I giudici della settima penale di Milano hanno respinto le istanze delle difese delle "ex olgettine", imputate nel processo Ruby ter con Silvio Berlusconi, che hanno chiesto l'immediato proscioglimento, prima della fine del dibattimento, dalle accuse di falsa testimonianza, contestate assieme alla corruzione in atti giudiziari. Istanze che erano basate sull'ordinanza con cui il collegio il 3 novembre ha dichiarato inutilizzabili i verbali delle deposizioni di 18 giovani, rese nei processi Ruby e Ruby bis.

No al proscioglimento delle "ex olgettine": le motivazioni

Tenuto «conto dello stato avanzato, ma non completato dell'istruttoria», ossia del dibattimento, «non sussistono i requisiti di evidenza» per applicare l'articolo 129 del codice di procedura penale che prevede, date certe condizioni, l'obbligo di «declaratoria» di immediato proscioglimento, anche prima della fine del processo. Con queste motivazioni i giudici del caso Ruby ter (Tremolada-Gallina-Pucci) hanno respinto le istanze delle "ex olgettine" che chiedevano di essere assolte subito dalle accuse di falsa testimonianza. Il processo va avanti per tutti e per i due reati contestati, tra cui la corruzione in atti giudiziari.

Ruby Ter, cosa tratta il processo

Nella scorsa udienza i legali delle giovani, ex ospiti alle serate di Arcore e che avevano portato nei processi la versione delle «cene eleganti», si erano associati all'istanza presentata il 15 novembre dall'avvocato Paolo Siniscalchi, legale di Faggioli. Il 3 novembre i giudici avevano accolto un'eccezione della difesa di Berlusconi che, in ipotesi, potrebbe aver effetti negativi per l'accusa su parte delle imputazioni (falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari) nel processo Ruby ter, spazzando via quasi tutte le deposizioni delle giovani sentite come testi nei due processi, tranne quelle di Iris Berardi e per una parte anche quelle di Barbara Guerra.

Il reato di falsa testimonianza verso la prescrizione

Quantomeno «dalla primavera 2012», secondo i giudici, la Procura «aveva elementi indizianti le elargizioni di Berlusconi (imputato solo per corruzione in atti giudiziari, ndr) in favore delle ragazze» indicate come testimoni, mentre erano in pratica già «sottoposte ad indagini» e dunque andavano iscritte e ascoltate con le garanzie previste, con facoltà di non rispondere e assistite da avvocati. Potrebbero cadere in particolare le imputazioni di falsa testimonianza (tra l'altro vanno verso la prescrizione), ma nel caso venisse tolta così anche la qualifica di pubblico ufficiale delle ragazze, rischierebbe anche l'accusa di corruzione in atti giudiziari.

Ruby Ter, la procura di Milano si era opposta al proscioglimento

Dopo l'ordinanza è arrivata l'istanza della difesa Faggioli, a cui si sono associati gli altri difensori. Oggi la decisione del collegio. Il pm Luca Gaglio e l'aggiunto Tiziana Siciliano avevano chiesto che le istanze fossero respinte, come avvenuto, ritenendo «folle» una decisione di proscioglimento, prima della fine del dibattimento, sulle false testimonianze, perché quei reati sono «strettamente connessi» con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. E con una pronuncia di proscioglimento il collegio, secondo i pm, poteva rendersi incompatibile e si sarebbe dovuto «stralciare», ossia separare i due reati, e ripartire con altri giudici.

Ruby ter, parla l'avvocato di Silvio Berlusconi

L’avvocato Federico Cecconi, legale di Silvio Berlusconi, ritiene che la decisione dei giudici del processo Ruby ter di non accogliere l’istanza di proscioglimento avanzata dalle difese di 18 ragazze per il reato di falsa testimonianza «non cambi di una virgola quella che è la valutazione che era stata svolta anche dalla difesa Berlusconi del rilievo dell’ordinanza pronunciata dal Tribunale stesso» il 3 novembre scorso, con cui avevano dichiarato inammissibili le testimonianze delle giovani nei processi Ruby e Ruby bis. L’avvocato Cecconi, a margine del processo Ruby ter, ha ricordato che come difesa Berlusconi (che deve rispondere solo del reato di corruzione in atti giudiziari) «non avevamo presentato un’istanza simile e parlare di rigetto non è corretto. Il Tribunale ha detto che, considerato lo stato avanzato del dibattimento, per ragioni di economia processuale, e considerato che l’articolo 129 codice penale ha dei presupposti in diritto precisi e peculiari va dichiarato il non procedere oltre, ma non è entrato nel merito del fatto che la falsa testimonianza esista oppure no».