«Le ultime esperienze concorsuali (per l’accesso alla magistratura, nda) mostrano una costante difficoltà nel coprire tutti i posti banditi, facendo sorgere il ragionevole dubbio che molti corsi universitari non riescano a fornire le basi per il superamento del concorso». Questa frase, dirompente nella sua pacata schiettezza, è stata pronunciata, lo scorso 21 gennaio, in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario, da Pietro Curzio, primo Presidente della Corte di Cassazione. Il problema è molto rilevante: è vero che i corsi di laurea in Giurisprudenza non forniscono “le basi” per superare i concorsi ( o più in generale per “diventare giuristi”)? E perché?
Cosa deve sapere e cosa deve saper fare un laureato in Giurisprudenza al termine del percorso di studio corrisponde ai cosiddetti “obiettivi formativi” ( o, da un altro punto di vista, ai “risultati di apprendimento”) del relativo corso di laurea oggi fissati nel decreto del Miur 25 novembre 2005 ( e successive modificazioni) recante la “Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza” ( si veda in particolare l’allegato Lmg/ 01).
I laureati in Giurisprudenza devono conseguire elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo. Ma non basta. La formazione del giurista deve anche assicurare l’acquisizione di alcune capacità come: la capacità di produrre testi giuridici ( normativi e/ o negoziali e/ o processuali) ovvero le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica ( rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi e applicativi del diritto.
Questi obiettivi di apprendimento possono essere ritenuti tutto sommato appaganti: chi apprende bene le conoscenze e le capacità appena elencate dovrebbe essere in grado di essere un buon giurista ( e, quindi, di superare un concorso che è semplice conseguenza di quella premessa). La domanda allora diventa: in che modo nei corsi di laurea in Giurisprudenza si assicura il raggiungimento di quegli obiettivi formativi e quindi l’apprendimento di quelle conoscenze e di quelle capacità? E, qui, probabilmente, nasce il problema.
Le attività formative devono comunque attingere ad ambiti disciplinari i quali a propria volta si articolano in settori disciplinari. L’ordinamento didattico vigente ( come, per la verità, anche il modello preesistente: cfr. la riforma del 1994 che aveva solo sostituito la tabella vigente dal 1938) dà per scontato che l’apprendimento del sapere giuridico e delle capacità proprie del giurista si possa ottenere unicamente attingendo ( in misura variabile in ragione del maggiore o minore numero di crediti alle stesse attribuiti) alle discipline così come delineate nei settori scientifico- disciplinari. Secondo tale modello, per diventare giuristi occorre studiare i ‘ tanti diritti’ previsti nei settori scientifico- disciplinari (diritto privato, costituzionale, penale, amministrativo, internazionale, processuale ecc.) con apporto di contributi di materie storiche e filosofiche.
L’equazione: formazione del giurista = studio delle discipline suscita alcune perplessità. Gli ordinamenti didattici attuali hanno fatto la scelta di ribaltare sulla didattica i settori scientifico- disciplinari ( nati per governare le carriere dei professori). L’approccio è inappagante. Perché attraverso le ( sole) discipline è difficile insegnare, oltre alla conoscenza giuridica, le capacità prima richiamate a tacere degli atteggiamenti ( saper essere).
Per fare degli esempi: quando gli studenti imparano a ‘scrivere di diritto’ se gli esami sono nella stragrande maggioranza dei casi solamente orali? Quando imparano ad argomentare? Quando imparano ad applicare regole a problemi ( ovvero a rapportare fatti a fattispecie)? Quando imparano che conoscere il diritto dei contratti è cosa diversa da saper scrivere un contratto? E quando imparano tutte queste cose, se la strategia didattica prevalente è la lezione frontale, mentre è noto che le capacità si acquisiscono solo attraverso le strategie didattiche esperienziali?
Voglio evitare equivoci: non sto dicendo che far apprendere i saperi dichiarativi/ disciplinari sia inutile. Al contrario. Sostengo che non sia sufficiente. Ovviamente il tema si presta ad ulteriori approfondimenti: penso, ad esempio, al ruolo che deve avere la formazione post lauream che spesso si limita a ricalcare la formazione universitaria nei contenuti e nelle strategie didattiche. Di certo sarebbe un errore lasciar cadere la considerazione del Presidente Curzio dalla quale siamo partiti. Anche perché qualcuno potrebbe essere indotto a pensare che la stessa implicitamente accrediti l’idea che qualcosa si sia rotto nei processi formativi dei giuristi ( visto che in passato non si poneva in maniera così drammatica il tema della mancata copertura dei posti messi a concorso), quando la vera domanda è: i corsi di laurea in Giurisprudenza non sono più quelli di una volta oppure non sono ancora ciò che dovrebbero essere?
Laureati in Giurisprudenza che non danno del tu al diritto: davvero è una sorpresa?
«Le ultime esperienze concorsuali (per l’accesso alla magistratura, nda) mostrano una costante difficoltà nel coprire tutti i posti banditi, facendo sorgere il ragionevole dubbio che molti corsi universitari non riescano a fornire le basi per il superamento del concorso». Questa frase, dirompente nella sua pacata schiettezza, è stata pronunciata, lo scorso 21 gennaio, in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario, da Pietro Curzio, primo Presidente della Corte di Cassazione. Il problema è molto rilevante: è vero che i corsi di laurea in Giurisprudenza non forniscono “le basi” per superare i concorsi ( o più in generale per “diventare giuristi”)? E perché?
Cosa deve sapere e cosa deve saper fare un laureato in Giurisprudenza al termine del percorso di studio corrisponde ai cosiddetti “obiettivi formativi” ( o, da un altro punto di vista, ai “risultati di apprendimento”) del relativo corso di laurea oggi fissati nel decreto del Miur 25 novembre 2005 ( e successive modificazioni) recante la “Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza” ( si veda in particolare l’allegato Lmg/ 01).
I laureati in Giurisprudenza devono conseguire elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo. Ma non basta. La formazione del giurista deve anche assicurare l’acquisizione di alcune capacità come: la capacità di produrre testi giuridici ( normativi e/ o negoziali e/ o processuali) ovvero le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica ( rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi e applicativi del diritto.
Questi obiettivi di apprendimento possono essere ritenuti tutto sommato appaganti: chi apprende bene le conoscenze e le capacità appena elencate dovrebbe essere in grado di essere un buon giurista ( e, quindi, di superare un concorso che è semplice conseguenza di quella premessa). La domanda allora diventa: in che modo nei corsi di laurea in Giurisprudenza si assicura il raggiungimento di quegli obiettivi formativi e quindi l’apprendimento di quelle conoscenze e di quelle capacità? E, qui, probabilmente, nasce il problema.
Le attività formative devono comunque attingere ad ambiti disciplinari i quali a propria volta si articolano in settori disciplinari. L’ordinamento didattico vigente ( come, per la verità, anche il modello preesistente: cfr. la riforma del 1994 che aveva solo sostituito la tabella vigente dal 1938) dà per scontato che l’apprendimento del sapere giuridico e delle capacità proprie del giurista si possa ottenere unicamente attingendo ( in misura variabile in ragione del maggiore o minore numero di crediti alle stesse attribuiti) alle discipline così come delineate nei settori scientifico- disciplinari. Secondo tale modello, per diventare giuristi occorre studiare i ‘ tanti diritti’ previsti nei settori scientifico- disciplinari (diritto privato, costituzionale, penale, amministrativo, internazionale, processuale ecc.) con apporto di contributi di materie storiche e filosofiche.
L’equazione: formazione del giurista = studio delle discipline suscita alcune perplessità. Gli ordinamenti didattici attuali hanno fatto la scelta di ribaltare sulla didattica i settori scientifico- disciplinari ( nati per governare le carriere dei professori). L’approccio è inappagante. Perché attraverso le ( sole) discipline è difficile insegnare, oltre alla conoscenza giuridica, le capacità prima richiamate a tacere degli atteggiamenti ( saper essere).
Per fare degli esempi: quando gli studenti imparano a ‘scrivere di diritto’ se gli esami sono nella stragrande maggioranza dei casi solamente orali? Quando imparano ad argomentare? Quando imparano ad applicare regole a problemi ( ovvero a rapportare fatti a fattispecie)? Quando imparano che conoscere il diritto dei contratti è cosa diversa da saper scrivere un contratto? E quando imparano tutte queste cose, se la strategia didattica prevalente è la lezione frontale, mentre è noto che le capacità si acquisiscono solo attraverso le strategie didattiche esperienziali?
Voglio evitare equivoci: non sto dicendo che far apprendere i saperi dichiarativi/ disciplinari sia inutile. Al contrario. Sostengo che non sia sufficiente. Ovviamente il tema si presta ad ulteriori approfondimenti: penso, ad esempio, al ruolo che deve avere la formazione post lauream che spesso si limita a ricalcare la formazione universitaria nei contenuti e nelle strategie didattiche. Di certo sarebbe un errore lasciar cadere la considerazione del Presidente Curzio dalla quale siamo partiti. Anche perché qualcuno potrebbe essere indotto a pensare che la stessa implicitamente accrediti l’idea che qualcosa si sia rotto nei processi formativi dei giuristi ( visto che in passato non si poneva in maniera così drammatica il tema della mancata copertura dei posti messi a concorso), quando la vera domanda è: i corsi di laurea in Giurisprudenza non sono più quelli di una volta oppure non sono ancora ciò che dovrebbero essere?
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