Ventisei proposte e un obiettivo: rendere la giustizia penale più veloce, trasparente e giusta. Una giustizia al servizio del cittadino, potenziando i riti alternativi e lapproccio riparativo, chiudendo la stagione del giustizialismo e lo scricchiolio delle garanzie. Si potrebbero riassumere così gli emendamenti (ancora passibili di limature) al ddl penale presentati al Nazareno dal Partito democratico e che verranno depositati venerdì. Si parte, dunque, dal disegno di legge dellex ministro Alfonso Bonafede, ma con dei correttivi che, di fatto, combinino «il modello di prescrizione sostanziale che si interrompe col processo di primo grado» previsto dalla riforma, con «un modello di conseguenze processuali sui tempi di fase che si aggancia ai tempi già previsti dal ddl», hanno sottolineato Anna Rossomando, vicepresidente del Senato e responsabile giustizia del Pd, Alfredo Bazoli e Franco Mirabelli, capigruppo della Commissione giustizia rispettivamente alla Camera e al Senato. Di fatto, dunque, gli emendamenti mirano a depotenziare la norma Bonafede, per riportarla nellalveo delle garanzie, nella convinzione che il problema dellirragionevole durata del processo non possa essere risolto con la prescrizione. In primo luogo il Pd chiede di sopprimere il lodo Conte-bis, che prevede la riattivazione del corso della prescrizione in caso di assoluzione in appello. I dem partono eliminando la distinzione tra assolti e condannati e prevedendo che nel caso di superamento dei termini di fase, sia in appello, sia in Cassazione, si dichiari limprocedibilità in favore dellimputato che viene assolto, la riduzione di pena di un terzo in favore dellimputato la cui condanna sia confermata o passi in giudicato, un equo indennizzo in favore dellimputato che allesito del giudizio di impugnazione contro una sentenza di condanna sia assolto, prevedendo un termine più lungo oltre il quale limprocedibilità operi anche negli ultimi due casi. Per quanto riguarda le indagini preliminari, la proposta prevede che la richiesta darchiviazione, una volta valutata la completezza, la congruità e la serietà del compendio probatorio acquisito, avvenga in presenza di prove insufficienti o contraddittorie, laddove si ritenga inutile un nuovo supplemento istruttorio. Punto che prevede anche unaltra proposta, ovvero quella di escludere lazione penale qualora laccusa ritenga di non avere elementi sufficienti a giungere ad una condanna allesito del processo. Lemendamento prevede anche criteri di priorità organizzativa - già previsti dal ddl Bonafede - per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, attraverso una selezione delle notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. Criteri che tengano conto della gravità concreta e delloffensività del fatto, della qualità personale dellautore del reato, del pregiudizio derivante dal ritardo per la formazione della prova per laccertamento dei fatti, della probabilità di estinzione del reato per prescrizione prima dellaccertamento giudiziale. Nella prospettazione dellex ministro toccherebbe al procuratore stilare tali criteri, dopo un'interlocuzione con il procuratore generale presso la corte d'appello e con il presidente del tribunale, mentre per il Pd le priorità andrebbero valutate anche tenendo conto delle indicazioni generali del Csm e del Comitato per lordine pubblico e la sicurezza. Lo scopo è quello di ottenere un maggiore grado di trasparenza e responsabilità per gli uffici di procura, consentendo ai pm di rendicontare le proprie attività. Nel caso in cui, entro tre mesi dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari (sei per indagini particolarmente complesse e 12 mesi per reati come lassociazione mafiosa), il pm non abbia notificato l'avviso della conclusione delle indagini o richiesto l'archiviazione, lo stesso dovrà notificare allindagato e alla persona offesa l'avviso del deposito della documentazione dindagine e della facoltà di prenderne visione ed estrarne copia, avviso la cui notifica potrà essere ritardata per un periodo non superiore a sei mesi. Dopo tale atto, nel caso in cui il pm non proceda a chiedere larchiviazione o il rinvio a giudizio entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta del difensore o della parte offesa scatta lillecito disciplinare. Nel ddl Bonafede ciò sarebbe circoscritto ai casi di negligenza inescusabile, mentre per il Pd - che chiama in causa il Procuratore, che dovrà provvedere al posto del pm, sotto pena di responsabilità disciplinare - basta che si tratti di negligenza grave. Per quanto riguarda il giudizio abbreviato, oltre alla modifica delle condizioni per l'accoglimento della richiesta subordinata a un'integrazione probatoria, il Pd chiede di prevedere uno sconto di pena della metà nel caso in cui si proceda per un delitto punibile fino a un massimo di cinque anni o la multa, mentre lo sconto rimane di un terzo in tutti gli altri casi. Uno sconto della metà, secondo i dem, andrebbe previsto anche nel caso in cui la richiesta di patteggiamento arrivi nel corso delle indagini preliminari. Ciò per deflazionare il carico dei processi e, dunque, alleggerire il lavoro degli uffici, con la conseguente velocizzazione della macchina giudiziaria. Altra richiesta è la videoregistrazione integrale dellattività dellistruttoria dibattimentale, così come di ogni interrogatorio di persone detenute, anche al di fuori delle udienze, pena linutilizzabilità. I dem chiedono anche lintroduzione del diritto, per il difensore, di ottenere, con richiesta motivata, la rinnovazione davanti al collegio diversamente composto di prove dichiarative decisive per la decisione. Ma non solo: tra gli emendamenti proposti cè anche la soppressione delludienza filtro prevista dal ddl Bonafede allarticolo 6 - che complicherebbe la procedura rischiando anche di allungare i tempi del processo -, nonché la composizione monocratica per la Corte dAppello nei casi di citazione diretta, se non per fatti di particolare semplicità o su richiesta di parte. In materia di giustizia riparativa, la novità, mutuata dal sistema tedesco, sarebbe lintroduzione dellarchiviazione condizionata, che consente, al termine delle indagini preliminari, di attivare, in alternativa allazione penale, una serie di misure compensative, che vanno dal pagamento di una somma di denaro a lavori di pubblica utilità, corsi di formazione o di istruzione e il risarcimento del danno o lattività di mediazione. Attività sulle quali dovrà vigilare il pm e che se concluse positivamente porterebbero allestinzione del reato, nei casi di reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o per pene non superiori ai quattro anni.