Il processo di identificazione del difensore con il reato e con la persona indagata affonda le sue radici culturali nella sostanziale negazione dei principi di rango costituzionale propri dello Stato di diritto. In questo ambito l’idea che si afferma, e che costituisce la premessa maggiore del richiamato meccanismo di immedesimazione del difensore con l’indagato, è che per alcune tipologie di reato, connotate da particolare efferatezza e di oggettiva astratta gravità, lo stesso diritto di difesa debba essere negato o significativamente contratto. Di qui l’aggressione di “opinione “ alla figura del difensore e a quello che la sua funzione rappresenta, vissuta e percepita come “turbativa” dell’ordine costituito di una giustizia veloce, sommaria e quindi drammaticamente incerta. Pertanto l’avvocato, da portatore “sano” di diritti e garanzie si trasforma in un insidioso virus di contaminazione e ostacolo alla giustizia, impedita o ritardata nel suo regolare “corso” da cavilli e pretestuose invenzioni. A questo si accompagna un ulteriore “movimento di pensiero” che investe addirittura il “genere” femminile del difensore, stigmatizzato davanti alla assunzione della difesa di indagati e imputati di reati connessi alla violenza domestica e, appunto, di genere. Una idea che travolge anni di storia della evoluzione delle donne nel mondo del lavoro, a cui troppo spesso segue il plauso popolare e non solo, in caso di rifiuto di quella difesa. Ma se Atene piange Sparta non ride. Le distorsioni del processo mediatico e di “anticipazione” giornalistica non riguardano infatti solo il mondo della avvocatura, poiché, nella credenza popolare, la sentenza è “giusta” solo se di condanna. Sono noti gli attacchi alla magistratura nei casi di giudizi assolutori che hanno evidentemente costretto a smantellare le forche già allestite al momento della diffusione di una notizia eclatante come l’arresto o semplicemente l’avvio di una indagine che, per il suo contenuto o i suoi destinatari, abbia suscitato interesse nell’opinione pubblica, ma che non ha trovato poi conferma nell’unica sede deputata all’accertamento dei fatti: il processo. Ciò che viene messo in discussione è lo stesso principio della centralità della giurisdizione, di cui l’avvocato è soggetto imprescindibile in quanto espressione del diritto costituzionale di difesa, laddove il “giudizio del popolo” si ferma inevitabilmente all’approccio mediatico della diffusione della notizia, spesso “enfatizzata” con tecnica redazionale evocativa di una condanna definitiva. Quando l’aspettativa viene delusa crolla la fiducia nella Giustizia, e questo dovrebbe essere motivo di grande preoccupazione per la stessa tenuta dello Stato di diritto, messo sempre più a dura prova da slogan che, in assenza di una rigorosa vigilanza, rischiano di trovare spazio (anche) in percorsi normativi di riforma del processo. *Giovanna Ollà, consigliera Cnf