Il presidente della Regione Calabria non poteva nominare il capo dellUfficio legale regionale senza prima aver posto in essere una "selezione pubblica".Il giudice del lavoro di Catanzaro, dottoressa Anna Maria Torchia, ha accolto la scorsa settimana il ricorso cautelare durgenza, ex art. 700, presentato dallOrdine degli avvocati di Catanzaro contro la nomina, da parte di Jole Santelli, a coordinatore dell'avvocatura regionale calabrese dellavvocato cosentino Maria Maddalena Giungato.Per questo ruolo non è possibile ricorrere ad incarichi fiduciari: serve obbligatoriamente una selezione pubblica, in caso non sia stato possibile reperire tale professionalità allinterno dei dipendenti già in forza alla Regione. Per il Coa di Catanzaro, che ha proposto il ricorso, la scelta della presidente Santelli violava platealmente le norme che avrebbero preteso una procedura selettiva prima di una nomina e che, invece, «si è tradotta e ridotta in un mero incarico intuitu personae, direttamente affidato».La vicenda nasce nei mesi scorsi allorquando la Regione Calabria decide di affidarsi ad un professionista esterno. Dopo la prima richiesta del Coa di Catanzaro di annullare latto, la Regione aveva comunque deciso di andare avanti.Il Coa, allora, impugna la nomina, la cui radicale illegittimità aveva una doppia evidenza. «Da una parte scrivevano gli avvocati di Catanzaro manca nel sistema normativo una previsione che legittimi il conferimento fiduciario di un incarico di livello generale; dallaltra, vige al contrario un insieme di norme (costituzionali, nazionali, regionali e regolamentari) che in materia di conferimento di incarichi dirigenziali obbligano la Pubblica amministrazione al rispetto dei principi di buona fede e correttezza mediante la pubblicazione di una procedura di selezione comparativa previa individuazione di criteri di scelta».La procedura comparativa che avrebbe consentito alla Regione Calabria di ricorrere a professionisti esterni soltanto nel caso in cui nei ranghi dellamministrazione non vi fossero state professionalità adatte a ricoprire il ruolo dirigenziale. E invece la giunta regionale aveva omesso «pubblicità, comparazione, criteri di scelta, obiettivi, esigenze, verifica interna preliminare, motivazione del proprio agire».Per il presidente Santelli, invece, come fondamento «dellinvestitura fiduciaria» ci sarebbe stata un parere della Regione Calabria in cui era possibile sottrarre la nomina del coordinatore dellAvvocatura a un avviso pubblico.Per i ricorrenti si sarebbe trattato di una conclusione erronea e radicalmente illegittima. E vero che lAvvocatura regionale aveva subito una riorganizzazione, ma, nellambito delladeguamento normativo, «il legislatore regionale non ha mai derogato alla procedura comparativa di selezione del coordinatore al pari degli altri incarichi dirigenziali generali né tantomeno ha abrogato il regolamento regionale del 2015, definito da Santelli superato nellattribuire lincarico intuitu personae. Questa norma non avrebbe, comunque, permesso che la nomina del coordinatore dellavvocatura regionale debba o possa oggi bypassare lobbligatorietà dellavviso pubblico; ovvero che sia conferita al presidente della giunta regionale la nomina diretta del coordinatore eludendo il perimetro normativo di selezione del soggetto più idoneo cui conferire lincarico di livello generale. Nessuna deroga, dunque: lavvocato Giungato andava nominata attraverso una selezione. Attraverso la procedura riservata a tutti gli altri dirigenti (tranne il capo di Gabinetto): la fissazione di criteri di scelta, limpossibilità motivata di individuare un candidato interno, la predisposizione e pubblicazione di un avviso, listruttoria e la nomina motivata secondo i criteri di scelta predeterminati.Gli avvocati, infine, avevano evidenziato nel ricorso che per la legge che ne descrive (anche) i compiti, «lAvvocatura regionale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione» e dunque il coordinatore di certo non è il «legale del presidente». Eppure nel decreto con cui si nominava l'avvocato Giungato il presidente della Regione stabilisce che la nomina sarà soggetta a «revoca per sopravvenuta carenza dellelemento fiduciario», così violando lart. 97 della Costituzione.Oltre ad annullare l'incarico, la Regione Calabria è stata condannata al pagamento delle spese.