Il processo civile che viene fuori dalla riforma responsabilizza molto l’avvocato e penalizza la parte, vista la previsione di sanzioni importanti. È questo uno dei tratti distintivi che viene evidenziato da Alessandro Patelli, coordinatore della Commissione diritto civile e procedura civile del Consiglio nazionale forense. «La riuscita acceleratoria del processo civile - dice il consigliere Cnf – si giocherà sull’adozione del procedimento sommario, che diventa un procedimento semplificato di cognizione e che può essere adottato a condizioni ben definite».

Avvocato Patelli, la riforma del processo civile che sta prendendo corpo mira ad avere un quadro già molto chiaro della causa prima della prima udienza?

È stata abbracciata quella filosofia in chiave pseudo-acceleratoria che vuole il processo completamente definito sia nel thema decidendum che nel thema probandum prima della prima udienza, in modo che si arrivi davanti al giudice con il processo completamente definito nei suoi elementi oggettivi ed istruttori. Questa filosofia, come appena detto, la definirei pseudo-acceleratoria perché sconta già un primo problema. Mi riferisco all’inserimento delle memorie che definiscono il thema decidendum e il thema probandum tra la costituzione del convenuto e la prima udienza. Si tratta di tre memorie per far spazio alle quali è stato, giocoforza, necessario dilatare il termine per comparire, vale a dire il termine minimo che deve decorrere dalla notificazione della citazione alla prima udienza, passando da novanta a centoventi giorni.

I decreti legislativi di attuazione della legge delega di riforma del processo civile sono intervenuti su alcuni di questi aspetti?

Il problema della definizione dei soggetti che devono partecipare al processo avviene attraverso un correttivo apportato dallo schema di decreto legislativo. Si consente al giudice di compiere una verifica soggettiva sulla completezza del contraddittorio ed eventuale integrazione dello stesso contraddittorio subito dopo la costituzione del convenuto. Questo in qualche modo pone rimedio al fatto che nella legge delega poteva essere un’attività da svolgere in udienza con il rischio di dover ricominciare daccapo. C’è stato un rimedio, dunque, per cui l’integrità e la regolarità del contraddittorio e gli aspetti formali vengono verificati non nel contraddittorio tra le parti, ma d’ufficio dal giudice istruttore subito dopo la costituzione del convenuto.

L’obiettivo è incidere sui tempi dei processi, considerato che questa esigenza viene fatta presente pure dall’Europa ai fini dell’attuazione del Pnrr.

Le problematiche di rito, di forma e di completezza soggettiva del processo, che rischiavano di scatenarsi nella prima udienza, sono anticipate, in chiave acceleratoria, subito dopo la costituzione del convenuto. Controindicazione che è una verifica che fa il giudice isolatamente non nel contraddittorio delle parti. Il giudice emette, non nel contraddittorio delle parti, i provvedimenti per ovviare a questi vizi formali o incompletezze soggettive del contraddittorio. È un espediente che in qualche modo evita il problema che le maggiori criticità emergano in prima udienza, dopo la dilatazione del termine per comparire, e che si ritorni indietro con le memorie integrative che definiscono il thema decidendum e il thema probandum. La prima udienza la ritengo molto impegnativa per il giudice, perché deve fare tante cose. Forse troppe attività. C’è il rischio che la prima udienza non sia effettivamente quella fissata nell’atto di citazione, ma subisca dei rinvii in base al carico che il giudice istruttore ha per quel determinato giorno.

Qual è la sua opinione complessiva su questa riforma?

Io sono sostenitore di un processo di tipo diverso. Un processo in cui si va presto davanti al giudice, al limite comprimendo il termine per comparire. Una volta definito oggettivamente e soggettivamente il tema del processo, nella mia visione, scattano i termini per le deduzioni istruttorie in modo che si articolino dei mezzi di prova a ragion veduta. Con il thema decidendum definito ma anche la platea soggettiva dei partecipanti al processo ben definita. Questo è il modello di processo che preferisco e che non è quello della legge delega e del decreto legislativo. Gli elementi di sommarizzazione previsti dalla legge delega li ritroviamo nello schema del decreto legislativo. Per quanto riguarda la fase decisoria, che è il vero collo di bottiglia, è stato ripreso il modello della legge delega. Finita l’istruttoria c’è la fissazione di una udienza totalmente inutile, che si chiama udienza per la rimessione della causa al collegio, perché prima di quella ci sono i termini per la precisazione delle conclusioni in forma scritta e per lo scambio degli scritti difensivi finali. Questa udienza mi ricorda un po’ l’udienza di spedizione a sentenza prima della riforma del 1990. Nella fase decisoria si poteva incidere maggiormente. Un altro aspetto riguarda pure la posizione dell’avvocato.

Dica pure…

Il processo civile responsabilizza molto l’avvocato. Per contro penalizza molto la parte, dato che sono previste sanzioni importanti. Per esempio si era pensato di lasciare più discrezionalità al giudice nell’irrogazione delle sanzioni in caso di lite temeraria. In realtà, noto che è stato previsto un automatismo. Se c’è responsabilità per lite temeraria, il giudice condanna. Noi invece pensavamo di poter introdurre un elemento discrezionale.

Anche la pandemia ha determinato cambiamenti sulle attività nel processo civile?

Certo. Vengono stabilizzate alcune modalità di trattazione che abbiamo sperimentato già nella fase pandemica. Si tratta di un aspetto positivo.