Non solo non è stata approvata la legge sull’affettività in carcere, ma non è ancora stata discussa in commissione Giustizia del Senato. Eppure alcuni giornali lanciano l’allarme: “Ci saranno stanze dell’amore in carcere!”, puntando sul fatto che verranno stanziati dei soldi funzionali all’applicazione dell’eventuale legge ancora rimasta nel limbo. Il populismo dilaga nei giornali, puntando al fatto che i soldi potrebbero servire per i bisogni dei cittadini. Omettendo il particolare che il fondo europeo per il piano di rinascita e resilienza viene erogato anche se i soldi servono per adeguare il nostro Paese agli standard europei: ovvero diventare più civili. E se si alza la qualità dei diritti, si abbatte il degrado e di conseguenze ne trae beneficio anche la nostra economia. La proposta di legge che porta la firma del Consiglio regionale della Toscana (e a questo si aggiunge anche quella della regione Lazio) parte dal presupposto che l’ordinamento penitenziario riconosce e garantisce il diritto fondamentale del detenuto al mantenimento delle relazioni personali e con il mondo esterno, apprestando tutele attraverso numerosi istituti giuridici, fra i quali i colloqui, la corrispondenza e l’accesso ai mezzi di informazione.

Per la legge penitenziaria i rapporti familiari vanno rafforzati e recuperati

Sempre la legge penitenziaria, all'articolo 28 , reca di fatto quello che si può considerare il canone interpretativo che deve ispirare la regolamentazione dei rapporti tra il recluso e la propria famiglia: i rapporti familiari non solo vanno conservati, ma, se del caso, addirittura rafforzati e recuperati. La famiglia rappresenta un valore affettivo di primaria rilevanza da proteggere anche nel contesto penitenziario. La legge del 1975 non reca una disposizione di portata generale in tema di rapporti con la famiglia, ma prevede invece una serie di norme destinate a garantire concretezza al favor familiae. Si pensi - oltre ai già ricordati istituti dei colloqui e della corrispondenza - alla previsione per la quale le assegnazioni alle carceri debbano essere effettuate favorendo il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie (articolo 14 O.P.), nonché ai vari istituti che consentono ai detenuti di uscire dalle strutture carcerarie (dai permessi alle varie misure alternative alla detenzione).

I tentativi del legislatori sono stati vari ma tutti senza esito

Il diritto alla affettività e alla sessualità costituisce uno degli aspetti delle relazioni familiari maggiormente dibattuti - sia sul piano politico che su quello legislativo. Nel corso dei lavori preparatori del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà era stata prevista una particolare forma di permesso che avrebbe consentito ai detenuti e agli internati di trascorrere con i propri familiari un periodo di tempo, fino a ventiquattro ore continuative, in delle unità abitative appositamente predisposte all'interno dell'istituto, limitando il controllo del personale di polizia penitenziaria alla sola sorveglianza esterna dei locali, con la possibilità di effettuare controlli all'interno solo in presenza di situazioni di emergenza. La Sezione consultiva del Consiglio di Stato, nel parere espresso sullo schema di regolamento nel corso dell’adunanza del 17 aprile 2000, tuttavia ha ritenuto che le scelte proposte non potessero trovare legittima collocazione in un atto regolamentare, richiedendo necessariamente «l’intervento del legislatore, al quale solo spetta il potere di adeguare una normativa penitenziaria che sembra diversamente orientata». Vari sono stati i tentativi del legislatore parlamentare di intervenire su tale tematica (si pensi all'AC 32 della XV legislatura richiamato nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame) ma tutti senza esito.

Anche la Consulta si è interessata affettività e sessualità intramuraria

Da ricordare che la questione della affettività e della sessualità intramuraria è stata posta anche all'attenzione della Corte Costituzionale. Il giudice delle leggi con la sentenza n. 301 del 2012, ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati, impedendo loro, in tal modo, di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza. Secondo il giudice a quo, la preclusione posta di fatto all’esercizio del diritto sarebbe in contrasto anche con il principio di uguaglianza e ostacolerebbe il pieno sviluppo della persona. Si concretizzerebbe, inoltre, in un trattamento contrario al senso di umanità, tale da compromettere la funzione rieducativa della pena in quanto l’astinenza sessuale, incidendo su una delle funzioni fondamentali del corpo, determinerebbe pratiche innaturali e degradanti, quali la masturbazione e l’omosessualità “ricercata o imposta”. E l’astinenza sessuale comporterebbe l’intensificazione di rapporti a rischio e la contestuale riduzione delle difese sul piano della salute, e non aiuterebbe uno sviluppo normale della sessualità “con nocive ricadute stressanti sia di ordine fisico che psicologico”. La Consulta, in tale pronuncia, pur non accogliendo la prospettazione del giudice di merito, ha posto in rilievo come l’esigenza di permettere alle persone detenute o internate di continuare ad avere rapporti affettivi, anche a carattere sessuale, trovi nel nostro ordinamento una risposta soltanto parziale, rappresentata dall’istituto dei permessi premio, la cui fruizione risulta, però, preclusa a larga parte della popolazione carceraria in considerazione dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall’articolo 30-ter della legge n. 354 del 1954. Nella medesima decisione la Corte pone anche in rilievo che un numero sempre crescente di Stati ha riconosciuto, in varie forme e con diversi limiti, il diritto dei detenuti a una vita affettiva e sessuale intramuraria, demandando conseguentemente al legislatore, il compito di definire i modi e le forme di esplicazione del diritto alla sessualità, forte della varietà delle soluzioni prospettabili, peraltro già racchiuse negli innumerevoli progetti di legge formulati al riguardo.

Prevista anche nella proposta di riforma della commissione Giostra

Il tema è stato anche al centro dei lavori di uno dei Tavoli degli Stati Generali dell’esecuzione penale istituiti in vista di una riforma dell'ordinamento penitenziario dall'allora ministro della Giustizia, Andrea Orlando. In particolare, il Tavolo 6 ha posto una speciale attenzione alle relazioni che intercorrono fra i figli minori di età e i genitori detenuti; le limitazioni a cui sono sottoposti i detenuti in regime di 41-bis; la concessione di permessi anche nei casi di “particolare rilevanza” per la famiglia del detenuto; l’introduzione di una nuova fattispecie di permesso definito “permesso di attività”; l’aumento della durata delle telefonate e l’introduzione dell’istituto della “visita”, che si distingue dal colloquio proprio perché garantisce ai detenuti incontri privi di controllo visivo e/o auditivo da parte del personale di sorveglianza. Il diritto all'affettività ha poi trovato espresso riconoscimento anche nella proposta di riforma dell’ordinamento penitenziario elaborata dalla Commissione istituita con D.M. 19 luglio 2017 (presieduta dal professor Glauco Giostra). Le riforme della legislazione penitenziaria portate avanti nel biennio 2017-2018 non hanno però affrontato direttamente il problema della affettività intramuraria. Da ricordare che anche la Corte di Strasburgo ha più volte manifestato il proprio favore per gli interventi normativi rivolti in tal senso. Ma c’è anche la Raccomandazione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004, n. 2003/2188, che tra i diritti da riconoscere ai detenuti, c’è "il diritto ad una vita affettiva e sessuale prevedendo misure e luoghi appositi". Tutto è stato, finora, disatteso.