Poco importa che la relazione tra i genitori finisca, la figlia nata da quellunione ha diritto ad avere due mamme. A stabilirlo è il tribunale civile di Bari, che ha rigettato listanza di parziale rettifica della trascrizione sul registro di stato civile del Comune dellatto di nascita di una bimba nata nel 2017 negli Stati Uniti da due donne tramite maternità surrogata, procedura vietata in Italia. Per il tribunale infatti il diritto dei figli a mantenere un legame, anche giuridico, con entrambi i genitori, di qualunque orientamento sessuale e a prescindere dalla «verità biologica della procreazione», deve essere tutelato sempre, anche dopo l'eventuale separazione della coppia. Nell'istanza, presentata dopo la separazione della coppia, la famiglia della mamma donatrice dell'ovulo chiedeva la cancellazione dall'atto trascritto del nome dell'altra mamma, quella senza legami genetici con la figlia. Secondo il Tribunale, però, «il consenso alla genitorialità e l'assunzione della conseguente responsabilità nella formazione di un nucleo familiare dimostra la volontà di tutelare l'interesse del minore alla propria identità affettiva, relazionale, sociale e a mantenere il legame genitoriale acquisito nei confronti di entrambi i genitori, eventualmente anche in contrasto con la verità biologica della procreazione». «Deve essere tutelato l'interesse della minore - spiegano i giudici - che deve poter fruire del diritto di essere mantenuta, istruita, educata ed assistita moralmente da entrambe le persone che considera di fatto suoi genitori e che hanno concorso alla sua nascita sulla scorta di un progetto genitoriale condiviso». Le due donne si erano sposate a New York nel 2016. Ricorrendo alla maternità surrogata hanno avuto una figlia, nata in California nel novembre 2017, che quindi oggi ha quasi 5 anni. L'atto di nascita registrato negli Stati Uniti è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari un anno dopo, ma quando la coppia si è separata la famiglia di una delle due mamme ha chiesto di cancellare l'altra dall'atto trascritto, eccependo la «mancanza di un legame biologico tra la madre intenzionale e la minore». Nel rigettare l'istanza i giudici, che evidenziano il «vuoto normativo» sulla materia, sottolineano «l'importanza e l'urgenza di una tutela dell'interesse preminente della minore alla bigenitorialità, ad essere cresciuta da entrambe le persone che ne hanno voluto la nascita e che si sono assunte nei suoi confronti le relative responsabilità». E anche la successiva «rottura della relazione sentimentale delle componenti della coppia genitoriale non assume rilievo - aggiunge il Tribunale - , poiché non fa venir meno il valore del progetto di genitorialità condivisa. Ed invero, tale progetto, superate le iniziali situazioni di conflittualità che caratterizzano ogni separazione, dovrà essere comunque attuato, avendo la piccola diritto alla continuità del legame affettivo con entrambe le madri». «Non v'è dubbio - commenta l'avvocato Domenico Costantino, legale della mamma intenzionale - che il bambino nato all'estero da pratiche alternative deve essere tutelato da una piena genitorialità, quale principio di rilevanza costituzionale primaria dell'interesse superiore del minore». Il difensore evidenzia che «l'assenza di un legame biologico o genetico tra il soggetto riconosciuto come genitore e il minore ricopre sempre meno importanza nella giurisprudenza e nella normativa internazionale, comunitaria e interna, dovendosi valorizzare al contrario altri aspetti della genitorialità, quali la volontarietà, il consenso e l'assunzione della responsabilità genitoriale». «La prospettiva, segnatamente nell'ambito delle relazioni familiari - conclude il legale - , deve essere ed è quella dei bambini».