Il maxiemendamento del governo relativo al ddl di conversione del decreto 118/2021, approvato con la fiducia e con una larga maggioranza ieri in Senato, riserva alcune importanti novità. Premesso che ora il provvedimento sarà esaminato dalla Camera in seconda lettura, va però segnalato che gli emendamenti promossi dal Cnf, e votati in commissione Giustizia del Senato, sono venuti meno. Essi riguardavano 3 questioni: 1) la richiesta di cassare la condizione che gli avvocati, al fine di essere nominati esperti, per assistere le imprese in crisi nella nuova procedura della Composizione negoziata, dovessero documentare di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; 2) la richiesta di prevedere l’equipollenza della formazione conseguita dagli avvocati ai sensi dei Dm 202/2014 e 144/2014 a quella richiesta per svolgere la funzione di esperti; 3) la previsione che un esponente degli Ordini delle professioni interessate facesse parte della Commissione di nomina degli esperti istituita presso la Camera di Commercio, in luogo del prefetto. Fonti del Governo hanno fatto sapere che si è voluto mantenere alta l’asticella del livello professionale della figura dell’esperto nella Composizione negoziata della crisi di impresa, essendo il suo ruolo molto tecnico, dovendo, da una parte, indicare le modalità per un rilancio dell’attività imprenditoriale, e dall’altra, gestire i negoziati con i creditori e altre parti interessate (come gli acquirenti di cespiti dell’impresa in crisi) ai fini del superamento dello stato di crisi. Al tempo stesso non sono stati esclusi futuri aggiustamenti a questa disciplina, in base alle risultanze della sua attuazione. Tornando all’esame del testo del maxiemendamento governativo, si rileva che esso introduce sia nuovi articoli, sia disposizioni sostitutive o integrative di quelle previste dal Dl 118/2021, oltre a qualche correzione testuale. Tra gli articoli aggiunti si segnala in particolare il 26-bis, che prevede il reclutamento straordinario di nuovi magistrati. Tra le norme sostituite o integrate, vi sono le seguenti:
  • 1) art. 3 (Piattaforma telematica e nomina dell’esperto): il nuovo articolo specifica che la piattaforma debba essere gestita da Unioncamere, e che vi sarà anche un protocollo di conduzione della procedura, che è stato d’altronde già pubblicato dal decreto dirigenziale del ministero della Giustizia del 28 settembre scorso;
  • 2) art. 9 (Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative), comma 1: viene aggiunta la specificazione che quando l’impresa è insolvente, ma esistono concrete prospettive di risanamento, l’impresa deve essere gestita nel prevalente interesse dei creditori, mentre si ribadisce che quando l’impresa è in crisi (stadio precedente a quello dell’insolvenza), l’imprenditore deve evitare pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività;
  • 3) art. 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), comma 1: si introduce, come condizione per l’accesso alla procedura del concordato semplificato, che le trattative si siano svolte con correttezza e buona fede, oltre a non aver dato esito a un accordo, e inoltre si ammette ora la possibilità di prevedere nel concordato classi diverse di creditori, con trattamenti differenziati;
  • 4) art. 19 (Liquidazione del patrimonio), che viene arricchito di tre ulteriori commi (3-bis – 3-quater): si prevede la possibilità che il ministero dello Sviluppo economico possa nominare, nelle procedure di amministrazione straordinaria, Fintecna come commissario;
  • 5) art. 20 che introduce il nuovo art. 182-septies nella legge fallimentare per disciplinare una delle quattro versioni dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (quello ad efficacia estesa): si pone come condizione per l’estensione dell’accordo ai creditori non aderenti la circostanza che essi non possono risultare meglio soddisfatti dalla liquidazione dei beni (e non più da generiche alternative praticabili), e si specifica inoltre che non si deve tener conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la richiesta di attivazione della procedura dell’accordo;
  • 6) art. 23, comma 2: si estende l’impossibilità a ricorrere alla Composizione negoziata a tutti gli operatori economici che hanno in corso una procedura concorsuale, sia quelle previste dalla legge fallimentare, sia quelle regolamentate dalla legge 3/2012 (in precedenza erano citate solo alcune delle procedure della legge fallimentare).