Roma, Giovedì 25 marzo 2021. Audizione del dott. Luca Palamara dinanzi alla Prima Commissione del CSM. L’audizione non è pubblica, in conformità alle regole “ordinarie” delle sedute delle Commissioni consiliari. Queste, infatti, svolgono normalmente i loro compiti referenti ed istruttori in assenza di pubblicità, agendo in preparazione delle sedute del Consiglio Superiore della Magistratura che adotta tutte le sue decisioni nelle sedute del plenum nelle quali si riespande la piena collegialità dell’organo e si recupera la piena pubblicità dell’attività consiliare. «In via del tutto eccezionale» la Prima Commissione avrebbe potuto disporre – previa comunicazione al Comitato di Presidenza del Consiglio - che «la stampa o anche il pubblico» fossero «ammessi a seguire lo svolgimento» della seduta «in separati locali attraverso impianti audiovisivi». Ma non è stata questa la strada imboccata.   In luogo della possibile pubblicità si è adottata la soluzione opposta, anch’essa di carattere straordinario: la segretazione dell’audizione. Scelta, questa, che può essere compiuta «quando ricorrono motivi di sicurezza, ovvero quando sulle esigenze di pubblicità prevalgono ragioni di salvaguardia del segreto della indagine penale o di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi, in particolare nel caso di trattamento di dati sensibili». In sostanza, tra le tre opzioni praticabili - normale assenza di pubblicità dei lavori della Commissione, eccezionale ammissione del pubblico e della stampa, segretazione – è prevalso il regime del segreto. Si tornerà in seguito su questo peculiare aspetto dell’audizione che si intreccia con la sua assoluta singolarità. Chi scrive è convinto che nei confronti del dott. Palamara debba valere a pieno – come per ogni cittadino imputato o raggiunto da una incolpazione di natura disciplinare o professionale – la presunzione di non colpevolezza e di non responsabilità fino all’esito finale dei giudizi che lo riguardano. - Leggi anche: Caos Procure, Palamara: «Sentito su chat e non solo» Ed è altrettanto convinto che nei suoi confronti, come nei riguardi di altri magistrati coinvolti, sia stata sin qui largamente applicata, nel clamore mediatico che ha scandito l’intera vicenda portata alla luce dalle indagini perugine, la regola - opposta e comunque iniqua – della “presunzione sociale” di colpevolezza e responsabilità. Presunzione sempre fonte di distorsioni e che, anche quando vi siano chiarissime “evidenze” dei fatti, restringe gli spazi - necessari in qualsiasi giudizio - di doverosa valutazione dei profili psicologici delle condotte, delle circostanze in cui sono state poste in essere e delle possibili attenuanti. Ciò soprattutto quando è emerso con chiarezza che nella brutta storia di cui la magistratura italiana sta bevendo il calice fino alla feccia c’è una quota di responsabilità collettiva, ridotta certo, ma tutt’altro che insignificante. Se uno sventurato ha risposto è stato anche perché altri hanno sollecitato, insistito , brigato, premuto, sia pure con un’enorme varietà di gradazioni che andranno verificate con equanimità nelle diverse sedi a ciò deputate. Detto tutto questo, sono molti gli interrogativi di natura procedurale ed istituzionale sollevati dalla scelta di procedere all’audizione del dott. Palamara.   Per quali ragioni si è deciso, in questa fase di una vicenda iniziata nell’ormai lontano maggio del 2019, di ascoltare Luca Palamara? Sentendolo - si badi - non a sua difesa (perché egli, attualmente, non è né sottoposto né sottoponibile ad alcun potere del Consiglio) ma come persona chiamata a riferire di altri. Ed ancora: su quali oggetti, su quali argomenti si è deciso di sentirlo, mentre sono già in corso giudizi disciplinari e procedure di trasferimento d’ufficio che dalle voci e dalle illazioni che trapelano da una audizione secretata possono solo essere turbati nella loro regolarità? E, infine, con quali garanzie di veridicità, con quali remore per eventuali affermazioni prive di riscontri o di prove, viene sentito Luca Palamara, dal momento che nella Prima Commissione non è ovviamente previsto alcun giuramento del dichiarante e che la sentenza della Sezione disciplinare dello stesso Consiglio ha rimosso il magistrato dall’ordine giudiziario e quindi anche dalla sfera dei poteri consiliari? Se tali risposte mancheranno o saranno tardive, se le ragioni dell’iniziativa resteranno troppo a lungo segrete e non spiegate o alla fine risulteranno giuridicamente inspiegabili, non ne guadagnerà l’autorevolezza di un Consiglio sin qui già investito da troppe bufere. Anche perché la razionalità giuridica - di per sé sola – non consente di far intuire il “perché” dell’audizione o di dedurre i motivi che l’hanno ispirata e sorretta. - Leggi anche: Il complotto contro Lanzi: troppo garantista per le truppe forcaiole che occupano il Csm In questo contesto non si vede quale contributo di conoscenza l’audizione di Palamara possa aggiungere ai dati raccolti nelle indagini (da sottoporre ora al vaglio dei procedimenti) e alla versione offerta dall’interessato nelle moltissime occasioni che ha avuto per esprimere pubblicamente le sue verità. Anche se si sgombra decisamente il campo da ogni ipotesi di un indirizzo e di un impiego strumentali dell’audizione, il rischio che da essa deriva è amplificato a dismisura dallo stillicidio di indiscrezioni parziali e mirate, o ingannevoli, quando non deliberatamente false, che rappresentano il triste ma prevedibile corollario di una audizione improvvidamente secretata. Secondo chi scrive, la linea di condotta del Consiglio sarebbe stata più lineare e istituzionalmente corretta se la Prima Commissione non si fosse infilata nel vicolo cieco di chiedere lumi e informazioni ad una persona tormentata e amareggiata dal passato e visibilmente protesa alla ricerca di un diverso futuro. E però, una volta tratto questo “dado”, una volta ritenuto che Luca Palamara fosse un parresiasta da cui fosse possibile attingere squarci di verità altrimenti irraggiungibili, allora sarebbe stato coerente scegliere la via dell’audacia, invocando l’assoluta eccezionalità dell’audizione e adottando conseguentemente un regime di pubblicità.