Saranno votati oggi in commissione Affari Costituzionali della Camera gli emendamenti all'articolo 1 nell'ambito della conversione in legge del «decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP». L'iniziativa del Governo nasce, tra l'altro, dall'esigenza di adeguarsi alla decisione dello scorso 2 marzo della Corte di Giustizia europea che, pronunciandosi negativamente sulle norme dell’Estonia, aveva stabilito che non può essere il pubblico ministero a disporre l'acquisizione di tabulati telefonici e telematici ma occorre l'autorizzazione di un giudice terzo. Le conseguenze di questa decisione sull’ordinamento nazionale erano state immediatamente oggetto di un acceso e ampio dibattito, sia in sede dottrinale che in sede giurisprudenziale, i cui esiti si sono caratterizzati per numerosi profili di incertezza. Da qui la necessità di uniformare il panorama. Nel caso dell'Italia si prevede che con decreto motivato il gip autorizzi il pm. In caso di urgenza il pm potrà procedere all'acquisizione dei dati con un decreto motivato che deve essere convalidato entro 48 ore dal gip, altrimenti il materiale raccolto sarà inutilizzabile. Al testo, relatore il dem Stefano Ceccanti, sono stati presentati degli emendamenti atti a restringere l'uso del captatore informatico. Il responsabile giustizia di Azione Enrico Costa ha presentato un emendamento all'articolo 267 del codice di procedura: «Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-bis cpp». In pratica il pubblico ministero dovrebbe richiedere l'autorizzazione all'uso del trojan non semplicemente al gip ma ad un tribunale in composizione collegiale. «Considerato il giusto innalzamento della soglia del controllo giurisdizionale sui tabulati, - ci dice l'onorevole Costa - ho ritenuto di presentare questo emendamento affinché un corrispondente innalzamento ci sia anche sul trojan, che è uno strumento altamente invasivo. Si tratta di decisioni che avvengono al di fuori del contraddittorio delle parti, per cui ci vuole un controllo maggiore nel momento in cui si soffoca il diritto alla riservatezza. Questa mia iniziativa si è ispirata ad un disegno di legge del centrodestra del 2010, che prevedeva addirittura un collegio dei giudici per le semplici intercettazioni. Qualche giorno fa mi è stato preannunciato il no del Governo a questa mia modifica: latore del messaggio, in una riunione di maggioranza è stato proprio chi, con più forza, aveva difeso, anni orsono, la proposta. Una beffa». Sulle motivazioni della contrarietà del Governo ipotizziamo che sia un problema di risorse umane da indirizzare, ma Costa replica: «mancano le risorse umane? Davvero sconcertante che questa obiezione provenga dall'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, organismo composto da una valanga di magistrati fuori-ruolo che letteralmente dettano legge. Se questi ultimi, e tanti altri, invece di stare a Via Arenula, lavorassero negli uffici giudiziari non avremmo problemi di risorse». E annuncia: «il distacco dei magistrati negli uffici legislativi, ed in generale nei ministeri, in particolare di quello della Giustizia, rappresenta uno snodo nevralgico della riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm che ci accingiamo a discutere. Se questo problema non verrà risolto non voterò la riforma». Anche Forza Italia, con l'onorevole Matilde Siracusano, ha colto l'occasione per andare all'attacco del trojan proponendo un emendamento per cui il pm deve indicare «le specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova», per esempio delle intercettazioni di tipo ordinario. Lo stesso emendamento richiede anche «l'elenco puntuale dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione della funzione di captazione per ragioni di tutela della vita privata, l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto».