È finita così: la Camera dei Deputati ha convertito in legge con modificazioni il Dl 28, abrogando il successivo Dl 29 ( tuttavia trasfuso al suo interno), mantenendo validi gli atti e i provvedimenti adottati, salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti.

Nel merito, era già stato detto il peggio: una legislazione di urgenza populista e dimentica dei valori in gioco.

Nel metodo, lo diciamo ora: una tecnica di drafting improbabile, con implicito rinvio all’ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione, qui utilizzato per un’ipotesi di abrogazione, e non di decadenza di un decreto legge. Del tutto evidente l’inutilità della norma, posto che in ogni caso i provvedimenti adottati potranno essere impugnati. L’articolo 2 quinquies ( norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute), dimentico delle pronunce della Corte costituzionale, ripropone la distinzione tra cattivi e cattivissimi, riducendo a costoro ( e impedendole per quelli in regime differenziato) le ulteriori possibilità di contatto, anche con figli minori o gravemente disabili.

L’articolo 2 sexies introduce disposizioni in materia di garanti dei detenuti.

Nel corpo della norma si riconosce ( inutilmente, essendo ciò già pienamente nei poteri del Garante Nazionale) ciò che è consentito all’Autorità guidata dal Professor Palma, viceversa prevedendosi videoregistrazione dei colloqui dei Garanti regionali all’interno delle sezioni di 41 bis, preclusi infine ai Garanti locali, che possono solo far visita ai detenuti, senza colloqui visivi, per verificare le loro condizioni di vita. Si tratta di una previsione pericolosa e incostituzionale; preceduta da un dibattito giurisprudenziale ( in particolare animato dai Tribunali di Sorveglianza di Sassari e Perugia, cui avevano fatto seguito due pronunce di legittimità) sviluppatosi prima della riforma dell’articolo18/ 2 o. p. ( secondo cui – senza distinzioni – i detenuti e gli internati hanno il diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti), la norma obbedisce ai desiderata dell’Antimafia, che pure aveva audito quei magistrati che avevano adottato decisioni diverse.

Ridurre lo sguardo a coloro che più facilmente sono in grado di intercettare violazioni significa avere un’idea preconcetta nei loro confronti.

E però, poiché lo sguardo si abbassa, è necessario avere una visione d’insieme: volare alto.

Dunque, ecco i droni, “per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi”. Non come per Ovidio, per cercar di lanciarsi come sopra le nubi, e da lì scorgere, intendere. Piuttosto un panopticon

2.0 ( origami, o di carta, non essendovi nuovi oneri per lo Stato), che dice tutto di ciò che si intende per tutelare i diritti ( consigliata la visione de I miserabili, di Ladj Ly). Basta aspettare i prossimi lai di Nicola Morra, o i sussulti di Salvini, e rispunterà il taser.

Infine, si prevede l’introduzione di servizi preattivati di controllo parentale ( sic!) ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati a un pubblico superiore agli anni diciotto per i contratti di fornitura di comunicazione elettronica. Così, accanto alle misure già previste per facilitare l’accesso degli utenti disabili ai servizi a valenza sociale ( articolo 77 bis D. L. vo n. 259/ 2003), si introduce il controllo parentale, equiparando esigenze diverse, e ciò a tacere del fatto che gli adulti ( tutti noi) spesso si rivelano leoni da tastiera, perfino incapaci di controllare i loro istinti più immediati.

In conclusione: come ha già avuto più volte modo di ricordare la Corte costituzionale ( su tutte, con la sentenza n. 32/ 2014), la straordinaria necessità e urgenza che autorizza il Governo all’intervento penale deve sussistere anche in sede di conversione del decreto legge, e deve mantenersi ferma comunque l’omogeneità di materia tra le disposizioni previgenti e quelle successive. Evidente che così non è stato nel caso di specie, con una legge dimentica del monito di Condorcet (“ogni qual volta una legge ne contenga delle altre, esse siano introdotte con esattezza scrupolosa. Occorre che siano dettate seguendo un assetto sistematico, in modo che sia facile afferrare l’insieme”). Sarà la Corte a dire la sua, come sempre in maniera chiara; nel frattempo, tra Stati generali e populismi di vario genere, tutto continua come sempre.

* avvocato