Con una scheda datata 31 marzo 2021, l’Ufficio studi del Cnf ha presentato le sue osservazioni sul Decreto Sostegni (D.L. 41/2021), il cui esame è cominciato il 31 marzo nelle commissioni riunite di Bilancio e Finanze del Senato, con il numero di AS 2144, mentre la scadenza per la presentazione degli emendamenti è stata fissata per il 9 aprile alle 18. La nota ha la finalità di evidenziare sia tutte le misure di interesse per l’Avvocatura, sia le ulteriori misure necessarie per la tutela di avvocate e avvocati. Nella prima parte si trova il richiamo alle disposizioni del Decreto Sostegni, che in buona parte sono state già commentate in questo giornale:  l’esonero contributivo , le agevolazioni fiscaliUn’ulteriore misura evidenziata è quella dell’art. 13 del D.L. 41/2021, che prevede un incremento di 10 milioni del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal Covid-19, istituito dall’art. 44 del D.L. 18/2020 (noto come Decreto Cura Italia), convertito poi dalla legge 27/2020.Questo fondo è quello che ha consentito il riconoscimento dell’indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Come risulta dalla relazione tecnica, le richieste di rimborso da parte delle casse dei professionisti, al Ministero del Lavoro, per le indennità erogate agli iscritti per i mesi di aprile e maggio 2020 sono superiori di 10 milioni di euro rispetto agli stanziamenti già predisposti, pari in totale a 1,055 miliardi di euro. In effetti, secondo le informazioni contenute nella relazione tecnica, finora il Ministero del lavoro ha già rimborsato 572 milioni di euro agli enti previdenziali privati, e in base alle richieste delle casse ne sono necessari altri 493, ossia un importo superiore di 10 milioni rispetto ai 483 milioni rimanenti dal primo stanziamento (572 + 483 = 1.055 milioni di euro). Nella seconda parte della nota dell’Ufficio studi del Cnf si indicano quelle ulteriori misure che risulterebbero necessarie per il mondo dei legali, per far fronte alle difficoltà create dalla pandemia del Covid-19: 1) Sospensione dei versamenti da autoliquidazione: si fa riferimento a quelli che scadono nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 (ritenute alla fonte in qualità di sostituti d'imposta, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria); 2) Disapplicazione della ritenuta di acconto fino a giugno 2021: come era avvenuto nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 (ex art. 19, c. 1, D.L. 23/2020), per i contribuenti, compresi gli avvocati, che non avevano dipendenti e con ricavi non superiori a 400.000 euro; 3) Compensazione dei debiti fiscali (incusa Iva) con i crediti derivanti dai patrocini per lo Stato: si tratta di superare le limitazioni previste dagli artt. 4 e 5 del DM 15 luglio 2016;4) Disapplicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per l’anno 2021: si chiede di considerare le vicende di carattere eccezionale ed emergenziale che hanno caratterizzato i periodi di imposta 2020 e 2021.