«Parlare di trattativa è ontologicamente scorretto». A dirlo al Dubbio è Cesare Placanica, difensore del generale Antonio Subranni nel processo sulla presunta trattativa Stato- mafia conclusosi pochi giorni fa in Corte d’Appello a Palermo. E lo fa smontando pezzo per pezzo le obiezioni di chi, oggi, sostiene che, nonostante le assoluzioni, il dispositivo dia ragione alla tesi dell’accusa. Ma non solo: Placanica punta il dito contro chi, in queste ore, attacca i giudici, “colpevoli” di aver assolto il generale Mario Mori e gli altri “colletti bianchi”. «Perché Anm e Csm non li difendono da chi sta aggredendo la giurisdizione?».

Avvocato, il direttore Travaglio sostiene che il Dubbio non abbia capito il dispositivo della sentenza del processo Trattativa. Ce lo può spiegare lei?

La trattativa non ha mai avuto valore giuridico in questa vicenda. L’unica cosa che conta è la minaccia ai danni dello Stato. Cominciamo col definire ontologicamente la “trattativa”. Cosa ha provato il processo? Che Mori e De Donno andarono a casa di Ciancimino per parlarci e carpire informazioni. Ma quelle conversazioni sono coperte normativamente dall’articolo 203 del codice di procedura penale, che testualmente parla di informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza. Secondo tale articolo, il giudice non può obbligare gli agenti a rivelare il nome dei propri informatori. Questo fatto accade quotidianamente, anche oggi e non lo viene a sapere nessuno.

Forse si parla di trattativa perché tutto è rimasto segreto?

La norma prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria possano avere contatti con qualunque soggetto, e normalmente li hanno, e che possano mantenere il segreto su questa loro fonte. Un fatto provato dal processo è che Fernanda Contri, segretaria generale della presidenza del Consiglio, dopo la morte di Falcone e prima di quella di Borsellino, incontra Mori, che le dice: “Stiamo andando avanti con le indagini sulla morte di Giovanni, abbiamo la speranza di far collaborare Ciancimino, con cui stiamo intensamente dialogando”. De Donno dice queste stesse cose a Liliana Ferraro, vice di Falcone al ministero della Giustizia e vicinissima a lui. Ferraro non solo lo dice al processo, ma aggiunge di averne parlato immediatamente con il ministro Martelli - che lo conferma - nonché con Borsellino all’aeroporto di Fiumicino. E dice che dalla sua reazione ha capito che Borsellino lo sapeva. Si ricordi che il dialogo con Ciancimino iniziò dopo la morte di Falcone e prima di quella di Borsellino, tra le quali passano poco meno di due mesi.

Quindi cosa significa l’assoluzione di Mori, Subranni e De Donno?

Siccome la minaccia, ovvero le bombe, era in corso - per questo vengono condannati i mafiosi -, per essere condannati per la minaccia gli uomini del Ros avrebbero dovuto aderirvi, volerla e dare supporto al seguito della stessa, che sono le ulteriori bombe. È mai possibile immaginare che Mori potesse volere che Riina continuasse a mettere le bombe? Il processo sulla trattativa è solo questo.

“Trattativa” quindi è un termine per il grande pubblico?

Certo. Non è stata nemmeno definita. La trattativa sono i colloqui investigativi, codificati dal 203, che accadono tutti i giorni in Italia.

Nell’intervista rilasciata al Dubbio, Ingroia sostiene che Mori e gli altri avrebbero dovuto rivolgersi ai magistrati per riferire della minaccia.

Questa è l’altra assurdità con cui si commenta questa sentenza. Ed è una sciocchezza per due motivi: oltre al fatto che si trattava di colloqui informali, che la minaccia fosse in corso, dopo l’omicidio di Lima e dopo che era stata fatta saltare un’autostrada per uccidere Falcone, era una notizia nuova? Borsellino non lo sapeva? C’era al mondo qualcuno che non lo sapesse? Mori e De Donno si interfacciarono con Ciancimino non per sventare minacce, ma ulteriori fatti. Ed era loro dovere proteggere il confidente a sua segretezza: lo dice il codice. Quando la cosa si concretizzò, furono gli stessi uomini finiti a processo a portare Gian Carlo Caselli e Antonio Ingroia in carcere a interrogare Ciancimino. Non hanno tenuto nascosto nulla: quando hanno pensato che il loro informatore fosse disponibile a verbalizzare hanno agito. E di fronte a Caselli e Ingroia Ciancimino ha detto le stesse identiche cose.

Perché c’è tutta questa confusione allora?

Perché è voluta. Il processo era banalissimo sin dall’inizio e non è un caso che Mannino sia stato assolto per tre gradi di giudizio. Parliamo del pilastro senza il quale il teorema della trattativa non sta in piedi. L’uomo che coinvolge lo Stato è lui, perché secondo l’impostazione accusatoria, dopo l’omicido di Lima, teme di essere la prossima vittima. Così corre da Subranni, che manda gli altri a parlare con Ciancimino. La sentenza di primo grado ipotizza, illaziona ma non prende atto delle cose e nemmeno della sentenza Mannino, che ora ha forza di giudicato. E il procedimento di Mannino è tranciante nelle motivazioni. Non c’è stato l’incipit dello Stato, perché l’uomo che coinvolge lo Stato è Mannino. Se viene meno lui chi lo coinvolge?

Ma una richiesta c’è stata o no?

A chi? Questo non lo dice nemmeno la sentenza di prima grado. Il dato assorbente è quello: le persone oggi assolte non concorrono in nessun modo nella minaccia. La fisicità di un vero “papello” non è mai stata accertata nel processo. È emerso che Cosa Nostra avesse delle pretese, ma in nessun modo è emerso che queste siano state riportate ad un organo politico. Si fa finta di non considerare questo passaggio, ma non esiste alcuna prova che ciò sia mai successo. C’è stata solo una deduzione: siccome ad un certo punto c’è stato un provvedimento sul 41 bis, ne hanno fatto derivare che il messaggio fosse stato recapitato allo Stato. Ma un elemento probatorio rappresentativo del fatto che ciò sia accaduto non c’è.

L’allentamento sul 41 bis però dipende da una sentenza della Consulta. Se la trattativa c’è stata, bisognerebbe supporre che anche i giudici costituzionali fossero coinvolti?

Non solo loro, anche i magistrati di sorveglianza. La questione venne sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona il 9 gennaio 1993 e la Corte costituzionale sostenne che le eccezioni erano condivisibili e che serve una motivazione specifica per mandare qualcuno al 41 bis: non si può procedere come se fosse una deportazione. Insomma, i giudici stabilirono che è necessario decidere caso per caso e che il carcere non può essere contrario al senso di umanità. La spinta alla rivisitazione del 41 bis deriva da questo.

Quali sono gli strascichi di questo processo?

Le sentenze possono essere criticate, ma ciò che mi colpisce è non solo la scarsa conoscenza dei dati, ma l’attacco personale, con il quale si adombra di malafede l’organo giudicante. E altrettanto mi colpisce l’assenza di difesa da parte di chi dovrebbe farla. Anm, Csm: dove siete? Perché non difendete i giudici della Corte d’Assise di Palermo da questi attacchi? I giudici devono avere serenità, i giudici coraggiosi servono solo nei Paesi senza democrazia. Non possiamo consentire che questo clima determini la necessità di coraggio da parte dei giudici del nostro Stato. La giurisdizione è sacra e va preservata. Non è un caso che il commentatore più feroce, che è Travaglio, attacchi la giurisdizione, indicando i giudici quasi come complici di un andazzo che stende una linea di nebbia e di ombra sulle nefandezze, solo perché si sono permessi di fare il loro lavoro. Bisognerebbe smetterla di creare tifoserie e cominciare a isolare gli ultras, che appartengono a tutte le categorie, per difendere il valore essenziale della giurisdizione. E bisognerebbe riflettere se e quanto la spinta mediatica possa aver influenzato processi di questo tipo e con quali risultati.