Superato il primo filtro alla Corte europea di Strasburgo (Cedu) il ricorso relativo all’indebito trattenimento della corrispondenza tra difensore e un detenuto in 41 bis nonostante la sentenza della Consulta lo abbia dichiarato incostituzionale. È accaduto al carcere di Parma, il quale non ha mai consegnato al ricorrente le procure per un ricorso, speditegli dal difensore, facendo decorrere il termine per la presentazione.

Il ricorso alla Corte Europea, argomentato dall’avvocata Marina Silvia Mori, ha quindi superato il filtro iniziale. Si tratta di un iter complesso che coinvolge gli esperti della cancelleria che verificano se ci sono gli estremi delle violazioni. Il ricorso ha superato questo filtro ed è stato registrato, ora si attende di arrivare alla realizzazione del secondo passo: la comunicazione al governo italiano. Il tema è di vitale importanza, perché secondo l’art. 34 della Cedu, uno di quelli di cui si solleva la violazione, «le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto». E ciò ovviamente vale anche per i 41 bis. D’altronde è esattamente la ferma presa di posizione assunta dalla sentenza della Corte costituzionale 18/ 2022, che restituisce, da un lato, dignità alla figura del difensore e, dall’altro, ribadisce il ruolo fondamentale, nella architettura costituzionale, del diritto di/ alla difesa.

LA CORRISPONDENZA AL 41 BIS È STATA BEN DISCIPLINATA

La vicenda è ben argomentata dall’avvocata Silvia Mori nel ricorso alla Cedu. Sottolinea che la corrispondenza tra il difensore e l’assistito detenuto al 41 bis è sempre stata disciplinata nei seguenti termini: ogni comunicazione che non rechi l’indicazione "corrispondenza per motivi di giustizia" con il numero di procedimento in cui il difensore è nominato e l’autentica della firma del difensore da parte di un consigliere dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, viene aperta dalla struttura penitenziaria e sottoposta a visto di censura anche se - apparentemente - proveniente dal difensore. Viceversa, l'utilizzo della procedura di cui all'art. 35 disp. att. c. p. p. garantisce che la corrispondenza non possa essere sottoposta a censura.

Nel ricorso, vengono quindi elencate le norme rilevanti, tra le quali l’art. 103 c. 6 c. p. p dove dice che «sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato». In sintesi, viene argomentato nel ricorso alla Cedu, è sempre stata una scelta del difensore se avvalersi della procedura specifica a garanzia della riservatezza della corrispondenza, o se consentire che le comunicazioni con l'assistito venissero sottoposte al vaglio di censura.

CONSULTA: ILLEGITTIMA LA CENSURA DELLA CORRISPONDENZA TRA LEGALE E RECLUSO

Viene quindi ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza 18/ 2022 depositata il 24 Gennaio 2022, è intervenuta sulla corrispondenza tra il difensore e l'assistito in 41 bis, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'art. 41- bis, comma 2- quater, lettera e), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori. In particolare, fulcro del ragionamento della Corte è il seguente paragrafo: «la disposizione censurata si fonda su una generale e insostenibile presunzione - già stigmatizzata dalla sentenza n. 143 del 2013 - di collusione del difensore con il sodalizio criminale, finendo così per gettare una luce di sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la tutela non solo dei diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello stato di diritto nel suo complesso. Ruolo che, per risultare effettivo, richiede che il detenuto o internato possa di regola comunicare al proprio avvocato, in maniera libera e riservata, ogni informazione potenzialmente rilevante per la propria difesa, anche rispetto alle modalità del suo trattamento in carcere e a violazioni di legge o di regolamento che si siano, in ipotesi, ivi consumate» .

DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA LE DIREZIONI ADOTTATI CRITERI DIVERSI

Ma cosa accade? Lo spiega sempre l’avvocata Mori nel ricorso. All'esito della pronuncia della Corte Costituzionale le varie strutture penitenziarie "reagivano" in modi diversi. La corrispondenza "ordinaria"' del difensore (quella, cioè, la cui provenienza non poteva essere ritenuta certa, in quanto la firma del mittente non era autenticata dal Consiglio dell'Ordine), e che poteva - e doveva - essere sottoposta a censura, non era aperta e "vistata" dalla Direzione del carcere, ma veniva indebitamente trattenuta (in assenza di norma specifica) e/ o ritrasmessa al mittente dopo settimane o mesi. In alcuni casi, invece, la struttura detentiva contattava telefonicamente o via Pec il difensore per avere conferma dell'invio della missiva da parte del medesimo (altra procedura non prevista da alcuna norma di legge).

IL DIFENSORE HA APPRESO DELLA MANCATA CONSEGNA DELLA POSTA IN UN COLLOQUIO

II difensore, con raccomandata del 17 marzo 2022, ha inviato al ricorrente le procure da sottoscrivere per il ricorso alla Corte europea in relazione alla mancata celebrazione di una udienza. La raccomandata, come da stampa del sito ufficiale di Poste Italiane, era recapitata al carcere il 24 marzo 2022. Poiché nelle settimane successive il difensore non ha ricevuto alcuna notizia dal ricorrente, ha proceduto all'invio di un telegramma il 5 aprile 2022, sollecitando l'invio delle procure vista la prossima scadenza del termine. Anche in questo caso, non giungevano alcune risposte dal detenuto.

Solo in occasione del successivo colloquio in presenza del 30 maggio 2022 presso il carcere di Parma il difensore ha appreso che al suo assistito non erano mai state consegnate né la raccomandata contenente le procure da sottoscrivere, né il successivo telegramma. Detti invii non sono stati oggetto di trattenimento a seguito di provvedimento giudiziale ( mai notificato né al difensore né al detenuto) e neppure sono mai stati ritrasmessi al mittente. Il risultato? Il termine per la presentazione del ricorso alla Corte è inesorabilmente decorso, sebbene la struttura penitenziaria avesse ricevuto le procure il 24 marzo 2022.

IL RITORNO AL PASSATO DEL DAP CHE EVITA DI REITERARE VIOLAZIONI COME A PARMA

Viene sottolineato, a conferma del caos che è seguito alla sentenza della Corte Costituzionale – ovvero che ogni struttura ha interpretato a modo proprio comportando notevoli violazioni nel diritto di difesa -, il Dap è finalmente intervenuto con una comunicazione del 5 agosto scorso con la quale, finalmente, si precisava «in assenza dei requisiti di forma appena indicati, la corrispondenza sarà doverosamente sottoposta al visto di censura». Un ritorno al passato che però evita di reiterare le gravi violazioni avvenute nel frattempo.

Sempre nel ricorso alla Cedu, si segnala, in considerazione del destinatario di questo ricorso, cosa consiglia il Dap in caso di corrispondenza con il difensore nominato per un ricorso alla Corte europea: in quel caso, in attesa del numero di procedimento conseguente al superamento del filtro, per evitare il visto di censura «potrà eccezionalmente considerarsi sufficiente - ai fini della compiuta indicazione del procedimento – l’allegazione dei documenti attestanti l’avvenuto deposito presso la Cedu dell'atto introduttivo del procedimento».

Il detenuto ricorrente e il suo difensore stanno quindi cercando di comprendere - visto che il numero di protocollo viene ottenuto con il superamento del filtro - cosa, effettivamente, dovrebbe essere indicato sulla corrispondenza con il detenuto: forse il numero della raccomandata di invio? A tal proposito si teme che seguiranno altri ricorsi, a fronte della soluzione adottata dal ministero della Giustizia.