Il Tribunale del Riesame di Catanzaro dovrà dovrà misurarsi con le argomentazioni difensive e, all'esito, «verificare - anche alla luce di eventuali ulteriori sopravvenienze derivanti dalla attività processuale in corso se il quadro cautelare possa comunque rimanere immutato ovvero non possa giustificare una rivisitazione delle esigenze che hanno portato alla adozione di una misura comunque di natura detentiva».

La Corte di Cassazione boccia di nuovo il Riesame di Catanzaro su Giancarlo Pittelli, l’avvocato ed ex parlamentare ai domiciliari perché accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito del processo Rinascita-Scott. La questione, dunque, torna nuovamente al Riesame, che secondo le indicazioni degli ermellini «dovrà attenersi al principio, assolutamente condiviso e pacifico, secondo cui il concorso esterno nel delitto non rappresenta un "minus" rispetto alla condotta partecipativa sicché non richiede un canone probatorio meno stringente e, nel contempo, trattandosi di una condotta diversa, non può prescindere dalla prova del contributo causale alla conservazione o al rafforzamento della capacità operativa della consorteria criminale, proprio in ragione dell'assenza dell'affectio societatis che connota, invece, la partecipazione».

I giudici dovranno dunque verificare se ed in che misura sia praticabile un concorso esterno da parte del professionista «il quale si sia in ipotesi limitato a "mettersi a disposizione" della cosca e se, nel caso che ci occupa, anche "depurata" dell'apporto di notizie riservate e non ancora diffuse, tale condotta sia stata di per sé in grado di fornire un contributo causale all'attività e sopravvivenza del sodalizio. È opportuno, infatti, rilevare come anche le decisioni più recenti che si sono occupate di condotte di concorso esterno ascritte a professionisti, hanno comunque avuto cura di ribadire che la condotta di "concorso esterno" può essere ravvisata laddove l'attività del professionista fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso».

Restano assorbite le doglianze relative al profilo delle esigenze cautelari sia sotto l'aspetto delle condizioni dì salute che del tempo trascorso dalla applicazione della misura e che andranno comunque riesaminate onde verificarne la persistenza, in un'ottica che non può travalicare la classificazione desumibile dalla formazione positiva.