Secondo una recente sentenza della Cassazione, il lettore cd può essere manomesso da chi è recluso al 41 bis e quindi usato per veicolare messaggi. I giudici della corte suprema accolgono il ricorso del ministero della giustizia contro l’ordinanza della magistratura di sorveglianza che ne ha consentito l’acquisto. Accade che il Tribunale di sorveglianza de L'Aquila ha confermato la decisione del magistrato precedente che aveva accolto il reclamo proposto da Giovanni Tarallo, sottoposto al 41 bis, il quale aveva lamentato di non essere stato autorizzato ad acquistare e detenere, all'interno del carcere, il cd e relativo lettore digitale. Secondo il Tribunale, il divieto di utilizzare i cd, incidendo sulla possibilità del detenuto di ascoltare musica, attività rientrante nel trattamento rieducativo come le altre (culturali, ricreative e di svago) previste e consentite all'interno degli Istituti di pena, pregiudicherebbe il diritto del detenuto al trattamento stesso. A essere compresso e leso non sarebbe, in particolare, il diritto di scelta dell'apparecchio con cui ascoltare musica, ma il diritto di poter ascoltare musica a propria scelta. Ad avviso del tribunale, tale divieto non sarebbe giustificato da ineludibili esigenze di sicurezza imposte dal regime duro, essendo i beni in parola acquistabili solo tramite la cosiddetta impresa di mantenimento, modalità che scongiurava il rischio di un uso improprio dei supporti in funzione di comunicazioni con l'ambiente esterno.

Ma il ministero della Giustizia non ci sta, e ha fatto ricorso in Cassazione evidenziando che per i detenuti al 41 bis, la mera apposizione, sul singolo cd, del contrassegno Siae non sarebbe idonea a scongiurare i rischi paventati e, in particolare, ad escludere la possibilità della veicolazione di «messaggi di violenza e di adesione a stili e modi di vita criminali». La Corte suprema ritiene fondato il ricorso, premettendo però che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei cd rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana». Ma non sempre tale soluzione deve ritenersi imposta in ogni situazione e contesto. «L'interesse del detenuto – sottolineano i giudici -, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere infatti bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato».

La Cassazione ricorda che il 41 bis prevede, come noto, una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei cd musicali, da parte della direzione d'istituto, «dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i cd di tipo ammesso e per i relativi dispositivi di lettura».

Per la Cassazione va ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare cd a uso ricreativo, verifichi se tale impiego possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il 41 bis. Per questo i giudici accolgono il ricorso e annullano con rinvio l’ordinanza della magistratura di sorveglianza.