La norma italiana che fissa a 50 anni il limite di età per accedere al concorso notarile è «discriminatoria». A stabilirlo è la Corte di Giustizia dellUnione Europea che con sentenza di oggi si è pronunciata su richiesta del Consiglio di Stato in merito a una controversia tra il ministero della Giustizia e un candidato al concorso per laccesso alla professione di notaio bandito nel 2016. I giudici di Lussemburgo hanno stabilito in particolare che la Direttiva 200/78 sulla parità di trattamento in materia di lavoro «deve essere interpretata nel senso che essa si oppone ad una regolamentazione nazionale che fissa un limite di età di 50 anni per poter partecipare al concorso per laccesso alla professione di notaio».  A meno che, sottolinea la Corte, la disposizione non fosse oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell'ambito del diritto nazionale, da giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, sempre che i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari. Nel caso in esame, la norma nazionale non appare, a prima vista, perseguire gli obiettivi che sono stati riferiti dal governo italiano, come garantire la stabilità dellesercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo prima del pensionamento e agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato. Il caso di specie risale al 2016, anno in cui il ministero della Giustizia ha indetto un concorso per esami a 550 posti di notaio con decreto che fissava il limite per parteciparvi a 50 anni. Limite che  donna si è rivolta al Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio per contestare il decreto con il quale era stata esclusa dalle prove scritte del concorso perché aveva più di 50 anni. Il Tar ha adottato una misura cautelare con la quale la donna è stata riammessa al concorso. In seguito, lo stesso Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, visto che la donna era ormai vincitrice del concorso. Il Ministero della Giustizia ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato, ritenendo che il Tar Lazio avrebbe dovuto respingere nel merito il ricorso proposto dalla donna e non avrebbe dovuto attribuire rilevanza al suo superamento delle prove del concorso. Il Consiglio di Stato, giudice del rinvio, ha ritenuto che il limite di età posto dal decreto fosse conforme alla legislazione nazionale in vigore. Tuttavia, ha dubitato della compatibilità della disposizione nazionale con la Direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Per questo motivo, ha chiesto alla Corte di Giustizia se il principio di non discriminazione osti ad una normativa che impone un limite di età per la partecipazione al concorso pubblico notarile. Con sentenza di oggi, La Corte ha rilevato che la normativa nazionale rientra nel campo di applicazione della direttiva sulla parità di trattamento sul lavoro, in quanto, prevedendo che solo i candidati di età inferiore a 50 anni possano partecipare al concorso per laccesso alla professione di notaio, stabilisce norme relative alle condizioni di assunzione. Spetta in ogni caso al giudice di rinvio verificare questa circostanza e stabilire inoltre se esista un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco, in particolare rispetto allobiettivo di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato, che può costituire una finalità legittima di politica del lavoro nella misura in cui si agevolano nuove assunzioni. La Corte, infine, constata che dal fascicolo risulta che, nella prassi, non sempre tutti i posti da notaio messi a concorso sono assegnati. In altri termini, si verifica con una certa frequenza che il numero di vincitori del concorso notarile sia inferiore al numero di posti messi a concorso. Ciò significa che, in relazione ai posti non coperti, alcuni giovani non hanno avuto accesso alla professione di notaio, mentre i candidati di età superiore ai 50 anni sono stati comunque privati della possibilità di far valere le loro competenze partecipando al concorso. Sembra, quindi, che la legge nazionale vada oltre quello che è necessario per agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato. La Corte ribadisce, comunque, che spetta al giudice nazionale verificare anche queste circostanze.