Il Tribunale di Sorveglianza è un luogo assai spinoso per noi avvocati: molto spesso le nostre ragioni non trovano ascolto. Se abbiamo la ventura o, a seconda dei casi, la sventura di essere il difensore di un sex offender, ottenere per il condannato la concessione di una misura alternativa alla detenzione è un’operazione molto difficile se il nostro assistito non ha confessato durante il processo e non lo ha fatto nemmeno dopo la condanna definitiva. Recentemente, in occasione della presentazione della Relazione annuale al Parlamento da parte del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, avvenuta in data 20 giugno 2022, è stato evidenziato da più parti il problema del sovraffollamento delle carceri italiane. Al termine del suo mandato, il Garante Mauro Palma ha affermato che “oggi in carcere, in Italia, ci sono 54.846 persone. Per me ce ne potrebbero essere solo non più di 40mila. Non sono buonista, ma la verità è che per un gran numero di loro stare dentro la cella non serve né a loro, né tantomeno alla sicurezza del Paese”. Ancora una volta la soluzione a questo problema proposta dal Garante è stata individuata in un maggiore accesso alle pene alternative: “detenuti con pene inferiori ai due anni sono una presenza che finisce per rendere meramente enunciativa la finalità costituzionale delle pene espressa in quella tendenza al reinserimento sociale”. Le dichiarazioni del Garante sono in linea con quanto sostenuto ripetutamente dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia. In più occasioni, infatti, la Ministra ha affermato che è necessario orientarsi “verso il superamento dell’idea del carcere come unica effettiva risposta al reato. La “certezza della pena” non è la certezza del carcere, che per gli effetti desocializzanti che comporta deve essere invocato quale extrema ratio. Occorre valorizzare piuttosto le alternative al carcere, già quali pene principali”. Le medesime considerazioni sono state sviluppate anche in occasione della presentazione del XVIII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione. Se il nostro assistito non confessa durante il periodo di detenzione, allora, normalmente, nella relazione dell’esperto psicologo ex art. 80 O.P. è affermato che, non avendo confessato, il detenuto non può intraprendere una revisione critica della propria condotta. La conseguenza è che solitamente che il condannato non è ammesso alle misure alternative alla detenzione, quale, ad esempio, l’affidamento ai servizi sociali. La Corte di Cassazione ha censurato il rifiuto di ammettere ai benefici previsti dalla legge il condannato che non confessa, osservando che, se questa è la ragione principale del diniego, allora c’è un contrasto con il principio sacrosanto delle civiltà giuridiche per il quale nemo tenetur se detegere. Questo principio è affermato in numerose sentenze a dimostrazione del fatto che la questione è stata più volte presentata nei ricorsi degli avvocatiA questo proposito la Suprema Corte ha sostenuto che non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 10586 del 8/2/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01). Talvolta la mancata concessione dei benefici viene altrimenti giustificata con altre ragioni, per esempio, il condannato è chiuso in sé stesso, non ha buoni rapporti con altri detenuti, o altre ragioni del genere. Si tratta di spiegazioni che spesso non trovano riscontro nelle relazioni redatte al termine del periodo di osservazione scientifica della personalità del condannato. È ben vero che il Tribunale di Sorveglianza può discostarsi dal contenuto della relazione, ma è anche vero che, se lo fa, la motivazione deve essere rafforzata, come si usa dire recentemente, anche perché il Tribunale di Sorveglianza non ha mai visto il detenuto, che invece è stato visto a lungo da uno specialista. A questo punto l’avvocato presenta ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali. Tra la presentazione del ricorso e il probabile annullamento della Suprema Corte trascorre un lungo lasso temporale e l’assistito nel frattempo rimane in carcere, come se fosse possibile la revisione critica in questo ulteriore periodo. Il condannato, quindi, resta detenuto per tutto il tempo necessario affinché ci sia una nuova valutazione del Tribunale di Sorveglianza che non è detto si attenga, nello spirito, a quanto affermato dalla Corte di Cassazione. Mi voglio fermare su un altro aspetto dal punto di vista della psicologia forense: ci sono anche delle ragioni di carattere scientifico che contrastano con l’idea che la confessione possa limitare la recidiva. Già nel 2012 Ware e Mann, esaminando la letteratura con casistica empirica, concludono che l’assunzione di responsabilità è più basata “sul comune buon senso piuttosto che su una logica coerente basata sull’evidenza, infatti c’è una mancanza di prove affidabili e coerenti che indichino che tale negazione e minimizzazione porti a una maggiore recidiva. Di fatto c’è qualche prova che gli offender che negano o minimizzano possono rioffendere di meno”. Dunque quello che conta per il trattamento non è tanto la responsabilità verso il passato, ma piuttosto verso il futuro. Georgia Zara, che è professoressa dell’Università di Torino e ha svolto anche il ruolo di giudice onorario del Tribunale di Sorveglianza della stessa città, nel libro “Il diniego dei sex offender” (2018) spiega che “se il diniego non essendo un fattore che incide direttamente sul rischio di ricaduta criminale e sulla persistenza (o recidivismo) criminale sessuale, allora la convinzione giuridico-sociale, secondo cui l’assenza di diniego favorirebbe un processo di assunzione di responsabilità, non sembrerebbe più sostenibile né sul piano scientifico né tantomeno su quello clinico. Sul piano scientifico diversi risultati empirici suggeriscono che la presenza di diniego nei sex offender, anche se ad alto rischio, non influenza il rischio di continuazione antisociale”. Ma queste risultanze scientifiche sono conosciute dagli psicologi e assistenti sociali che scrivono le relazioni al termine dell’osservazione scientifica della personalità del condannato?Il Tribunale di Sorveglianza, organo collegiale a composizione mista, è formato dal Presidente, da un magistrato togato e da due magistrati onorari esperti in materie psicologiche, pedagogiche, sociologiche o mediche. Questi dati scientifici sono conosciuti dai giudici onorari? E se li conoscono, perché non li fanno valere? Tanto basti per noi avvocati che ci troviamo in questa situazione per far valere ancora più forte le nostre ragioni e per i Tribunali di Sorveglianza per ripensare alle loro prassi. A questo punto ritengo opportuno che l’Unione delle Camere Penali si occupi di questa vicenda. Guglielmo Gulotta, avvocato del Foro di Milano