Gli iscritti alle associazioni specialistiche forensi riconosciute dal Consiglio nazionale forense e inserite nell’elenco previsto dalla legge professionale «possono essere solo avvocati, non anche meri giuristi oppure cultori o appassionati della materia, per l’associazionismo dei quali si rinvengono altre libere formazioni sociali, ossia non coinvolte istituzionalmente nel Consiglio nazionale forense. In caso contrario, si avrebbe una situazione di potenziale ma concreto conflitto di interessi coi doveri d’indipendenza e d’autonomia esigibili dalla figura professionale degli avvocati del libero foro». Con questa motivazione il Consiglio di Stato (sentenza 4008/2021, depositata il 24 maggio 2021) ha riconosciuto le ragioni delle cinque maggiori associazioni forensi specialistiche - degli avvocati giuslavoristi, Agi; di famiglia, Aiaf; tributaristi, Uncat; penalisti, Ucpi e civilisti, Uncc - che avevano impugnato la delibera con la quale il Consiglio nazionale forense, nel 2013, aveva iscritto nell’elenco anche Aidlass, l’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale. «L’affermazione del Consiglio di Stato, proprio nel momento in cui, con il Consiglio nazionale forense, siamo impegnati a dare definitiva attuazione al titolo di avvocato specialista, è di fondamentale importanza - commentano i presidenti delle cinque associazioni - Tatiana Biagioni, Agi; Gian Domenico Caiazza, Camere penali; Cinzia Calabrese, Aiaf; Antonio Damascelli, Uncat; Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, Camere civili - Il diverso orientamento del Tar Lazio, che in primo grado aveva respinto le nostre tesi anche per una presunta carenza di interesse, è stato radicalmente riformato dal Consiglio di Stato, che ha riconosciuto la piena legittimazione delle associazioni a sindacare il possesso dei requisiti da parte di tutte le associazioni iscritte nell’elenco del Consiglio nazionale forense». «Non si tratta di consentire che ciascuna associazione presìdi il proprio ambito di specializzazione: la stessa sentenza ricorda che, per esempio in ambito amministrativo, esiste più di una associazione specialistica riconosciuta; e neppure di mettere in dubbio la qualità di altre associazioni, che perseguono legittime e meritevoli finalità statutarie ma non possiedono il requisito essenziale, l’essere composte solo da avvocate e avvocati», spiegano le associazioni in una nota congiunta. «Il ruolo che l’associazionismo professionale forense svolge nel mercato delle professioni legali - si legge nella sentenza - s’incentra nella circostanza che ciascuna associazione specialistica comprende solo avvocati i quali, a loro volta, dedicano la propria attività in modo prevalente allo specifico settore dell’ordinamento rappresentato dall’associazione stessa. Si tratta, quindi, di un’appartenenza che qualifica l’iscritto all’associazione e, al contempo, l’associazione in sé e nel mercato relativo, tant’è che la “maggior rappresentatività” di ciascuno dei sodalizi professionali è data dal numero degli iscritti».