Astensione dalle udienze per il giorno 2 novembre indetta dalla Camera penale di Roma e conseguente proclamazione dello stato di agitazione da parte dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Tutto questo per cosa? Per un incredibile mutamento del giudice che si sta verificando nel processo a carico del clan Moccia, in corso presso la IX sezione collegiale del Tribunale capitolino. I reati contestati dall'accusa, a seconda delle varie posizioni, vanno dall'estorsione alla fittizia intestazione di beni, con l'aggravante del metodo mafioso.

Come spiegano Gian Domenico Caiazza ed Eriberto Rosso, rispettivamente presidente e segretario dell’Ucpi, «i fatti denunciati dai penalisti romani sono di straordinaria gravità», visto che «nel corso di un processo relativo a gravissime imputazioni a carico di più imputati il Collegio giudicante è mutato nella sua composizione praticamente ad ogni udienza, spesso anche nella misura di due componenti su tre, restando immutata la sola persona del Presidente. In sostanza, in 15 udienze si sono avvicendati complessivamente 16 giudici diversi». In particolare «il Collegio che ha ascoltato la requisitoria del pm era in composizione diversa da quello che aveva dichiarato chiusa la istruttoria dibattimentale; mentre era ancora in diversa composizione il Collegio che si apprestava ad ascoltare la discussione delle parti civili e delle difese».

Per i penalisti «è semplicemente incompatibile con i più elementari principi del giusto processo, e prima ancora con le regole della logica e del buon senso, l’idea non solo che il giudice che pronuncia la sentenza sia diverso da quello che ha raccolto la prova, ma addirittura che il giudice possa mutare ad ogni udienza istruttoria, e perfino nel corso delle udienze di discussione, risultando così vilipesi ed umiliati allo stesso tempo il diritto degli imputati ad un giusto processo e la dignità della giurisdizione e del giudice».

La questione del mutamento del giudice era stata posta anche all’attenzione dell’ex ministra Marta Cartabia, impegnata nella scrittura dei decreti attuativi della riforma del processo penale, ma l’allarme delle Camere Penali era rimasto inascoltato. Altresì «è inaccettabile - spiega Vincenzo Comi, presidente uscente della Camera Penale di Roma - che la Presidenza del Tribunale, compulsata, su richiesta delle difese, dallo stesso Presidente del collegio, che ha dichiarato, fatto assolutamente non secondario, di condividere le ragioni delle eccezioni sollevate in aula, abbia taciuto senza rispondere alla richiesta avanzata di assegnazione permanente al collegio medesimo di un giudice già in passato partecipe della relativa istruzione dibattimentale».

Quanto accaduto – proseguono Caiazza e Rosso - «lungi dall’essere un isolato incidente della giurisdizione, è null’altro che la inesorabile e coerente conseguenza della rovinosa demolizione del fondamentale principio cosiddetto di immediatezza della decisione». Episodi simili si verificano ormai sempre più spesso e in tutta la Penisola.

Per questo, oltre all’astensione del prossimo 2 novembre, «in simbolica coincidenza con la data di celebrazione del processo, trattandosi di processo con detenuti che non ne sarà quindi direttamente interessato», l’Ucpi si «riserva di rendere edotto il nuovo ministro di Giustizia, onorevole Carlo Nordio, della ferma determinazione dei penalisti italiani di chiedere ed ottenere dal nuovo Governo, con i caratteri della più assoluta urgenza, l’adozione di un adeguato intervento normativo che, negando in radice presupposti e conseguenze di quanto statuito dalla sentenza Bajrami delle Sezioni Unite, restituisca in modo inequivoco e non soggetto a possibili, ulteriori manipolazioni interpretative, l’intangibile principio della “immediatezza della decisione” già inutilmente sancito dall’articolo 525 cpp nella sua attuale formulazione, statuendo al contempo il principio per il quale qualunque trasferimento del giudice, per ragioni diverse dalla urgenza, possa avere luogo solo quando il giudice medesimo abbia smaltito il proprio ruolo di udienze, almeno con riguardo a quelle la cui istruttoria si sia già svolta nelle sue cadenze più significative».