La discussione in Parlamento del decreto legge Sostegni (Dl 41/2021) è diventata l’occasione per arricchire il provvedimento di misure necessarie per i professionisti. Infatti, oltre alle questioni affrontate dagli emendamenti proposti dal Cnf, di cui si è parlato ieri, ne rimangono aperte altre, come le conseguenze della chiusura di uno studio professionale a seguito dello stato di malattia da covid del professionista. Per risolvere questo problema, è stato presentato un emendamento, a firma del senatore Andrea de Bertoldi (Fdi),  che prevede la sospensione degli adempimenti per 45 giorni, senza ripercussioni, per il professionista che non riesce a rispettare í termini perché ha contratto il covid (da dimostrare con opportuna certificazione medica). Il tentativo di “clonare” parte del ddl malattia professionistiIn sostanza, l’emendamento, se approvato, dovrebbe evitare che la mancata trasmissione di atti o di documenti, e il mancato pagamento entro i termini, nell’interesse dei clienti o proprio, rappresentino un inadempimento, fermo restando che, dopo la sospensione di 45 giorni, gli adempimenti vanno eseguiti entro 7 giorni. La disposizione è stata sostanzialmente “clonata” da un’equivalente norma contenuta nel ddl sullo stato di malattia dei professionisti (A.S. 1474) in discussione nella commissione Giustizia del Senato, dove si è praticamente arenato. Nel frattempo il Cda di Cassa forense ha approvato a fine marzo dei provvedimenti straordinari a favore di quegli iscritti che si sono ammalati di Covid. Queste misure sono però condizionate dal periodo di malattia (che deve essersi verificato tra il 1° novembre 2020 e il 30 aprile 2021), dalla circostanza che l’avvocato non è stato già indennizzato per effetto di precedenti misure assistenziali, e dalla regolarità dichiarativa e contributiva nei confronti dell’Ente previdenziale, che può essere però ottenuta al momento di presentare la domanda di indennizzo, con una richiesta di regolarizzazione spontanea (ex art. 76  Reg. unico Previdenza forense), o con l’adesione ad accertamenti già avviati dalla Cassa (ex art. 75 Reg. unico). Se si rispettano queste condizioni, sono previsti i seguenti indennizzi: 1) 3.000 euro in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto in un reparto di terapia intensiva; 2) 1.500 euro in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto della durata di almeno 7 giorni senza terapia intensiva; 3) 1.000 euro in caso di isolamento sanitario obbligatorio dell’iscritto, determinato da infezione da covid, della durata di almeno 21 giorni, certificati dal medico curante, o dal Servizio sanitario nazionale, e accompagnato da autocertificazione circa l’impossibilità a svolgere l’attività professionale nell’intero periodo. Sono previsti anche indennizzi per i congiunti dell’iscritto nel caso in cui non sopravvivesse alla malattia. In tale estrema situazione, è previsto un importo di 4.000 euro ai superstiti dell’iscritto, ma se il decesso dell’avvocato è avvenuto successivamente al 31 gennaio 2021 (ed entro il 30 aprile 2021), allora l’indennità spetta solo se i superstiti non hanno diritto a godere della copertura assicurativa caso morte garantita da Cassa forense, tramite l’Emapi (destinata agli iscritti ultra 75enni). Per il finanziamento della misura richiamata al punto 3 (1.000 euro per il blocco dell’attività dovuta a isolamento) è stato previsto uno stanziamento di 2 milioni di euro, mentre per tutte le altre misure è stato assegnato 1 milione di euro. Le prime 3 misure di supporto possono essere richieste a partire da domani (15 aprile), ma solo on-line, mediante l’apposita procedura che sarà disponibile sul sito della Cassa nella sezione “accesso riservato”, e si avrà tempo fino al 30 giugno 2021 per presentare una domanda. I superstiti dell’iscritto deceduto a causa del covid possono invece inviare la domanda anche con una richiesta scritta.