa e andava indagata la causa. A questo punto l’avvocata Oliva, a pochi giorni dall’importante udienza, inizia la sua corsa ad ostacoli e a fare i conti con la burocrazia medica e quella giudiziaria.

Il medico curante le prescrive un tampone anti- covid ed alcuni accertamenti per cercare di inquadrare con certezza l’eventuale patologia. Prima data utile per gli esami specialistici il 19 maggio. Immediatamente, la professionista comunica questa data al collegio del Tribunale di Vibo, segnalando soprattutto la necessità di effettuare gli esami diagnostici con la comunicazione delle date in cui era impossibilitata a presenziare in udienza in Calabria per concomitanti impegni professionali in altri Tribunali d'Italia.

Nel Tribunale di Vibo Valentia Oliva fa i conti con l’insensibilità del Pubblico ministero che si oppone al differimento. «Il Presidente del collegio giudicante invece – racconta al Dubbio l’avvocata Oliva - con fatica rinviava l'udienza, ma non curante della documentazione allegata che mi vedeva impegnata ad effettuare accertamenti sul mio stato di salute, fissava l'udienza per il giorno 18 maggio alle ore 13. Inoltre, ha emesso un'ordinanza altamente lesiva del diritto di difesa». Altri contrattempi ed imprevisti hanno riguardato la professionista di Bologna.

Il 14 maggio, per un mancamento, dopo essersi appoggiata ad un palo della luce, il lampione sovrastante le finiva in testa provocandole un trauma cranico importante con perdita di molto sangue. Veniva trattenuta in osservazione fino al 15 maggio, con prognosi di sette giorni e la prescrizione di riposo assoluto ed astensione dall’attività lavorativa.

«Nonostante il mio stato precario di salute evidenzia Marinella Oliva -, sono stata costretta a prendere un aereo, molto pericoloso dopo un trauma cranico, e a recarmi a Vibo Valentia. In Tribunale, nel verbale d’udienza, ho preteso l’annotazione della mia presenza in aula, nonostante il mio evidente stato precario di salute coperto peraltro da prognosi medica.

Tutto questo alla luce dell’ordinanza emessa dal collegio qualche giorno prima, il 4 maggio, a seguito di un’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute, con prognosi iniziale di cinque giorni, come da certificato medico allegato».

A questo punto l’avvocata Oliva si infervora nel raccontare la vicenda che l’ha riguardata.

«Nell’ordinanza collegiale – afferma - si legge che “in caso di ulteriore protrazione dell’impossibilità a presenziare dovrà necessariamente designarsi un difensore d’ufficio. Invita l’avvocata Oliva a designare, in caso di protrazione dell’impedimento per l’udienza in corso di fissazione, un difensore in grado di sostenere anche il controesame.

Rinvia dunque all’udienza del 18 maggio 2022 alle ore 13”». Oliva evidenzia la chiara lesione del diritto di difesa del suo assistito.

«Emblematico - spiega – il passaggio dell’ordinanza collegiale in cui si prescrive, in riferimento al suo ruolo di difensore di fiducia nominato per il procedimento in corso, di designare un sostituto d’udienza non tenendo minimamente conto del fatto che con il mandato fiduciario viene affidato al difensore il compito di curare gli interessi del mandatario in relazione ad una determinata questione giuridica e ci si affida a un determinato avvocato, scegliendolo tra tanti, per le sue qualità professionali nonché per la sua comprovata esperienza in un determinato settore del diritto». Secondo l’avvocata, la natura dell’impedimento «era chiara ed evidente anche ai ciechi ovvero il diritto alla salute di Marinella Oliva non dell’avvocata Oliva, ma della persona, un diritto costituzionalmente garantito». Altro punto fondamentale che la professionista sottolinea è quello della mancata indicazione della patologia nel certificato medico: «Ho segnalato al collegio che in merito alla mancata indicazione della patologia, ha, forse, dimenticato le prescrizioni fornite dal Garante della Privacy, indicazioni fornite alle strutture ospedaliere ed ai medici curanti, in relazione al rilascio di certificati medici, indicando i requisiti che questi devono avere, e più in particolare, le informazioni che non possono essere contenute al loro interno, al fine di non incorrere in violazione delle regole sulla privacy. L’Authority ha chiarito infatti che sui certificati medici rilasciati da enti pubblici e diretti al datore di lavoro, sia esso pubblico o privato, devono essere presenti solo informazioni generiche».

Nonostante i problemi di salute, Oliva è stata obbligata a presenziare in aula onde evitare che al suo assistito venisse assegnato dal collegio giudicante competente un difensore d’ufficio non essendo stata la stessa avvocata autorizzata a nominare un sostituto processuale, considerata la delicatezza del processo. Tanta amarezza e tanta delusione dalle parole dell’avvocata del Foro di Bologna, apprezzata penalista in tutta Italia. «Non mi capacito – conclude - di questa mancanza di rispetto diretta alla mia persona, oltre che al mio ruolo. Concetto questo che non può e non deve, nel modo più assoluto, passare inosservato» .