Sta per scadere il termine ultimo per l’ulteriore proroga della limitazione al 40% dell’Iva detraibile per le autovetture utilizzate nell’ambito dell’attività aziendale o professionale in vigore dal 2008. Il ministero dell’Economia nella scorsa primavera ha avanzato richiesta di un ulteriore proroga triennale delle misure di deroga, applicabili anche ai veicoli concessi in benefit al personale dipendente a titolo gratuito e non anche a quelli messi a disposizione a fronte di uno specifico corrispettivo, la cui IVA resta totalmente detraibile. Con la Decisione di esecuzione 2019/2138 il Consiglio dell’Ue aveva autorizzato l’Italia a mantenere, fino al 31 dicembre 2022, la detrazione Iva limitata al 40% per le spese di acquisto e gestione delle autovetture aziendali o ad uso professionale non esclusivo. La sentenza che ha dato origine alla questione risale al 14 settembre 2006, emanata dalla Corte di giustizia Ue sul caso “Stradasfalti”(causa C-228/05), che portó alla modifica dell’articolo 19-bis, comma 1 lett.c), Dpr 633/1972.

Decisione del Consiglio Ue 2007/441/CE

Nella fattispecie questa norma prevedeva, in modo illegittimo, la previsione di indetraibilità oggettiva. Con la Decisione del Consiglio Ue 2007/441/CE, all’Italia era stata accordata la facoltà di introdurre un regime di detraibilità forfettaria dell’imposta relativa all’acquisto di veicoli stradali a motore, ed all’acquisizione di beni e servizi ad essi correlati, in caso di utilizzo non esclusivo nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione. A seguito della Decisione il Consiglio ha autorizzato il legislatore italiano a predeterminare nella misura del 40% la quota dell’Iva detraibile sulle auto non interamente utilizzate per uso professionale, convogliando nell’orbita di tale regime anche le ipotesi di leasing o noleggio, le riparazioni, le manutenzioni e tutte le spese relative ai suddetti autoveicoli, compresi lubrificanti e carburanti.

Deducibilità per i professionisti

L’adeguamento al nuovo regime era destinato ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2010. Senonché si sono susseguite diverse proroghe fino ad arrivare al 31 dicembre 2002. A quanto risulta, l’Italia ha richiesto l’autorizzazione per continuare ad applicare le misure di deroga fino al 31 dicembre 2025 sempre nell’esigenza di semplificare la riscossione dell’IVA e di evitare fenomeni di evasione fiscale. É importante sottolineare che nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità del 40%, è limitata ad un solo veicolo, mentre se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni fra professionisti, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.